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Sentenza 23 aprile 2026
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 14806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14806 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: SI AL, nato a [...] il [...] avverso il provvedimento del 14/10/2025 del Giudice di sorveglianza di Sassari udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 14.10.2025, il magistrato di sorveglianza di Sassari, in relazione alle numerose istanze formulate da AL SI, aventi ad oggetto la fissazione dell’udienza per la sostituzione del commissario ad acta che desse esecuzione all’ordinanza del 25.5.2021 (relativa alla consegna del telecomando con la funzione per i programmi in lingua originale) nonché a quella del 24.4.2018 relativa allo “scambio di generi alimentari con i compagni di gruppo”, rappresentava che: - tutte le istanze erano intervenute nell’ambito di un titolo esecutivo ormai esaurito, tanto che, nelle more, il detenuto era stato scarcerato per fine pena;
- le medesime questioni, sollevate dal detenuto nel corso dell’attuale Penale Sent. Sez. 1 Num. 14806 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/02/2026 esecuzione, erano state nuovamente esaminate, prima dal magistrato di sorveglianza di Nuoro e poi dal Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 27.10.2023, il quale, per quanto in questa sede ancora rileva, in riforma dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza, aveva rigettato quella relativa all’uso del telecomando per i programmi in lingua originale. Detta ultima ordinanza era ormai definitiva in quanto il ricorso avanti la Corte di cassazione era stato rigettato in data 11.4.2024; - Che, pertanto, nessuna ordinanza rimaneva da eseguire, essendo state tutte definitivamente decise le istanze relative all’attuale detenzione, mentre, le ordinanze invocate dal ricorrente erano divenute inefficaci riferendosi a titolo detentivo ormai esaurito, con la conseguenza che la richiesta di sostituzione del commissario ad acta era infondata. Disponeva, quindi, la comunicazione al detenuto dell’ordinanza del 27.10.2023, rappresentando che ogni deduzione relativa allo stato detentivo avrebbe dovuto essere presentata al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di esecuzione.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di AL SI, limitatamente alla domanda di sostituzione del commissario ad acta per la consegna del telecomando, articolando un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. e 35 bis, comma 7 ord. pen. Premesso che l’ordinanza di non luogo a provvedere è ricorribile in cassazione essendo assimilabile a quella di inammissibilità, lamenta che il provvedimento sia stato assunto de plano nonostante oggetto dell’istanza fosse la lesione di un diritto soggettivo del ricorrente. Osserva, altresì, che non corrisponde al vero che le altre ordinanze sono relative ad un titolo ormai esaurito in quanto nel nuovo cumulo materiale, attualmente in esecuzione, risultano tutte le precedenti condanne, inclusa quella emessa quando il ricorrente si trovava presso la casa circondariale di Sassari quando è stata emessa l’ordinanza di cui si chiede l’ottemperanza, indicata dal ricorrente nell’istanza, in quella del 25.5.2021. Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che il provvedimento impugnato è, in realtà, riferito ad un titolo esecutivo ormai esaurito e che quelle formulate in relazione all’attuale titolo in esecuzione sono state rigettate con ordinanza definitiva;
che quello impugnato non è un provvedimento, bensì una nota di riscontro;
che, infine, il ricorrente non ha neanche allegato le istanze asseritamente disattese dal provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Si osserva preliminarmente che il provvedimento impugnato risponde alle «numerosissime richieste con le quali il detenuto ha insistentemente chiesto a questo Ufficio la fissazione dell’udienza per la sostituzione del commissario ad acta in relazione all’ordinanza del 25.5.2021». Inoltre, ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti per la richiesta sostituzione e, quindi, il merito delle istanze. Deve, pertanto, qualificarsi come un provvedimento emesso inaudita altera parte e, in particolare, come provvedimento di non luogo a provvedere, il quale, essendo assimilabile ad una declaratoria di inammissibilità, è ricorribile per cassazione (Sez. 1, n. 16281 del 19/05/2020).
