Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 16606
CASS
Sentenza 9 novembre 2012

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Massime1

La generica contestazione della recidiva a persona imputata di omicidio consumato osta all'applicazione dell'aumento obbligatorio previsto dall'art. 99 cod. pen., non essendo precisato a quale tipo di recidiva esso vada correlato, e non inibisce, nel concorso di circostanze attenuanti, il giudizio di prevalenza di queste ultime, escluso, ai sensi dell'art. 69 comma quarto cod. pen., solo nei casi di recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.

Commentario1

  • 1Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistono
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021

    Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 16606
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16606
Data del deposito : 9 novembre 2012

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