Sentenza 21 novembre 2019
Massime • 1
La persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a proporre incidente di esecuzione, trattandosi di soggetto che può essere ricompreso nella nozione di "interessato" cui fa riferimento l'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che colui che avanza la richiesta di procedimento di esecuzione deve essere portatore di un interesse concreto alla rimozione di un pregiudizio derivato dal provvedimento, escludendo che sia tale quello della parte civile, cui è stato riconosciuto nella sentenza passata in giudicato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla costruzione abusiva con violazione delle distanze, all'effettiva esecuzione della sanzione amministrativa della demolizione dell'immobile; conf. Sez. 3, n. 225 del 23/01/1996, Rv. 205382).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2019, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2019 |
Testo completo
02013-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONĘ PENALE Composta da Sent. n.1803 - Presidente - Fausto Izzo CC 21/11/2019- Vito Di Nicola Emanuela Gai - Relatore - R.G.N. 30899/2019 Gianni Filippo Reynaud Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CC IA GI, nata a [...] il [...] nel procedimento nei confronti di MA NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 24/05/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. rq RITENUTO IN FATTO per1. CC IA GI ricorre, a mezzo del difensore, l'annullamento dell'ordinanza, emessa in data 24 maggio 2019, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale era stata rigettata l'istanza volta alla revoca di un precedente provvedimento emesso dal medesimo giudice dell'esecuzione, con il quale era stato revocato l'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate da MA NO di cui alla sentenza di condanna, irrevocabile il 19/03/2015. 2. A sostegno dell'impugnazione, CC IA GI, parte civile nel procedimento di merito, deduce due motivi di ricorso. - Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 31 comma 9 del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 648, 650 cod. proc.pen. e vizio di motivazione. Premette la ricorrente che il procedimento penale nei confronti di MA NO si era concluso con la condanna del predetto e con l'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate (balcone adiacente a quello della ricorrente), che, con provvedimento reso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, quale giudice dell'esecuzione, l'ordine di demolizione era stato revocato perchè intervenuta concessione edilizia in sanatoria, che tale decisione era contraria a diritto poiché dalla sentenza di merito risultava che il Tribunale aveva disapplicato la concessione edilizia in sanatoria, ottenuta, secondo la sentenza di merito, in modo fraudolento, e che, non avvedendosi, il Tribunale quale giudice dell'esecuzione, che si trattava della medesima concessione edilizia in sanatoria già oggetto di valutazione da parte del giudice del merito, avrebbe travisato i fatti ed erroneamente revocato l'ordine di demolizione, all'insaputa della ricorrente, rimasta estranea a tale procedimento. Promosso incidente di esecuzione, il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato il medesimo ritenendolo manifestamente infondato con provvedimento de plano, senza fissazione dell'udienza. Per tali ragioni chiede l'annullamento del decreto. - Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc.pen. in relazione all'art. 31 comma 9 del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 648, 650 cod. proc.pen. e vizio di motivazione per travisamento della prova. Il Tribunale avrebbe, con il travisamento della prova (vedi supra) violato il giudicato penale ed erroneamente respinto l'istanza della ricorrente la quale non avrebbe avuto altri rimedi per ripristinare il provvedimento che imponeva la demolizione dell'opera abusiva come disposto nella sentenza passata in giudicato.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione sostanziale della ricorrente, parte civile costituita nel processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto dalla parte interessata priva di interesse concreto all'impugnazione. 2 Come evidenzia il Signor Procuratore generale, nella requisitoria scritta, è preliminare ed assorbente la soluzione della questione che attiene all'instaurazione del procedimento di esecuzione su istanza della persona offesa, già costituita parte civile nel processo di cognizione, anche se, il Collegio, è pervenuto a diversa conclusione. L'art. 666 cod. proc.pen., comma 1, dispone che Giudice dell'esecuzione procede a richiesta del Pubblico Ministero, dell'interessato o del difensore. L'interessato è dunque, un soggetto che può instaurate il procedimento di esecuzione. Secondo una risalente, ma condivisibile pronuncia, il termine volutamente generico ed indeterminato si riferisce a qualsiasi soggetto, che abbia partecipato o meno al giudizio di cognizione e sia titolare di situazioni giuridiche soggettive alle quali potrebbe derivare un vantaggio o un pregiudizio in seguito al consolidamento o alla rimozione