Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 38146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38146 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 digs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38146/2025 Roma, li, 24/11/2025
Composta da
UGO BELLINI
IE AL
IE NO
AN NA
RI RE EN
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
-Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 979/2025 UP 28/10/2025
SENTENZA
DO AN nato a [...] il [...]
R.G.N. 18516/2025
avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
Ritenuto in fatto
1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, giudicando in sede di rinvio disposto da Sez. 3, n. 31946 del 20 febbraio 2024, [...], ha confermato il giudizio di responsabilità penale di DO AN in ordine al reato di cui all'art. 527, secondo comma, cod.pen. di cui al capo 2) dell'imputazione e per l'effetto ha rideterminato la pena complessivamente inflitta all'imputato in mesi sette di reclusione. A sensi dell'art. 609 nonies cod. pen., ha inoltre applicato d'ufficio allo stesso imputato le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, nonché alla interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
1
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: Bab286847cf35698-Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52 Firmato Da: IE AL Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
2. La Corte d'appello ha ritenuto integrato il reato contestato sub 2), in relazione al giudizio di rinvio demandatole, ritenendo accertati in via definitiva, alla luce del rigetto dei motivi di ricorso in cassazione, i fatti relativi al capo 1), con il quale era stato contestato il reato di cui all'art. 609 quinquies cod.pen.
3. Si trattava dei fatti emersi dalle querele sporte dalle madri di quattro bambine di età compresa tra gli otto e i nove anni e dai filmati ripresi dalle telecamere del centro storico di Bard, essendo risultato che il 14 aprile 2019, intorno alle ore 16,00, le quattro bambine si erano recate presso un parco giochi sito presso il Forte di Bard ed erano state notate dall'odierno imputato, che le aveva seguite, lungo la strada. Poche ore dopo, le minori si erano presentate alle loro madri e avevano riferito che un giovane di circa 25 o 30 anni aveva prima urinato di fronte a loro, all'interno del parco giochi, e, poche ore dopo, aveva iniziato a masturbarsi.
4. La sentenza impugnata ha confermato il giudizio del Tribunale, precisato che, all'esito del giudizio di legittimità, residuava solo l'accertamento residuale relativo alla questione se le accertate condotte illecite fossero state realizzate "all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori", posto che l'ulteriore presupposto oggettivo del pericolo che minori assistano agli atti osceni era integrato dalla commissione del reato di cui all'art. 609 quinquies cod.pen., ormai definitivamente accertato. L'esito del giudizio impediva di configurare i presupposti della particolare tenuità del fatto, mentre andavano applicate d'ufficio da parte del giudice d'appello le pene accessorie previste dall'art. 608 nonies cod.pen, non integrandosi una ipotesi di reformatio in peius.
5. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione AN DO sulla base dei seguenti motivi, sintetizzati come segue ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
5.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 527, secondo comma, cod.pen, dell'art. 627, comma 3, cod. proc.pen. e vizio di motivazione relativamente all'accertamento che le condotte contestate al capo 2) di imputazione siano state commesse all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori. Si sostiene l'inidoneità delle ragioni poste dalla sentenza a fondamento della decisione (il riferimento, rivelante una consuetudine, di due delle madri al fatto che le figlie si erano recate al parco e il dato logico della inverosimiglianza che minori di otto o nove anni si rechino da sole nel sito se non abituate farlo) a soddisfare le prescrizioni della sentenza rescindente. Infatti ragionamento dimostrerebbe solo l'abitudine delle parti offese a frequentare
il
il
2
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52 Firmato Da: IE AL Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
luogo ma non anche l'abitudine in generale dei minori del posto. La sentenza si era basata su mere petizioni di principio astratte, come il fatto che l'Archeoparc, ove erano accaduti i fatti, non potesse che costituire luogo di elezione per i giochi degli infanti e dei minori trattandosi del piccolo centro di Bard. Era poi stata del tutto obliterata la circostanza che la presenza di nessun minore era stata rilevata dall'accertatore fiduciario che aveva fatto accesso durante l'intero pomeriggio di una domenica di fine giugno 2020, non gravata da tempo avverso, o da restrizioni per il Covid.
5.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge sostanziale e processuale e del giudicato interno, in relazione all'applicazione di pena illegale e inosservanza delle norme sull'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e della sua partecipazione al procedimento a pena di nullità generale ex art. 178, comma 1 lett. b) cod. proc.pen, quanto all'applicazione officiosa delle pene accessorie previste dall'art. 609 nonies cod.pen. per il reato di cui al capo 1) dell'imputazione, non rientrante nell'ambito del giudizio di rinvio perché coperto da giudicato. Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 183 disp. att. cod. proc.pen. spetta al pubblico ministero chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della pena accessoria omessa dalla sentenza di condanna divenuta definitiva.
6. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52 Firmato Da: IE AL Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2. La Corte d'appello ha ritenuto integrato il presupposto relativo alla commissione della condotta contestata sub 2) dell'imputazione all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori sulla base delle seguenti argomentazioni.
