Sentenza 21 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/10/2002, n. 14857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14857 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2002 |
Testo completo
ee 74970се REPUBBLICA ITALIANA 4857 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TE SUP EM L etto SEZION TRIBUTARIA Tributaria Schef. Flor Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Compos " - Presidente e Relatore PAOLINI Dott. - R.G.N. 4129/01 Consigliere Cron. 34702 GRAZIADEI Dott. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep. Dott. Vittorio Consigliere Ud. 22/02/02 RAGONESI Dott. Achille Consigliere C.C. MELONCELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta1'AVVOCATURA e difende ope legis;
ricorrente e da 500 ELLERIA AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
0405864 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2002 - ricorren CAMPIONE CIVILE 7 1006
contro
N. 74970 11 -1- SI ON;
intimato avversO la sentenza n. 269/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 14/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Park -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell'economia e delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che, nella sanzionata reiezione di pretesa impositiva coltivata da esso ricorrente, ha dichiarato competere al soggetto contribuente sunnominato, residente in comune compreso fra quelli colpiti dagli eventi sismici del 7/11 maggio 1984, la detrazione dal reddito dichiarato per l'anno in contestazione dell'importo delle imposte sui redditi il pagamento delle quali era stato sospeso dal d.l. 26.5.1984 n. 159, convertito nella L. 24.7.1984 n. 363: prospetta, per suffragare il gravame, essere la pronuncia impugnata inficiata da "violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 28; decreto legge 30 0 0 2 791, art. 3, comma 2/bis; leggedicembre 1985 n. 27.12.1997 n. 449, art. 13, primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art. 10; d.p.r. 597/1973, art. 2; decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 (in relazione all'art. 360, n. c.p.c.)", sostenendo, in definitiva, non3, competere la discussa detrazione alla controparte, contribuente, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente sede. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato. La questione sollevata dalla p.a. ricorrente è stata affrontata, da ultimo, da Cass. Sez. trib., sent. n. 8659 del 25.6.2001, che, nel solco dei precedenti arresti nn. 4945 del 18.4.2000 e 534 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2/bis, d.l. 30.12.1985 -n. 791, come convertito nella L. 28.2.1986 n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospesi, in virtù dell'art. 13/quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, come convertito nella L. 24.7.1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centro meridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini della irpef e dell'ilor -, in virtù dell'interpre- tazione autentica recata dall'art. 28 L. 13.5.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.2.1999 n. 28, deve essere considerato nella ridetermi- nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. La sentenza impugnata si rivela resa in conformità all'orientamento giurisprudenziale risultante dagli arresti citati, dal quale non vi è ragione di discostarsi, e, perciò, resiste alle critiche mosselle con il delibato gravame, e merita di essere tenuta ferma. Il ricorso, corrispettivamente, va rigettato. Non va provveduto sulle spese della parte intimata, come detto, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente fase del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 22 febbraio 2002 Il PresidenteLietoni estenine IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 21 OTT, 2802 Oggi 2802 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 5