di un determinato deliberato (Sez. 3, n. 225 del 23/01/1996, Lega Ambiente in proc. Lodigiani ed altro, Rv. 205382 - 01, che ha riconosciuto la legittimazione ad instaurare il procedimento di esecuzione alle associazioni ambientaliste costituite parte civile). Ne consegue che anche alla parte civile costituita nel giudizio di merito spetta la legittimazione ad instaurare l'incidente di esecuzione in quanto "interessato" conclusione che trova fondamento sul chiaro dato letterale della norma processuale, che non consente diversa soluzione interpretativa. Non ignora il Collegio, il diverso orientamento, anche richiamato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, secondo cui la parte civile costituita nel giudizio di merito è carente di legittimazione sostanziale alla partecipazione del procedimento di esecuzione, secondo la pronuncia della Sez. 1, n. 35841 del 29/05/2015, Lavigna, Rv. 264639 - 01, che ha affermato il principio di diritto secondo cui non è legittimata a proporre incidente di esecuzione per ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al condannato, per mancato adempimento dell'obbligazione risarcitoria entro il termine prescritto, la persona offesa già costituitasi parte civile nel processo di cognizione, attesa la tassatività dei diritti e dei poteri dalla stessa esercitabili. Secondo questa pronuncia tale conclusione troverebbe fondamento sull'esegesi interpretativa degli artt. 90 cod.proc.pen. e 666 comma 1 cod.proc.pen. da cui se ne ricava che mentre alla persona offesa dal reato, ancorché non costituita come parte civile, è riconosciuto un generale potere di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà da essa esercitabili sono solo quelli espressamente riconosciuti dalla legge e, quindi, soggetti al principio di tassatività. Da ciò deriverebbe che "interessato" legittimato a proporre l'incidente di esecuzione, non possa comprendere la persona offesa dal reato;
discende, invece, dalla generale previsione della facoltà di presentare 3 : memorie, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 90, comma 1, dello stesso codice, che la persona offesa può sollecitare il pubblico ministero a proporre incidente di esecuzione. Ritiene, invece, il Collegio di dare continuità al principio affermato da Sez. 3, n. 225 del 23/01/1996, perché aderente all'interpretazione letterale della norma, secondo cui "interessato" a promuovere incidente di esecuzione è anche la parte civile già costituita nel giudizio di merito, soggetto che deve essere ritenuto legittimato. Non di meno, la questione non può dirsi risolta poiché oltre alla legittimazione occorre anche allegare l'interesse concreto ad impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione. L'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., applicabile a tutte le impugnazioni, richiede, in capo al soggetto legittimato all'impugnazione, l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4 cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.
5. Nel caso in esame, l'impugnazione della CC è proposta da soggetto privo di interesse concreto ovvero di interesse alla rimozione di un pregiudizio derivato dal provvedimento impugnato. CC IA GI era parte civile costituita nel procedimento penale nei confronti di MA NO per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93-94 e 95 medesimo decreto;
il MA era stato condannato dalla Corte d'appello al risarcimento dei danni in favore della parte civile poiché la costruzione abusiva costituiva anche violazioni delle norme civilistiche sulle distanze. In tale situazione la CC non ha interesse concreto sul rilievo che il MA è stato condannato al risarcimento del danno in conseguenza della violazione delle distanze, la predetta non vanta un interesse alla demolizione ovvero all'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria applicata dal giudice penale. Il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla costruzione abusiva con violazione delle distanze potrà trovare integrale riconoscimento nella sede a ciò deputata. La ricorrente, già parte civile nel processo di cognizione, ha un interesse diretto all'adempimento dell'obbligazione civile di condanna al risarcimento dei danni per la lesione della distanza tra edifici, come risulta dalla sentenza di condanna, azionabile davanti al giudice civile, e non all'effettiva esecuzione della sanzione amministrativa della demolizione, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento di revoca adottato da Giudice dell'esecuzione sia conseguente ad un travisamento del fatto, provvedimento che doveva essere impugnato dal pubblico ministero.
6. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che il ricorso poneva la soluzione di una questione di diritto la cui soluzione non era pacifica, situazione che fa sì che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente non versi la somma, di cui all'art. 616 cod. proc.pen., in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/11/2019 FaustoFaly Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuela Gar DEPOSITATA IN CANCELL A 20 GEN 2020 IL CANCELLERA ESPERTO Luana Ma ni 15