3. Come già ritenuto dal Tribunale, dalle querele sporte dalle madri delle minori, nonché dai filmati ripresi dalle telecamere site nel centro storico di Bard, era risultato che il 14 aprile 2019, intorno alle 16,00, le quattro bambine si erano recate presso il parco giochi sito presso il Forte di Bard ed erano state notate già lungo la strada dall'imputato. Lo stesso le aveva seguite e, come dopo qualche ora le stesse minori avevano raccontato alle madri, aveva dapprima urinato davanti a loro e poi iniziato a masturbarsi. Quanto alla questione oggetto del giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha rilevato che, esclusa la rilevanza della natura del sito
3
archeologico attribuibile all'Archeoparc già censurata dalla sentenza rescindente, occorre accertare se il detto sito fosse o meno, di fatto, abitualmente frequentato da minori all'epoca della commissione del fatto contestato. L'accertamento ha dato esito positivo in ragione del convergere di diversi elementi significativi. In primo luogo, sono state considerate le dichiarazioni di due delle madri delle persone offese (LO IZ, che aveva parlato di parco giochi, e SI ER, che aveva parlato di parco). Inoltre, è stata valorizzata la circostanza che quel giorno quattro bambine tra gli otto e nove anni si fossero recate da sole presso l'Archeoparc, non potendo ragionevolmente sostenersi che quattro bambine di quella età si fossero addentrate da sole in luogo a loro sconosciuto e non abitualmente frequentato. È stata pure utilmente considerata la circostanza che nel territorio del piccolo comune montano di Bard, un ambiente lontano dalle arterie principali, di libero accesso e dotato di ampi spazi quale quello in esame, costituisse luogo di elezione per minori e infanti per le loro attività ludiche. Del tutto irrilevante, a giudizio della Corte d'appello, deve considerarsi il rilievo delle cattive condizioni in cui versava il parco un anno dopo l'evento, riscontrate dalla difesa. Infatti, l'accertamento era stato effettuato nel primo periodo successivo al lock-down per il Covid, per cui l'erba alta e le panchine divelte o la cartellonistica sbiadita non possono essere considerati d'ostacolo all'attività dei minori. Il giudizio poggia sul ragionamento, logico e coerente, secondo il quale, non solo le stesse madri delle minori hanno parlato di parco ove le figlie si recavano per giocare, con ciò dimostrando in fatto che tale fosse l'effettiva funzione dell'area per le quattro minorenni e che era una loro abitudine recarvisi da sole, ma anche che tale destinazione era ben conosciuta e ritenuta consueta anche dagli stessi genitori, che non accompagnavano le minori proprio per tale ragione. Tale logica deduzione è poi stata confermata dalla considerazione a margine, relativa alla massima d'esperienza secondo al quale un'area libera in un piccolo comune montano viene scelta dai minori per le proprie attività ludiche, a prescindere dalle condizioni di eventuale trascuratezza peraltro giustificate dal recente lock-down per l'infezione da Covid.
4. Tanto premesso, appare immune da censure la qualificazione giuridica del fatto, avendo sia il Tribunale che la Corte di appello operato buon governo del principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 2903 del 11/11/2020, dep. 2021, [...], n. 26080 del 22/07/2020, Rv. 279914), secondo cui, per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell'art. 527, comma secondo, cod. pen., non si richiede l'effettiva presenza di due o più minori, ma è sufficiente che
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST
QUALIFIED CA 1 Seriale: Bab286847cf35698- Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
Firmato Da: IE AL Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza di minori, essendosi altresì precisato (cfr. Sez. 3, n. 56075 del 21/09/2017, [...]) che per "luogo abitualmente frequentato da minori" si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. Ora, nel caso di specie, ribadito che si è in presenza di un reato di pericolo concreto, non può sottacersi che l'atto osceno (ossia la minzione) è stato compiuto in pieno pomeriggio all'interno di un parco ove erano soliti recarsi minori non accompagnati dai genitori e dinanzi a quattro bambine di otto o nove anni.
5. È fondato il secondo motivo.
6. L'arresto di legittimità indicato dalla sentenza impugnata (Sez. 3, n. 30122 del 20 dicembre 2017, [...]) non è relativo al giudizio di rinvio, ma all'ordinario giudizio di appello. Nel caso di specie, vanno rispettati i principi relativi al giudizio di rinvio. In particolare, va ricordato che i limiti oggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti preclusivi propri dell'intangibilità del giudicato e il giudice di rinvio non soltanto ha l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse e autonome rispetto a quelle devolutegli. Si è affermato infatti che all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, MIAH BABUL Rv. 276207-01).
7. Non conduce a diversa opinione la circostanza che il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri del giudice della sentenza annullata, perché ciò avviene limitatamente ai punti oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata. Infatti, il giudizio di rinvio integra una fase del giudizio di secondo grado il cui ambito resta circoscritto nei limiti indicati dalla sentenza di annullamento, per cui i capi della decisione di merito non connessi in modo essenziale alle parti annullate non possono costituire in alcun modo oggetto di riesame in sede di rinvio. La sentenza della Corte di cassazione, da cui trae origine il giudizio di rinvio, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento (Sez. 5, n. 10624 del 12.2.2009, Barbara e altro, rv, 242980; Sez. 5, n. 36769 del 3.10.2006, Caruso, rv n. 235015).
5
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52 Firmato Da: IE AL Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
6
8. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla applicazione d'ufficio all'imputato delle pene accessorie previste dall'art. 609 nonies cod. proc.pen., che vanno di conseguenza eliminate. Il ricorso va rigettato per il resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all' applicazione delle pene accessorie, statuizione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, il 28 ottobre 2025. Il Consigliere est. IE AL
Il Presidente
UGO BELLINI
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: Bab286847cf35698-Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52 Firmato Da: IE AL Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047