CASS
Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2023, n. 12489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12489 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IA RO EO, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 26/07/2022 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI RE, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocato RO Lepre, che ha confermato la dichiarazione di rinuncia del primo motivo del ricorso, depositata in cancelleria, insistendo per l'accoglimento del secondo motivo. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12489 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame di Napoli con ordinanza in data 26 luglio (motivazione depositata il successivo 7 settembre) ha confermato il decreto emesso in data 30 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo nei confronti di IA RO EO, quale terzo interessato, perché figlio di IA AN indagato per il reato di associazione mafiosa, quale partecipe del clan camorristico IA, e per i connessi reati di intestazione fittizia, autoriciclaggio e tentata estorsione, sottoposto alla misura della custodia in carcere con ordinanza emessa in data 9 aprile 2022. 2. Il sequestro, disposto in funzione della confisca ex art. 240, comma 1, e 240-bis cod. pen. ha avuto ad oggetto i seguenti beni intestati a nome del ricorrente: 1) quota pari al 50% di un fabbricato sito ad Afragola (NA) in Corso Garibaldi n. 73, piano 7, censito in catasto al Foglio n. 10, Particella 34, Subalterno 7 (Cat C/1 negozi di 109 mq); 2) quota pari al 50% di un terreno in Afragola censito in catasto al Foglio 9, Particella 18 (Categoria Seminativo irriguo di mq 8.820); 3) Buono fruttifero postale cartaceo n. 93194446 sottoscritto presso la filiale n. 40002 di Afragola (NA) per un importo di euro 60.000. 3. Avverso l'ordinanza del riesame IA RO EO ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale sono stati dedotti due motivi. 3.1. In primo luogo si denuncia violazione di legge per la disposta sostituzione del giudice competente a decidere sulla convalida del sequestro di urgenza con altro magistrato in servizio presso lo stesso ufficio Gip, in quanto il primo giudice aveva richiesto un periodo di ferie non ancora iniziato al momento dell'assegnazione del procedimento. Si sostiene che detta sostituzione abbia realizzato una violazione del principio del giudice naturale e la conseguente nullità ex art. 178 lett. a) cod. proc. pen.; ciò in forza del principio in base al quale la generale previsione secondo cui le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali non concernono la capacità del giudice incontra un limite nelle situazioni in cui la designazione del giudice risulti - come nel caso di specie - arbitraria perché al di fuori delle previsioni tabellari. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame applicato la presunzione di 2 illecita accumulazione patrimoniale prevista dall'art. 12 sexies I. 1992 - ora art. 240 bis cod. pen. - nonostante si tratti di beni intestati a terzo, senza fornire la prova dell'interposizione fittizia e della sproporzione delle sue consistenze patrimoniali rispetto al reddito dichiarato. In particolare si rileva che per i beni sequestrati è stata fornita la prova che le risorse economiche investite nei due acquisti immobiliari e nel buono fruttifero derivavano dalla donazione e dalla successione ereditaria della nonna AZ NN, mai condannata per reati di criminalità organizzata e che godeva di ampie e legittime rendite immobiliari, tanto che neppure il P.M. ha mai disposto il sequestro d'urgenza degli immobili costituenti l'asse ereditario di AZ NN donato ai nipoti. Si aggiunge che il nonno del ricorrente, RO IA, deceduto nel 1976, non è mai stato condannato per associazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con atto depositato in cancelleria il difensore del ricorrente ha rinunciato al primo motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione del principio del giudice naturale e su di esso, dunque, la Corte non deve pronunciarsi. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1. Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha in primo luogo precisato che la residua quota del 50% sia del fabbricato che del terreno è stato oggetto di sequestro preventivo, con il medesimo decreto impugnato, a carico di IA EN EL - fratello del RO EO - in quanto anch'egli figlio di IA AN e quindi comproprietario di detti beni. Ha quindi ritenuto sussistenti la gravità indiziaria a carico del padre del ricorrente nonché la sua appartenenza da oltre un ventennio al clan IA, peraltro in posizione apicale, oltre che la evidente sproporzione degli acquisti rispetto ai suoi redditi leciti. Ha altresì giudicato infondate le giustificazioni addotte dal ricorrente per escludere la natura fittizia della intestazione e provare la provenienza lecita dei capitali investiti negli acquisti dei beni sequestrati. 2.2. In particolare ha evidenziato: che IA AN detto o' CI (padre del ricorrente), come anche i suoi fratelli EL e LU, hanno da sempre fatto ricorso ad intestazioni fittizie dei propri beni a congiunti e prestanome;
