Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 70357 , 6 T 8 9 A 1 5 / R 4 T № / S 6 A ITALIANA I UBBLICA 2 B G . 0 2 546 / 02 I R E . . R L .P R L A D A T A L U E D R D B A I E SUPREMA DI CASSAZIONE T E I A S R T 1 I N T 3 E N R 1 S E E S . I SEZIONE TRIBUTARIA T A N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14293/2000 Presidente Dott. Michele CANTILLO Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 6193 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER DI BLASI Consigliere Ud. 05/10/2001 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Processo SE N TENZA Ricorso primo grado- Invio sul ricorso proposto da: copia Ufficio in allegato istanza AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro, sgravio. Sufficienza. legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la of rappresenta e difende per legge, ricorrente
contro
COOPERATIVA CAST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Caserta, Via Isonzo, rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del 2 controricorso dall'Avv. Marina De Siena del Foro di S. 4 9 1 Maria C.V. ed elettivamente domiciliata presso 10 1 Via Caposile studio dell'Avv. Giancarlo Magri in Roma, n. 10, controricorrente della decisione n. 23 resa dalla per la Cassazione Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sez. n. 24 in data 12/01/2000, depositata il 10/02/2000, notificata all'Ufficio il 03/05/2000; udito per il contribuente l'avv. De Siena;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ricevuta, in data 8-02-1994, la notifica della cartella esattoriale n. 4400008 esercizio 1994, relativa سال all'anno di imposta 1987, la Cooperativa Cast a r.l., con sede in Caserta, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta e ne chiedeva l'annullamento. L'adita Commissione, con decisione n. 1423/01/97, dichiarava inammissibile il ricorso, per violazione dell'art. 17 del D. P. R. n. 636/1972. L'appello, proposto dalla contribuente, veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, nella 2 insussistente la rilevata considerazione che fosse 17 in quanto l'Ufficio violazione del citato art. aveva avuto tempestiva conoscenza del ricorso. Il Ministero delle Finanze, giusto ricorso notificato il 29-06-2000, ha chiesto la cassazione della decisione in epigrafe indicata, con un mezzo. Con controricorso notificato il 19-09-2000, la Cooperativa Cast a r.l., ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo 1'Amministrazione Finanziaria, censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 17 D.P.R. n. 636/1972, così come modificato dall'art. 8 D.P.R. n. 739/1981, dell'art. 345 C.p.C. e degli artt. 57 e 79 del D. Legs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.C., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.p.C.. Entrambi i profili di doglianza sono privi di fondamento. E', anzitutto, insussistente il dedotto vizio di legge, in quanto la prima ratio della sentenza non revoca in dubbio la portata dell'art. 17 del D.P.R. n. 363/1972 e, quindi, l'esigenza che la proposizione del 3 ricorso si articoli in due formalità, entrambe essenziali: la consegna dell'originale del ricorso alla Segreteria della Commissione, e la consegna spedizione di una copia al competente ufficio finanziario. In vero, i giudici di merito non risultano avere е del consolidato fatto malgoverno della norma formalitàsecondo cui, le due orientamento, costituiscono un presupposto processuale, di tal che, la proposizione del ricorso di primo grado ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, comma sostituito dall'art. 8 del D. P. R. 3 Novembre 1981 n. 739, richiede, a pena di inammissibilità, non solo, la consegna o la spedizione dell'originale alla Segreteria della Commissione, nel termine perentorio di sessanta giorni, ma anche la consegna о la spedizione di una copia all'Ufficio Tributario. Essi, piuttosto, hanno ritenuto che la contribuente, proprio in ossequio alla citata norma ed ai richiamati principi, abbia esattamente adempiuto alle prescritte formalità, curando entrambi gli adempimenti. Hanno, infatti, considerato, alla stregua degli atti in esame, e con valutazione in fatto, che in quanto immune da vizi logico giuridici, sfugge al 4 sindacato di legittimità, che la contribuente, oltre a presentare, avverso la cartella notificatale 1'8-02- Tributaria, abbia1994, il ricorso alla Commissione pure, in data 3 marzo 1994, e, quindi, pure nel giorni, presentato rispetto del termine di sessanta Distrettuale delle copia del ricorso all'Ufficio Imposte Dirette di Caserta. Ciò hanno argomentato, sulla base della ricevuta n. rilasciata nella predetta data dall'Ufficio 579 Imposte, attestante la presentazione di istanza di sgravio, nella quale viene esplicitata la circostanza della contestuale allegazione di copia del ricorso, ritenuta idonea a soddisfare l'esigenza postulata dalla norma, e cioè quella di rendere l'Ufficio edotto dell'insorto contenzioso, onde consentire l'approntamento delle eventuali difese. Ne deriva l'insussistenza anche del secondo profilo di doglianza, risultando, con ciò, evidenziato il procedimento logico seguito dai giudici per pervenire al convincimento sancito in sentenza. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. 5 Così deciso in Roma il 05 ottobre 2001. tiler Il Presidente Dott. Michele IL CANCELLIERE C Il Consigliere Relatore Estensore Arnaldo Gasanc DottDott. Antoni Di Blasi سمس Oggi 22 FEB. 2002 DEPOSITATO IN CANCEL Ашовь аши IL CANCELLIERECT Arnaldo Cesen REGISTRAZIONE 20/6/14 A ESENTE DA AI SENSI DEL D.P.R ALL N. 131 TAB ATERIA M 6