Sentenza 14 dicembre 2007
Massime • 1
Il giudice di pace ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione - nel caso in cui, come nella specie, l'inerzia sia addebitabile al P.M., che abbia dimenticato di inserire nelle liste le prove che poi affermi necessario acquisire - soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azione penale, correlata com'è alla verifica della correttezza dell'esercizio dei poteri del P.M. e al controllo che detto esercizio non sia solo apparente.
Commentario • 1
- 1. Lista testi depositata in ritardo, ma la verità esige .. sacrifici (Cass. 46147/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2019
Nel processo penale italiano, il diffuso e pervasivo potere di intervento del giudice, che ha l'onere di controllare la completezza compendio probatorio (e di accrescerlo, ove necessario) non contrasta con la natura "accusatoria" del rito, tenuto conto del fatto che le fonti sovralegislative, e segnatamente la Costituzione e la Convenzione Edu, non inibiscono in alcun modo il potere integrativo del giudice, nè la sua funzione di controllo sulla progressione processuale, che potrebbe patire iniqui sbilanciamenti a causa dell'inerzia delle parti. La giurisdizione penale essendo diretta alla tutela di interessi ultraindividuali non può prescindere dalla previsione di un diffuso, penetrante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2007, n. 6347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6347 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 14/12/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2971
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 21622/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG IA UI, nato il giorno 8.7.1955 a Milano;
avverso la sentenza in data 14.12.2005 del Tribunale di Lucca, sezione di Viareggio;
parte civile LE UL.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale confermava la sentenza 24.2.2005 del Giudice di pace di Pietrasanta, che aveva dichiarato IA UI AG responsabile del reato continuato di cui agli artt. 594 e 612 c.p., commesso il 22.3.2004, condannandolo alla pena di 300,00 Euro di multa, oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese di lite in favore della persona offesa UL LE, costituito parte civile.
1.1. Il fatto addebitato al AG consisteva nell'avere offeso il LE dicendogli RD e figlio di PU e nell'averlo minacciato brandendo un bastone.
1.2. Osservava il Tribunale che correttamente il primo Giudice aveva sentito la persona offesa, non indicata come testimone dal Pubblico Ministero, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, che richiamava la disciplina dell'art. 507 c.p.p., al fine di ovviare all'evidente lacuna istruttoria e che le doglianze in merito alla inattendibilità della stessa non avevano pregio, non assumendo rilievo le dedotte contraddizioni della stessa ai fini della decisione sulla responsabilità del AG per i fatti a lui ascritti, mentre la vicenda relativa alle lesioni che il AG avrebbe subito ad opera del LE era oggetto di altro procedimento, "già pendente".
2. Ricorre il AG a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione di legge in riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 1, affermando che il Tribunale avrebbe basato la sua decisione sulle sole dichiarazioni del LE: senza considerare le contraddizioni tra quanto esposto in dibattimento e in querela;
senza dare risposta alle deduzioni articolate in appello sul punto;
senza minimamente valutare la versione dell'imputato e le dichiarazioni della teste Maria Grazia SALA, confermata dall'imputato stesso e avvalorata dalla documentazione versata in atti.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione di legge in riferimento al
D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, comma 2, in relazione all'art. 507 c.p.p., osservando che il potere officioso del Giudice non può
supplire ad inerzie o ad omissioni della parte pubblica. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo con il quale si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, comma 2, in relazione all'art. 507 c.p.p.,
sul presupposto che il potere officioso del giudice non può supplire ad inerzie o ad omissioni della parte pubblica, è pregiudiziale, perché concerne il materiale valutabile, ma è manifestamente infondato per le ragioni già esposte dal Tribunale, che sostanzialmente evocano con riferimento al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, comma 2, i principi anche di recenti affermati da S.U.Sentenza n. 41281 del 17 ottobre 2006 in relazione all'omologo istituto previsto dall'art. 507 c.p.p.. Anche il potere officioso riconosciuto al Giudice di pace ha difatti lo scopo di consentire al giudice, che non è in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone, di ammettere le prove che "gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire" e mira "a salvaguardare la completezza dell'accertamento probatorio sul presupposto che se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti" (S.U. citate). Nel caso in cui sia utilizzato in situazioni d'inerzia della difesa, il potere officioso ha dunque la funzione di evitare, che si pervenga a condanne ingiuste (cfr. C. Cost. 111 del 1993). Ove ad esso si faccia ricorso quando l'inerzia probatoria sia addebitabile al rappresentante del Pubblico ministero - che abbia, come nel caso di specie, dimenticato di inserire nelle liste le prove che poi afferma necessario acquisire - la sua funzione soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azione penale, correlata com'è alla verifica della correttezza dell'esercizio dei poteri del Pubblico ministero e al controllo che detto esercizio non sia solo apparente (cfr. C. cost. citata).
Ovvio che la prova deve essere "assolutamente necessaria" e deve avere perciò carattere di decisività. Ma proprio perciò una volta disposta e acquisita tale prova, la sua utilizzazione ai fini della decisione non può essere proficuamente censurata sotto il profilo formale: dacché se la prova è risultata effettivamente decisiva la prognosi che ne legittimava l'assunzione è obiettivamente confermata;
mentre se la prova si fosse rivelata superflua la censura cadrebbe su un dato irrilevante ai tini della tenuta del discorso motivazionale (cfr. sez. 5, 11.1.2007, La Porta). La doglianza è perciò inammissibile.
2. Il secondo motivo, attinente alla motivazione che assiste la conferma della sentenza di primo grado in punto di affermazione della responsabilità è invece fondato, giacché effettivamente la sentenza impugnata non dice perché le doglianze articolate nel gravame sulle contraddizioni tra quanto esposto in dibattimento e precedentemente dalla persona offesa non sarebbero rilevanti ne' riporta, e tanto meno valuta, la versione dell'imputato e, soprattutto, nulla dice di altre o altra testimonianza "a difesa", alle quali pure da atto che si riferivano i motivi d'appello. Sicché è ravvisabile il vizio di motivazione carente sui singoli aspetti devoluti con il gravame.
A tanto deve peraltro aggiungersi che l'affermazione di responsabilità risulta in tal modo fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa. Contestualmente, tuttavia, la sentenza impugnata riferisce che essa è imputata in "altro procedimento già pendente" per il reato di lesioni ai danni dell'imputato: in relazione a fatto, a quanto è dato comprendere e in assenza d'ogni ulteriore chiarimento, che parrebbe reciproco rispetto a quello in esame e del quale non è riferito l'esito. Sicché non risultano dalla sentenza impugnata i presupposti di fatto che consentono di assegnare alle dichiarazioni della persona offesa piena valenza di prova testimoniale, ai sensi dell'art. 197 c.p.p., essendo al contrario segnalati elementi dai quali parrebbe emergere l'applicabilità degli artt. 191 bis e 210 c.p.p., nonché dell'art.192 c.p.p., commi 3 e 4, senza che siano esplicitate le ragioni per le quali non sussistevano, ciò nonostante, i presupposti per la valutazione delle dichiarazioni di tale soggetto ai sensi dell'art.192 c.p.p., comma 4.
3. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinvio al Tribunale di Lucca che procederà a nuovo esame rispondendo alle doglianze articolate nei motivi d'appello ed espressamente chiarendo altresì la valenza probatoria assegnata alle dichiarazioni della persona offesa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lucca per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008