che in riferimento alla posizione di IA RO EO, il fatto che i suoi redditi siano riferibili a beni ereditati dalla nonna paterna AZ NN 3 non costituisce una valida giustificazione, tenuto conto che anche la predetta familiare era inserita nella associazione mafiosa del clan IA con ruolo direttivo dopo l'uccisione del marito nel 1976, ruolo svolto sino alla sua morte per cause naturali intervenuta il 25 settembre 2017. Conseguentemente, il riferimento operato dalla difesa alla donazione da parte della nonna AZ NN e alla devoluzione ereditaria della somma di 167 mila euro ereditata dal padre IA AN dalla predetta AZ NN, utilizzata per gli acquisti del terreno sito in Afragola, acquistato in comproprietà con il fratello EN EL in data 15 maggio 2006, dell'altro immobile sequestrato sempre in comproprietà con il già indicato fratello - e al buono postale di euro 60.000 (sempre asseritannente alimentato da risorse provenienti dalla successione ereditaria di AZ NN - in particolare attraverso la rinuncia del padre alla propria quota ereditaria che donava ai propri figli con accredito sul conto di IA EN EL della somma di euro 59 mila), non contraddicono la provenienza di dette risorse dall'accumulo di patrimoni illeciti. 2.3. Si aggiunge, inoltre, che per l'immobile di Afragola la confusione delle somme di denaro ricevute per successione con quelle del conto bancario intestato a IA AN comunque non ne consente di ricollegare la provenienza certa a quelle ereditate da NN AZ deceduta il 25 settembre 2017 e che il riferimento ai proventi degli affitti appare generico perchè non risultano tracciati gli introiti di specifici e ben individuati immobili locati e le relative rendite. Pertanto, il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta di annullamento del decreto di sequestro preventivo ritenendo dimostrato che il patrimonio di IA RO EO derivi dall'eredità della nonna AZ NN o dal genitore IA LU, sotto forma di donazione o di investimento di proventi di illecite attività. 3. Ciò premesso, rileva la Corte che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 4 4. Nel caso in esame, in relazione al secondo motivo di ricorso (unico sul quale questa Corte deve pronunciarsi) non emerge alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché, come sopra si è indicato, il Tribunale del riesame reale ha verificato la legittimità del sequestro dei beni intestati a nome del ricorrente reputando, con argomenti logici e conducenti, non superati dalle allegazioni difensive in merito all'accertamento della interposizione rispetto alla effettiva titolarità degli stessi da parte di IA AN, padre dell'odierno ricorrente. 5. Il Tribunale, con motivazione correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto - in quanto tale insindacabile in sede di legittimità - e alle risultanze delle attività di indagine di natura patrimoniale e fiscale esperite, ha evidenziato l'obiettiva sussistenza di gravi indizi relativi alla sproporzione del valore dei beni in disponibilità del ricorrente rispetto al reddito e alle attività economiche dell'intero nucleo familiare facente capo a IA AN, ed ha spiegato con argomentazioni coerenti alle verifiche eseguite le ragioni per le quali le produzioni documentali difensive sono inidonee a vincere la presunzione di illecita accumulazione collegata all'accertata sproporzione riferita evidentemente al patrimonio del soggetto indagato, in cui rientrano anche i beni ritenuti fiduciariamente intestati a nome del figlio. 6. Per altro verso, neppure la deduzione difensiva relativa alla supposta origine ereditaria dei beni, in quanto frutto del reimpiego delle risorse pervenute al ricorrente per successione mortis causa o anche per donazione da parte della nonna NN AZ, può essere oggetto di sindacato in questa sede, trattandosi di una valutazione che investe un profilo della motivazione che non può ritenersi viziato da una radicale incongruenza logica che si traduca in una forma di motivazione apparente o inesistente. Inoltre, la circostanza - indicata nell'ordinanza impugnata - che AN IA (padre del ricorrente), come anche i suoi fratelli, abbiano da sempre fatto ricorso ad intestazioni fittizie dei propri beni a congiunti e prestanome, consente di svalutare il riferimento ai beni ereditati da NN AZ, tenuto conto che anche la predetta familiare è stata ritenuta inserita nella associazione mafiosa del clan IA, con ruolo direttivo dopo l'uccisione del marito avvenuta nel 1976. 