Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
3 03845 /0 1 4 ) 7 O E 3 L . L C N O , A B 1 P E 9 I E 9 1 D N - 1 O E I 1 Z - C I 1 A 2 R D . T U S L I I REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 9564/1999 9 Cron. 8156 G G 3 E R E E N A 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . D 4 T . E S T I T ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N Rep. R E S A E SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Ud. 16.10.2000 Dott. Pasquale REALE - Presidente - ' Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere - 66 Francesco FELICETTI -> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " SE SALME' rel. UFFICIO COPIE -> Richiesta copia studio 66 Luigi MACIOCE ->> IL SOLE 24 ORE dal Sig 3000 ha pronunciato la seguente per diritti L. il 19 MAR 2001 SENTENZA ILCANCELLIERE sul ricorso proposto da CONSORZIO SPECIALE per la BONIFICA di ARNEO, in persona del legale CANCELLERIA rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giustiniani 18, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pellegrino, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Breco, per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente
contro
NO ORNELLA intimata avverso la sentenza del giudice di pace di Mesagne del 15 luglio 1998. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. SE Salmè alla pubblica udienza del 16 ottobre 2000; cons. SE Salmé 1830 1 2000 sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Fulvio Uccella che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 19 febbraio 1998 NE LI ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Mesagne il Consorzio dell'Arneo chiedendo che, previa dichiarazione di non assoggettabilità a contributi di alcuni immobili di sua proprietà, in quanto non ricevevano alcun beneficio diretto e specifico dalla opere eseguite o gestite dal convenuto, il consorzio stesso fosse condannato a restituire la somma di £. 25.787 riscossa a seguito di notifica di cartella esattoriale. Costituendosi in giudizio il Consorzio ha eccepito l'incompetenza per materia e per valore del giudice di pace adito, perché la controversia in materia di contributi di bonifica avrebbe natura tributaria e perché, essendo contestata la capacità impositiva dell'ente, il valore della causa avrebbe dovuto essere determinato con riferimento al valore dell'intero rapporto controverso. Con sentenza del 15 luglio 1998 il giudice di pace di Mesagne, rigettata l'eccezione di incompetenza, ha accolto nel merito la domanda ritenendo che i beni dell'attore non ricevevano alcun beneficio immediato e diretto riferibile all'attività del Consorzio. Avverso la sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, 2° comma c.p.c., degli articoli 862 e 864 c.c., degli articoli 21 e 59 del r.d. n. 215 del 1933, dell'art. 10, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 54 del cons. SE LM 1980, lamentando che il giudice di pace abbia escluso la natura tributaria dei contributi consortili, in contrasto con l'orientamento espresso, anche di recente, dalle sezioni unite, e abbia escluso che la causa sia di valore indeterminato, per essere stato contestato non il credito vantato, ma il diritto stesso del consorzio al contributo. Con il secondo mezzo si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il consorzio lamenta che il giudice di pace abbia escluso che i fondi di cui si tratta ricevano beneficio dalle opere consortili con motivazione apodittica, ritenendo che l'onere della prova della sussistenza di tale beneficio incombesse al ricorrente e tuttavia rigettando la richiesta di ammissione di prova testimoniale e di c.t.u. dallo stesso avanzata.
2. Risolvendo il contrasto insorto nell'ambito delle sezioni semplice, con sentenza n. 716 del 1999 le sezioni unite hanno affermato che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 2° comma c.p.c., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c, di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacche, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in A cons. SE Balme 3 controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 1° comma nn. 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cit., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contradditorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 art. 360 cit. è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 2° comma c.p.c. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost. Alla stregua di tali principi il primo motivo di ricorso appare ammissibile e fondato. E' infatti costante orientamento delle sezioni unite che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo spetta al tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, 2° comma, c.p.c. (non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il d.leg. n. 546 del 1992) ove si deduca il nessun vantaggio ricavato dall'attività del consorzio;
infatti, con la domanda si fa valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni 4 cons. SE LM patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge (sentenze n. 496/1999, 9493, 4920, 10903. 10905 del 1998). La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tali principi deve essere pertanto cassata. La competenza a conoscere della controversia spetta al tribunale di Lecce, al quale la causa deve essere rinviata, affinché esamini il merito, dovendo il secondo motivo ritenersi assorbito. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, dichiarata la competenza del tribunale di Brindisi, rinvia allo stesso tribunale. Spese compensate. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile. L'estensore Il presidente Рум CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Deppo MAR 2001 celleria 1. DE E RA CH 2001 RE 11 4 ) 7 O 3 L E . L C N O , A B 1 P E 9 I E 9 1 D N - 1 O E I 1 Z - C 1 I A 2 R D T . U S L I I 9 G G 3 E R E E A N 6 . D 4 T E S T T ( T N R E S A cons. SE Salmè 5 E