3. Tanto premesso,si rileva, innanzitutto, che è manifestamente infondata la doglianza che investe il modulo procedimentale de plano. E infatti, l’art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, disciplina un procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa. Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale, ed al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela rispetto ad eventuali condotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto, i commi 5 e seguenti del menzionato art. 35-bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi d'impugnazione, anche mediante nomina, ove necessario, di un commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera sotto il controllo del giudice. In linea con la natura del rimedio così introdotto, il giudice competente ad assumere la decisione a seguito della richiesta di ottemperanza, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, è tenuto a procedere in contraddittorio tra le parti all'esito dell'udienza fissata a tal fine in camera di consiglio, fatti salvi i casi in cui l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, ipotesi nelle quali è, invece, possibile adottare una decisione de plano ex art. 666, comma 2 (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01), applicabile anche al procedimento di ottemperanza in forza dell'espresso richiamo, da parte dell'art. 35-bis, comma 5, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, per i casi di manifesta inammissibilità della richiesta, proprio alla disciplina dettata dall'art. 666 e 678 cod. proc. pen.
4. Nel caso di specie, il diniego è fondato su un duplice argomento: con riferimento all’ordinanza del 25.5.2021, il magistrato di sorveglianza afferma che 3 è intervenuta nell’ambito di un titolo esecutivo ormai esaurito, in relazione al quale il detenuto era stato, nelle more, scarcerato;
con riferimento a quella del 27.10.2023, avente il medesimo oggetto, che l’istanza è stata rigettata con pronuncia ormai definitiva. Ciò posto, l'impugnazione non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. In disparte, infatti, il rilievo relativo all'intervenuta scarcerazione per fine pena (che il ricorrente contrasta richiamando il contenuto del provvedimento di cumulo che comprende anche la pena della quale si tratta, ma riconoscendo, a riprova dell'avvenuta espiazione, che il periodo di detenzione è stato scomputato da quello finale) resta assorbente la considerazione che il provvedimento originario di nomina del commissario ad acta è stato superato dalla successiva decisione di rigetto della istanza di identico contenuto riproposta dal detenuto. In relazione a tale profilo, che evidenzia la caducazione - per successiva decisione reiettiva - del provvedimento al quale l'istanza si riferisce, il ricorso non contiene alcuna critica specifica.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 14.10.2025, il magistrato di sorveglianza di Sassari, in relazione alle numerose istanze formulate da AL SI, aventi ad oggetto la fissazione dell’udienza per la sostituzione del commissario ad acta che desse esecuzione all’ordinanza del 25.5.2021 (relativa alla consegna del telecomando con la funzione per i programmi in lingua originale) nonché a quella del 24.4.2018 relativa allo “scambio di generi alimentari con i compagni di gruppo”, rappresentava che: - tutte le istanze erano intervenute nell’ambito di un titolo esecutivo ormai esaurito, tanto che, nelle more, il detenuto era stato scarcerato per fine pena;
- le medesime questioni, sollevate dal detenuto nel corso dell’attuale Penale Sent. Sez. 1 Num. 14806 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/02/2026 esecuzione, erano state nuovamente esaminate, prima dal magistrato di sorveglianza di Nuoro e poi dal Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 27.10.2023, il quale, per quanto in questa sede ancora rileva, in riforma dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza, aveva rigettato quella relativa all’uso del telecomando per i programmi in lingua originale. Detta ultima ordinanza era ormai definitiva in quanto il ricorso avanti la Corte di cassazione era stato rigettato in data 11.4.2024; - Che, pertanto, nessuna ordinanza rimaneva da eseguire, essendo state tutte definitivamente decise le istanze relative all’attuale detenzione, mentre, le ordinanze invocate dal ricorrente erano divenute inefficaci riferendosi a titolo detentivo ormai esaurito, con la conseguenza che la richiesta di sostituzione del commissario ad acta era infondata. Disponeva, quindi, la comunicazione al detenuto dell’ordinanza del 27.10.2023, rappresentando che ogni deduzione relativa allo stato detentivo avrebbe dovuto essere presentata al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di esecuzione.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di AL SI, limitatamente alla domanda di sostituzione del commissario ad acta per la consegna del telecomando, articolando un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. e 35 bis, comma 7 ord. pen. Premesso che l’ordinanza di non luogo a provvedere è ricorribile in cassazione essendo assimilabile a quella di inammissibilità, lamenta che il provvedimento sia stato assunto de plano nonostante oggetto dell’istanza fosse la lesione di un diritto soggettivo del ricorrente. Osserva, altresì, che non corrisponde al vero che le altre ordinanze sono relative ad un titolo ormai esaurito in quanto nel nuovo cumulo materiale, attualmente in esecuzione, risultano tutte le precedenti condanne, inclusa quella emessa quando il ricorrente si trovava presso la casa circondariale di Sassari quando è stata emessa l’ordinanza di cui si chiede l’ottemperanza, indicata dal ricorrente nell’istanza, in quella del 25.5.2021. Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che il provvedimento impugnato è, in realtà, riferito ad un titolo esecutivo ormai esaurito e che quelle formulate in relazione all’attuale titolo in esecuzione sono state rigettate con ordinanza definitiva;
che quello impugnato non è un provvedimento, bensì una nota di riscontro;
che, infine, il ricorrente non ha neanche allegato le istanze asseritamente disattese dal provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Si osserva preliminarmente che il provvedimento impugnato risponde alle «numerosissime richieste con le quali il detenuto ha insistentemente chiesto a questo Ufficio la fissazione dell’udienza per la sostituzione del commissario ad acta in relazione all’ordinanza del 25.5.2021». Inoltre, ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti per la richiesta sostituzione e, quindi, il merito delle istanze. Deve, pertanto, qualificarsi come un provvedimento emesso inaudita altera parte e, in particolare, come provvedimento di non luogo a provvedere, il quale, essendo assimilabile ad una declaratoria di inammissibilità, è ricorribile per cassazione (Sez. 1, n. 16281 del 19/05/2020).
3. Tanto premesso,si rileva, innanzitutto, che è manifestamente infondata la doglianza che investe il modulo procedimentale de plano. E infatti, l’art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, disciplina un procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa. Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale, ed al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela rispetto ad eventuali condotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto, i commi 5 e seguenti del menzionato art. 35-bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi d'impugnazione, anche mediante nomina, ove necessario, di un commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera sotto il controllo del giudice. In linea con la natura del rimedio così introdotto, il giudice competente ad assumere la decisione a seguito della richiesta di ottemperanza, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, è tenuto a procedere in contraddittorio tra le parti all'esito dell'udienza fissata a tal fine in camera di consiglio, fatti salvi i casi in cui l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, ipotesi nelle quali è, invece, possibile adottare una decisione de plano ex art. 666, comma 2 (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01), applicabile anche al procedimento di ottemperanza in forza dell'espresso richiamo, da parte dell'art. 35-bis, comma 5, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, per i casi di manifesta inammissibilità della richiesta, proprio alla disciplina dettata dall'art. 666 e 678 cod. proc. pen.
4. Nel caso di specie, il diniego è fondato su un duplice argomento: con riferimento all’ordinanza del 25.5.2021, il magistrato di sorveglianza afferma che 3 è intervenuta nell’ambito di un titolo esecutivo ormai esaurito, in relazione al quale il detenuto era stato, nelle more, scarcerato;
con riferimento a quella del 27.10.2023, avente il medesimo oggetto, che l’istanza è stata rigettata con pronuncia ormai definitiva. Ciò posto, l'impugnazione non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. In disparte, infatti, il rilievo relativo all'intervenuta scarcerazione per fine pena (che il ricorrente contrasta richiamando il contenuto del provvedimento di cumulo che comprende anche la pena della quale si tratta, ma riconoscendo, a riprova dell'avvenuta espiazione, che il periodo di detenzione è stato scomputato da quello finale) resta assorbente la considerazione che il provvedimento originario di nomina del commissario ad acta è stato superato dalla successiva decisione di rigetto della istanza di identico contenuto riproposta dal detenuto. In relazione a tale profilo, che evidenzia la caducazione - per successiva decisione reiettiva - del provvedimento al quale l'istanza si riferisce, il ricorso non contiene alcuna critica specifica.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4