7. In conclusione, la deduzione formulata nel ricorso secondo cui il patrimonio di RO EO IA derivi in buona parte da successione ereditaria o da donazioni da parte del proprio genitore AN, sotto forma di 5 rinuncia di quest'ultimo alla quota di eredità della madre NN AZ, costituisce un argomento del tutto inidoneo a scalfire la motivazione della ordinanza impugnata. 8. Invero, poiché l'interposizione fittizia si fonda generalmente su un rapporto fiduciario riservato che ne rende particolarmente difficile il disvelamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova può essere data anche per indizi, purché però abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. (cfr., Cass., Sez. 2, 10/01/2008 n. 3990, Catania, Rv. 239269). 9. Nella specie, gli elementi addotti dalla difesa a dimostrazione dell'esclusiva proprietà da parte del terzo dei beni sequestrati sono stati attentamente vagliati dal Tribunale e sono stati motivatamente ritenuti inidonei a confutare la tesi accusatoria, sulla base della riconosciuta esistenza di una generale condivisa disponibilità dei beni da parte della famiglia dei IA, tale da rendere irrilevante la intestazione ai diversi congiunti, in quanto frutto di accumulazione di ricchezze di provenienza illecita confluite indistintamente in capo a ciascuno di essi senza una reale autonomia patrimoniale corrispondente alla formale titolarità dei beni. 10. In un tale contesto di illecita accumulazione patrimoniale da parte di un intero nucleo familiare che si immedesima con il clan mafioso in una logica di sostanziale condivisa disponibilità delle risorse finanziarie che ad esso fanno capo, il riferimento ai proventi ereditati per successione da uno dei membri della predetta famiglia mafiosa è stato coerentemente ritenuto recessivo in ragione della verificata assenza di altre lecite risorse da parte del ricorrente che potessero giustificare la esclusiva ed effettiva titolarità dei beni in sequestro, così da rendere inattaccabile sotto il profilo del vizio radicale della motivazione l'ordinanza impugnata con riferimento sia alla riconosciuta natura simulata dell'intestazione e sia rispetto alla disponibilità effettiva dei beni da parte del soggetto indagato per i reati che ne legittimano la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 11. Si tratta, in definitiva, di una motivazione priva di qualsiasi profilo di violazione di legge deducibile con il presente ricorso, essendo estranea al sindacato di legittimità - ancor più in tema di misure cautelari reali - la diretta analisi degli elementi di fatto posti a fondamento del costrutto accusatorio. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 gennaio 2023 onsiglier esten re ridente
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI RE, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocato RO Lepre, che ha confermato la dichiarazione di rinuncia del primo motivo del ricorso, depositata in cancelleria, insistendo per l'accoglimento del secondo motivo. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12489 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame di Napoli con ordinanza in data 26 luglio (motivazione depositata il successivo 7 settembre) ha confermato il decreto emesso in data 30 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo nei confronti di IA RO EO, quale terzo interessato, perché figlio di IA AN indagato per il reato di associazione mafiosa, quale partecipe del clan camorristico IA, e per i connessi reati di intestazione fittizia, autoriciclaggio e tentata estorsione, sottoposto alla misura della custodia in carcere con ordinanza emessa in data 9 aprile 2022. 2. Il sequestro, disposto in funzione della confisca ex art. 240, comma 1, e 240-bis cod. pen. ha avuto ad oggetto i seguenti beni intestati a nome del ricorrente: 1) quota pari al 50% di un fabbricato sito ad Afragola (NA) in Corso Garibaldi n. 73, piano 7, censito in catasto al Foglio n. 10, Particella 34, Subalterno 7 (Cat C/1 negozi di 109 mq); 2) quota pari al 50% di un terreno in Afragola censito in catasto al Foglio 9, Particella 18 (Categoria Seminativo irriguo di mq 8.820); 3) Buono fruttifero postale cartaceo n. 93194446 sottoscritto presso la filiale n. 40002 di Afragola (NA) per un importo di euro 60.000. 3. Avverso l'ordinanza del riesame IA RO EO ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale sono stati dedotti due motivi. 3.1. In primo luogo si denuncia violazione di legge per la disposta sostituzione del giudice competente a decidere sulla convalida del sequestro di urgenza con altro magistrato in servizio presso lo stesso ufficio Gip, in quanto il primo giudice aveva richiesto un periodo di ferie non ancora iniziato al momento dell'assegnazione del procedimento. Si sostiene che detta sostituzione abbia realizzato una violazione del principio del giudice naturale e la conseguente nullità ex art. 178 lett. a) cod. proc. pen.; ciò in forza del principio in base al quale la generale previsione secondo cui le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali non concernono la capacità del giudice incontra un limite nelle situazioni in cui la designazione del giudice risulti - come nel caso di specie - arbitraria perché al di fuori delle previsioni tabellari. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame applicato la presunzione di 2 illecita accumulazione patrimoniale prevista dall'art. 12 sexies I. 1992 - ora art. 240 bis cod. pen. - nonostante si tratti di beni intestati a terzo, senza fornire la prova dell'interposizione fittizia e della sproporzione delle sue consistenze patrimoniali rispetto al reddito dichiarato. In particolare si rileva che per i beni sequestrati è stata fornita la prova che le risorse economiche investite nei due acquisti immobiliari e nel buono fruttifero derivavano dalla donazione e dalla successione ereditaria della nonna AZ NN, mai condannata per reati di criminalità organizzata e che godeva di ampie e legittime rendite immobiliari, tanto che neppure il P.M. ha mai disposto il sequestro d'urgenza degli immobili costituenti l'asse ereditario di AZ NN donato ai nipoti. Si aggiunge che il nonno del ricorrente, RO IA, deceduto nel 1976, non è mai stato condannato per associazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con atto depositato in cancelleria il difensore del ricorrente ha rinunciato al primo motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione del principio del giudice naturale e su di esso, dunque, la Corte non deve pronunciarsi. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1. Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha in primo luogo precisato che la residua quota del 50% sia del fabbricato che del terreno è stato oggetto di sequestro preventivo, con il medesimo decreto impugnato, a carico di IA EN EL - fratello del RO EO - in quanto anch'egli figlio di IA AN e quindi comproprietario di detti beni. Ha quindi ritenuto sussistenti la gravità indiziaria a carico del padre del ricorrente nonché la sua appartenenza da oltre un ventennio al clan IA, peraltro in posizione apicale, oltre che la evidente sproporzione degli acquisti rispetto ai suoi redditi leciti. Ha altresì giudicato infondate le giustificazioni addotte dal ricorrente per escludere la natura fittizia della intestazione e provare la provenienza lecita dei capitali investiti negli acquisti dei beni sequestrati. 2.2. In particolare ha evidenziato: che IA AN detto o' CI (padre del ricorrente), come anche i suoi fratelli EL e LU, hanno da sempre fatto ricorso ad intestazioni fittizie dei propri beni a congiunti e prestanome;
che in riferimento alla posizione di IA RO EO, il fatto che i suoi redditi siano riferibili a beni ereditati dalla nonna paterna AZ NN 3 non costituisce una valida giustificazione, tenuto conto che anche la predetta familiare era inserita nella associazione mafiosa del clan IA con ruolo direttivo dopo l'uccisione del marito nel 1976, ruolo svolto sino alla sua morte per cause naturali intervenuta il 25 settembre 2017. Conseguentemente, il riferimento operato dalla difesa alla donazione da parte della nonna AZ NN e alla devoluzione ereditaria della somma di 167 mila euro ereditata dal padre IA AN dalla predetta AZ NN, utilizzata per gli acquisti del terreno sito in Afragola, acquistato in comproprietà con il fratello EN EL in data 15 maggio 2006, dell'altro immobile sequestrato sempre in comproprietà con il già indicato fratello - e al buono postale di euro 60.000 (sempre asseritannente alimentato da risorse provenienti dalla successione ereditaria di AZ NN - in particolare attraverso la rinuncia del padre alla propria quota ereditaria che donava ai propri figli con accredito sul conto di IA EN EL della somma di euro 59 mila), non contraddicono la provenienza di dette risorse dall'accumulo di patrimoni illeciti. 2.3. Si aggiunge, inoltre, che per l'immobile di Afragola la confusione delle somme di denaro ricevute per successione con quelle del conto bancario intestato a IA AN comunque non ne consente di ricollegare la provenienza certa a quelle ereditate da NN AZ deceduta il 25 settembre 2017 e che il riferimento ai proventi degli affitti appare generico perchè non risultano tracciati gli introiti di specifici e ben individuati immobili locati e le relative rendite. Pertanto, il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta di annullamento del decreto di sequestro preventivo ritenendo dimostrato che il patrimonio di IA RO EO derivi dall'eredità della nonna AZ NN o dal genitore IA LU, sotto forma di donazione o di investimento di proventi di illecite attività. 