Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/1998, n. 6567
CASS
Sentenza 15 maggio 1998

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La prova della intempestività della querela deve essere data dal querelato e non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni. (Nella specie, la Cassazione ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva giudicato intempestiva la querela relativamente al reato di sottrazione del compendio pignorato, di cui all'art. 388, comma quarto, c.p., sulla base delle presunzioni - ritenute infondate dai giudici di legittimità - che il difensore del creditore-querelante avesse ricevuto la notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza di vendita nel procedimento esecutivo e che ne avesse tempestivamente informato il proprio assistito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/1998, n. 6567
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6567
    Data del deposito : 15 maggio 1998

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