Sentenza 23 settembre 1998
Massime • 2
L'onere della prova della intempestività della querela è a carico di chi allega l'inutile decorso del termine, e la decadenza dal diritto di proporla va accertata secondo criteri rigorosi e non può ritenersi verificata in base a semplici supposizioni prive di valore probatorio (Nella specie la Corte ha escluso che dalla semplice conoscenza da parte del procuratore costituito nel procedimento civile della sottrazione del compendio pignorato potesse ritenersi "ipso iure" conosciuto tale evento anche dalla parte rappresentata, titolare del diritto di querela).
In tema di prescrizione del reato, il principio "in dubio pro reo" va applicato nell'ipotesi in cui sussiste effettivamente incertezza sulla data di commissione del reato o comunque sul momento iniziale del termine di prescrizione. (Nella specie, relativa al reato di sottrazione del compendio pignorato, la Corte ha ritenuto l'insussistenza di incertezza sul punto, perché nessun elemento concreto era stato dedotto a sostegno dell'assunto che la sottrazione poteva, in ipotesi, risalire al tempo del pignoramento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1998, n. 10721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10721 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 23.9.1998
Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Candela Consigliere N.1166
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PP La Greca Consigliere N.19005/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: TA PP
AVVERSO
la sentenza del 5 marzo 1998 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Rocco Maggi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza emessa il 5 marzo 1998 la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del pretore che aveva dichiarato ST PP colpevole del reato di sottrazione di beni pignorati, e riduceva la pena inflitta a mesi due di reclusione e lire duecentomila di multa.
Avverso detta sentenza l'imputato ricorre per cassazione e denuncia i seguenti vizi:
1. inosservanza del termine per proporre querela previsto dall'art.124, comma 1, cod.pen., sul rilievo che la persona offesa ha sporto querela il 17.10.1991, quando erano già trascorsi tre mesi dall'udienza fissata per la vendita del bene pignorato (20.6.1991), udienza in cui il procuratore legale della creditrice avrebbe appreso della sottrazione del bene, segnalata dall'istituto vendite giudiziarie con denuncia del 24.5.1991;
2. mancata decisione sulla richiesta di ammettere, a parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, una prova testimoniale;
3. insufficiente motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria. p.
2. Cominciando dall'esame del primo motivo di ricorso, si rammenta che il termine per presentare la querela decorre dalla notizia del fatto, ossia dal giorno in cui la persona offesa, cui la legge attribuisce il diritto di querela, viene a conoscenza del fatto delittuoso. Va aggiunto che l'onere della prova dell'intempestività della querela è a carico di chi l'allega e la decadenza dal diritto di querela va accertata secondo criteri rigorosi e non può ritenersi verificata in base a semplici supposizioni prive di valore probatorio (v. Sez. VI, 11.12.1995, Scibilia, rv 204151). Ciò premesso, si osserva che la notizia della sottrazione del bene pignorato, acquisita dal difensore del creditore procedente all'udienza fissata per la vendita forzata, non dispiega alcun effetto nei confronti della parte rappresentata. È ben vero che la procura ad litem, conferendo al difensore il potere di agire in giudizio in nome e per conto della parte rappresentata, permette di riferire a quest'ultima gli effetti dell'attività giuridica compiuta dal procuratore, ma cosa tutt'affatto diversa è la notizia di reato, che, pure se appresa del difensore nel corso del processo, non può ritenersi ipso iure conosciuta anche dalla parte dallo stesso rappresentata.
Poiché dunque nessun elemento concreto è stato allegato dal ricorrente a dimostrazione del fatto che la querelante fosse stata tempestivamente informata, dal suo difensore, della sottrazione del bene pignorato, l'eccezione con cui si è dedotta la tardiva presentazione della querela è - come giustamente affermato dalla Corte di merito - infondata.
In ordine al secondo motivo si osserva che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio d'appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.
Nel caso concreto il giudice d'appello ha esposto in sentenza (e non è causa di nullità che non l'abbia fatto con ordinanza emessa prima della discussione finale) le ragioni per le quali ha considerato superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, scrivendo che la natura fidefaciente del verbale steso dai dipendenti dell'istituto vendite giudiziarie forniva la prova piena della responsabilità dell'imputato.
Infondato è anche il terzo motivo, perché il giudice di merito, correttamente applicando i parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., ha ritenuto, con valutazione insindacabile in questa sede di legittimità, inopportuno sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria a favore di un soggetto che, con la reiterazione di comportamenti illeciti, aveva già manifestato propensione a infrangere i divieti di legge.
Va rigettata infine la richiesta di annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione, avanzata dalla difesa all'udienza odierna, sull'assunto che la sottrazione del bene potrebbe anche essere avvenuta immediatamente dopo l'eseguito pignoramento (24.10.1990).
In tema di prescrizione del reato, il principio in dubio pro reo va applicato nell'ipotesi in cui sussista effettiva incertezza sulla data di commissione del reato o comunque sul momento iniziale del termine di prescrizione. ma, nella fattispecie, tale incertezza non esiste, perché nessun elemento concreto è stato dedotto a sostegno dell'assunto che la sottrazione potrebbe risalire al tempo del pignoramento.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 1998