Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
La generica contestazione della recidiva a persona imputata di omicidio consumato osta all'applicazione dell'aumento obbligatorio previsto dall'art. 99 cod. pen., non essendo precisato a quale tipo di recidiva esso vada correlato, e non inibisce, nel concorso di circostanze attenuanti, il giudizio di prevalenza di queste ultime, escluso, ai sensi dell'art. 69 comma quarto cod. pen., solo nei casi di recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 16606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16606 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento