Sentenza 4 settembre 2012
Massime • 1
In tema di false dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria sulle proprie qualità personali, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari, non essendo qualificabile come imputato fino all'emissione di uno degli atti previsti dall'art. 60 cod. proc. pen., risponde del delitto di cui all'art. 495, primo comma, cod. pen. e non già di quello, più grave, previsto dal terzo comma, numero 2, della stessa norma. (Nella specie, in sede di interrogatorio dinanzi al gip, l'indagato aveva falsamente dichiarato di essere laureato in giurisprudenza).
Commentari • 2
- 1. L'indagato va avvertito che ha diritto al silenzio anche alle domande sulle sue condizioni personaliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 giugno 2023
Con la sentenza n. 111/23 la Corte Costituzionale, in tema di diritto al silenzio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale; dell'art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano …
Leggi di più… - 2. Il diritto al silenzio va garantito anche sulle qualità personali dell’imputatoAccesso limitatoStefano Corbetta · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 04/09/2012, n. 34536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34536 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2012 |
Testo completo
DEPOSITATO IN CANCELLER 345 36 / 12 IL 11 SET 2012 LEANCELL E R P Claumat T R REPUBBLICA ITALIANA O C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/09/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 144/2012 Dott. ANTONIO AGRO' - Consigliere - Dott. MASSIMO VECCHIO REGISTRO GENERALE N. 25909/2012 - Consigliere - Dott. LUCA VITELLI CASELLA - Rel. Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CC RT N. IL 15/06/1966 avverso la sentenza n. 1437/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 29/11/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. : : Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sorrentino, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del tribunale di Montepulciano del 27 dicembre 2007, CC ER è stato condannato alla pena di mesi uno e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'articolo 495, primo e terzo comma, cod. pen. perché in sede di interrogatorio davanti al gip di Montepulciano, nell'ambito del procedimento penale a suo carico, affermava falsamente di avere il titolo di studio della laurea in giurisprudenza.
2. Proposto appello, la corte distrettuale di Firenze confermava la statuizione di primo grado, ritenendo che non potesse contestarsi la ipotesi aggravata di cui al terzo comma dell'articolo 495, non essendo all'epoca dei fatti ancora entrata in vigore la norma che estendeva l'aggravante al caso di dichiarazioni rese dall'indagato all'autorità giudiziaria, ma che non vi fosse difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, posto che all'imputato era stato contestato anche il reato "generico"di cui al primo comma.
3. Propone ricorso per cassazione il CC per errata interpretazione ed applicazione degli articoli 2 e 495, commi uno e tre, del codice penale;
errata applicazione ed interpretazione dell'articolo 521 del codice di rito (principio di correlazione); errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 597, commi uno e tre, (limiti del giudizio di appello); errata applicazione e interpretazione dell'articolo 546 del codice di procedura penale (requisiti della sentenza: motivazione). Nonostante l'articolata rubrica, in sostanza il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la fattispecie prevista dall'articolo 495, comma terzo, n.2, sia un'ipotesi aggravata del reato previsto dall'articolo 495 e non invece un'ipotesi autonoma di reato. Inoltre, sostiene che su tale aspetto non vi sia in sentenza una motivazione espressa e che la diversità tra le fattispecie di cui ai commi uno e tre dell'articolo 495 comporti un difetto di correlazione fra imputazione e sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile;
a prescindere dalla genericità del ricorso, si osserva che la corte d'appello di Firenze ha fatto corretta applicazione dei principi normativi, ritenendo che il comma terzo dell'articolo 495 del codice penale individui un'ipotesi aggravata di reato e non invece un reato autonomo rispetto a quello previsto dal primo comma.
2. In argomento si veda sez. 5, n. 2379 del 29/04/1994, Giovannetti: In virtù dell'art. 60 cod. proc. pen. la qualità di imputato si assume nel momento in cui a taluno viene attribuito un reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in altri atti tassativamente indicati da tale norma. Pertanto, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari non è qualificabile come "imputato" e, nell'ipotesi di false dichiarazioni sulle proprie qualità personali rese all'autorità giudiziaria, risponde del delitto di cui all'art. 495, primo comma cod. pen., e non già di quello, più grave, delineato dal terzo comma, numero 2, della suddetta norma.
3. Ne consegue che, essendo stato contestato il reato "base" e non essendo possibile applicare un'aggravante non prevista al momento di commissione del fatto, non costituisce difetto di correlazione la ritenuta sussistenza del solo reato non aggravato.
4. Anche la censura relativa al vizio di motivazione è priva di consistenza, considerato che sul punto vi è una motivazione specifica alla pagina due della sentenza, laddove si rileva che il terzo comma dell'articolo 495 integra un'ipotesi aggravata del reato di false dichiarazioni e che comunque nell'imputazione vi era la specifica contestazione anche del primo comma dell'articolo 495, per cui non sarebbe ipotizzabile nemmeno in astratto una modificazione del titolo di reato originariamente contestato.
5. Consegue a quanto argomentato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni in punto spese ed ammenda.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4/09/2012 1 Presidente Il Consigliere estensore Paolo Giovanni Demarchi Albengo 2