3. Ciò premesso, rileva la Corte che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 4 4. Nel caso in esame, in relazione al secondo motivo di ricorso (unico sul quale questa Corte deve pronunciarsi) non emerge alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché, come sopra si è indicato, il Tribunale del riesame reale ha verificato la legittimità del sequestro dei beni intestati a nome del ricorrente reputando, con argomenti logici e conducenti, non superati dalle allegazioni difensive in merito all'accertamento della interposizione rispetto alla effettiva titolarità degli stessi da parte di IA AN, padre dell'odierno ricorrente. 5. Il Tribunale, con motivazione correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto - in quanto tale insindacabile in sede di legittimità - e alle risultanze delle attività di indagine di natura patrimoniale e fiscale esperite, ha evidenziato l'obiettiva sussistenza di gravi indizi relativi alla sproporzione del valore dei beni in disponibilità del ricorrente rispetto al reddito e alle attività economiche dell'intero nucleo familiare facente capo a IA AN, ed ha spiegato con argomentazioni coerenti alle verifiche eseguite le ragioni per le quali le produzioni documentali difensive sono inidonee a vincere la presunzione di illecita accumulazione collegata all'accertata sproporzione riferita evidentemente al patrimonio del soggetto indagato, in cui rientrano anche i beni ritenuti fiduciariamente intestati a nome del figlio. 6. Per altro verso, neppure la deduzione difensiva relativa alla supposta origine ereditaria dei beni, in quanto frutto del reimpiego delle risorse pervenute al ricorrente per successione mortis causa o anche per donazione da parte della nonna NN AZ, può essere oggetto di sindacato in questa sede, trattandosi di una valutazione che investe un profilo della motivazione che non può ritenersi viziato da una radicale incongruenza logica che si traduca in una forma di motivazione apparente o inesistente. Inoltre, la circostanza - indicata nell'ordinanza impugnata - che AN IA (padre del ricorrente), come anche i suoi fratelli, abbiano da sempre fatto ricorso ad intestazioni fittizie dei propri beni a congiunti e prestanome, consente di svalutare il riferimento ai beni ereditati da NN AZ, tenuto conto che anche la predetta familiare è stata ritenuta inserita nella associazione mafiosa del clan IA, con ruolo direttivo dopo l'uccisione del marito avvenuta nel 1976. 7. In conclusione, la deduzione formulata nel ricorso secondo cui il patrimonio di RO EO IA derivi in buona parte da successione ereditaria o da donazioni da parte del proprio genitore AN, sotto forma di 5 rinuncia di quest'ultimo alla quota di eredità della madre NN AZ, costituisce un argomento del tutto inidoneo a scalfire la motivazione della ordinanza impugnata. 8. Invero, poiché l'interposizione fittizia si fonda generalmente su un rapporto fiduciario riservato che ne rende particolarmente difficile il disvelamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova può essere data anche per indizi, purché però abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. (cfr., Cass., Sez. 2, 10/01/2008 n. 3990, Catania, Rv. 239269). 9. Nella specie, gli elementi addotti dalla difesa a dimostrazione dell'esclusiva proprietà da parte del terzo dei beni sequestrati sono stati attentamente vagliati dal Tribunale e sono stati motivatamente ritenuti inidonei a confutare la tesi accusatoria, sulla base della riconosciuta esistenza di una generale condivisa disponibilità dei beni da parte della famiglia dei IA, tale da rendere irrilevante la intestazione ai diversi congiunti, in quanto frutto di accumulazione di ricchezze di provenienza illecita confluite indistintamente in capo a ciascuno di essi senza una reale autonomia patrimoniale corrispondente alla formale titolarità dei beni. 10. In un tale contesto di illecita accumulazione patrimoniale da parte di un intero nucleo familiare che si immedesima con il clan mafioso in una logica di sostanziale condivisa disponibilità delle risorse finanziarie che ad esso fanno capo, il riferimento ai proventi ereditati per successione da uno dei membri della predetta famiglia mafiosa è stato coerentemente ritenuto recessivo in ragione della verificata assenza di altre lecite risorse da parte del ricorrente che potessero giustificare la esclusiva ed effettiva titolarità dei beni in sequestro, così da rendere inattaccabile sotto il profilo del vizio radicale della motivazione l'ordinanza impugnata con riferimento sia alla riconosciuta natura simulata dell'intestazione e sia rispetto alla disponibilità effettiva dei beni da parte del soggetto indagato per i reati che ne legittimano la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 11. Si tratta, in definitiva, di una motivazione priva di qualsiasi profilo di violazione di legge deducibile con il presente ricorso, essendo estranea al sindacato di legittimità - ancor più in tema di misure cautelari reali - la diretta analisi degli elementi di fatto posti a fondamento del costrutto accusatorio. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 gennaio 2023 onsiglier esten re ridente