Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2007, n. 6347
CASS
Sentenza 14 dicembre 2007

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Massime1

Il giudice di pace ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione - nel caso in cui, come nella specie, l'inerzia sia addebitabile al P.M., che abbia dimenticato di inserire nelle liste le prove che poi affermi necessario acquisire - soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azione penale, correlata com'è alla verifica della correttezza dell'esercizio dei poteri del P.M. e al controllo che detto esercizio non sia solo apparente.

Commentario1

  • 1Lista testi depositata in ritardo, ma la verità esige .. sacrifici (Cass. 46147/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2019

    Nel processo penale italiano, il diffuso e pervasivo potere di intervento del giudice, che ha l'onere di controllare la completezza compendio probatorio (e di accrescerlo, ove necessario) non contrasta con la natura "accusatoria" del rito, tenuto conto del fatto che le fonti sovralegislative, e segnatamente la Costituzione e la Convenzione Edu, non inibiscono in alcun modo il potere integrativo del giudice, nè la sua funzione di controllo sulla progressione processuale, che potrebbe patire iniqui sbilanciamenti a causa dell'inerzia delle parti. La giurisdizione penale essendo diretta alla tutela di interessi ultraindividuali non può prescindere dalla previsione di un diffuso, penetrante …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2007, n. 6347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6347
Data del deposito : 14 dicembre 2007

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