Sentenza 15 maggio 1998
Massime • 1
La prova della intempestività della querela deve essere data dal querelato e non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni. (Nella specie, la Cassazione ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva giudicato intempestiva la querela relativamente al reato di sottrazione del compendio pignorato, di cui all'art. 388, comma quarto, c.p., sulla base delle presunzioni - ritenute infondate dai giudici di legittimità - che il difensore del creditore-querelante avesse ricevuto la notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza di vendita nel procedimento esecutivo e che ne avesse tempestivamente informato il proprio assistito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/1998, n. 6567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6567 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 15.5.1998
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Scelfo " N. 738
3. " Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco PP " N. 43210/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale nei confronti di OR IO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza 9 ottobre 1997 della Corte d'apello di Lecce - sezione distaccata di Taranto
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Presidente Pisanti Udito il Publlico Ministero in persona del sost. Procuratore generale Fulvio Uccella che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Con sentenza 9.10.97 la sezione distaccata di corte d'appello di Taranto dichiarava non doversi procedere nei confronti di IO OR (ritenuto responsabile in primo grado del delitto di cui all'art. 388/4 CP, per avere sottratto beni di sua proprietà sottoposti a pignoramento ed affidati alla sua custodia) per tardività della querela.
Ricorre il Procuratore generale deducendo erronea applicazione dell'art. 124/1 CP, per il quale il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.
Il ricorso è fondato.
La corte ha ritenuto tardiva la querela, presentata dal creditore procedente OM RL il 4.5.92, sulla base delle seguenti considerazioni: 1) dalla documentazione prodotta dall'imputato in sede di appello emergeva come il RL - ritualmente informato che la vendita dei beni pignorati era stata fissata per il 21.11.91 in primo incanto e per il 5.12.91 in secondo - quanto meno dalla seconda data era stato messo in condizione di sapere della sottrazione del compendio pignorato;
2) anche ammesso che fosse rimasto all'oscuro del comportamento illecito dell'imputato, il RL avrebbe dovuto comparire dinanzi al pretore all'udienza del 7.1.92, fissata per l'assegnazione della somma eventualmente ricavata dalla vendita dei beni, ma ne' a questa, ne' alla successiva, fissata ex art. 631 c.p.c., egli era comparso;
3) la circostanza che l'imputato non avesse fornito la prova della notifica al creditore dell'avviso di fissazione dell'udienza suddetta era irrilevante, in quanto la notifica alla parte costituita viene fatta a mani del suo procuratore, sul quale incombe poi il dovere e l'onere di informare il cliente.
Correttamente però il PG ricorrente osserva che nell'assunto di cui al punto 3) vi è l'impiego di una doppia presunzione, in quanto la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato non conteneva alcuna prova in ordine alla notifica dell'avviso al difensore del RL per l'udienza del 7.1.92, mentre il conferimento del mandato non può comportare "un indiscriminato obbligo di dare comunicazione entro termini brevissimi al mandante degli esiti della vicenda processuale".
È infatti giurisprudenza costante di questa Corte (Sez. VI, 23.2.96, Scibilia, rv. 204.151; Sez. V, 15.3.94, PM in proc. Yallop, rv. 197.297) che l'onere della prova della intempestività della querela grava sul querelato, e che la prova stessa non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni.
P. Q. M.
annulla l'impugnata sentenza e rinvia alla corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1998