Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2001, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 A / Z I 5 4 A R / . 6 R A N 2 T T . - S I 6e 61833 R . U B G P B . . E I L D R L R L A E T REPUBBLICA ITALIANA A . D D B OM EL POPOLO00770 0 1 I A S E T A N T I E 1 S N R 3 I E 1 E S A A CORTE SUFRELIA LUCASSAZIO E T . E N Oggetto A M Juvim SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 17203/98 Dott. Vincenzo CARBONE - Cel. Consigliere - Dott. Giovanni PAOLINI 1560 Cron. Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Consigliere Dott. Eugenio AMARI Ud. 25/05/00 © Consigliere Dott. Antonio MERONE CORTE SUPREMA DI CARSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA 4 IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: "GEN 2001per dirkti MINISTERO DELLE FINANZE, UFF. REGISTRO TREVISO, in ANCELLIERE persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e CANCELLERIA difende ope legis;
- ricorrente
contro
IMMOBILIARE ALE SRL;
intimata avverso la sentenza n. 9/97 della Commissione 2000 tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 1028 08/07/97; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIC CIVILE N. 61833 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. چه در 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La IMMOBILIARE ALE S.I. .
1. presentò, a suo tempo, all'Ufficio del registro di Treviso dichia- razione ai fini dell'applicazione dell'invim di cui al d.l. 13.9.1991 n. 299, convertito nella L. 363, su un suo immobile non ancora 18.11.1991 n. iscritto in catasto, indicando il valore finale presunto del cespite dichiarato, e chiedendo, peraltro, l'attribuzione della rendita catastale relativa e, conseguentemente, l'adozione dei crite- ri di valutazione automatica previsti dall'art. 1, Q comma 8, del testo normativo citato. L'Ufficio del registro di Treviso, nell'inter- venuta attribuzione della rendita richiesta, emise avviso di liquidazione n. 54, con il quale intimò alla società summenzionata il pagamento del conguaglio di imposta risultante dovuta in base al calcolo operato sulla scorte dei criteri cennati. ھ ے La IMMOBILIARE ALE s.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Treviso, all'epoca operante, l'atto impositivo in argomento, deducendone, sotto diversi profili, l'illegitti- mità. La commissione adita, con decisione n. 19.05.96, in accoglimento dell'impugnativa, annullò 3 l'avviso contestato siccome emesso nella carenza di previo atto di accertamento. Sull'appello dell'Ufficio del registro di Treviso, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza dell'8 luglio 1997, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice. La commissione tributaria regionale motivò la così resa statuizione considerando che "nel caso in cui una valutazione automatica comporti un valore superiore al dichiarato, l'Ufficio potrà sottoporre a rettifica il valore dell'immobile, ma sempre mediante accertamento motivato"; puntualizzando, altresì, che il "d.l. 299/91 all'art. 1, comma 4, 2 riserva la facoltà di emettere avviso di liqui- % dazione in soli specifici casi espressamente pre- visti"; soggiungendo, infine, che “nella vicenda in questione, l'attribuzione di rendita catastale è stata impugnata e, quindi, non può considerarsi definitiva" Il Ministero delle finanze ricorre, con un motivo, per la cassazione della dianzi richiamata sentenza di secondo grado, per quanto હૈ dato sapere, non notificata. La IMMOBILIARE ALE s.r.l., cui il ricorso stato notificato il 6 ottobre 1998, si è astenuta da ogni attività difensiva nella presenta sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero delle finanze, con l'unico mezzo del ricorso, censura la pronuncia ai sensi illu- strati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale del Veneto denunciandola inficiata da "violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 34, c. 6, del d.lgs. 346/90", e, segna- tamente, sostenendo che "nella specifica ipotesi la p.a. non compie alcuna attività di valutazione del giustificherebbe l'obbligatorietà dellabene che emissione dell'avviso di accertamento, ma determina solo il recupero della maggiore imposta derivante direttamente dall'imponibile commisurato alle ren- dite catastali attribuite", sicchè "l'Ufficio in questi casi non emana avviso di accertamento, ma solo ed esclusivamente avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta, derivante dall'appar- tenenza dell'immobile ad una determinata tipo- logia”, nel quadro, quindi, "di operazioni….. nelle quali non subentra alcuna valutazione dell'Ufficio". Il ricorrente deduce, altresì, che la tesi suesposta "è confermata dal chiaro disposto del S comma 6 dell'art. 34 del d.lgs. 346/90, peraltro completamente disatteso dalla Commissione Tribu- taria Regionale di Venezia". Il così articolato gravame è immeritevole di ingresso. In proposito, giova evidenziare che, giusta quanto posto in risalto in narrativa, la contestata sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto ha sanzionato l'accoglimento della domanda esperita dalla IMMOBILIARE ALE s.r.l. per ottenere l'invalidazione del discusso avviso di liquidazione sulla base di una ratio decidendi che si è sviluppata in due distinte linee argomentative, concettualmente autonome l'una dall'altra, e Сов ciascuna, di per sé, sufficiente a sorreggere la u o y statuizione adottata: la declaratoria risultante dalla pronuncia impugnata, di fatti, risulta corre- lata, per un verso, all'affermazione che il ridetto avviso di liquidazione deve essere ravvisato irritualmente emesso nella carenza di un previo, valido avviso di accertamento, e, per un altro, illegittimo perché recante una determinazione di imposta ragguagliata ad un valore del cespite tassato individuato sulla base di una attribuzione di rendita catastale impugnata e non definitiva, da avere, perciò, per non utilizzabile ai fini considerati. Stando così le cose, nella delibazione del ricorso in argomento deve essere fatta applicazione del principio, assolutamente pacifico nella giuri- sprudenza di questa Corte Suprema, e dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui l'impugna- zione di ogni sentenza basata su una motivazione strutturata in più rationes decidendi, convergenti o alternative, distinte, ciascuna, da sola, suscet- tibile di supportare il relativo dictum può essere ravvisata utilmente proposta solo se articolata in uno spettro di censure tanto ampio da investire, e da investire efficacemente, tutte le rationes cennnate, posto che, nella mancata, o inadeguata, 2 1 0 1 critica di una, o di taluna, di queste, la deci- sione contestata non potrebbe non essere tenuta ferma sull'ancoraggio costituito dall'iter argomen- tativo non censurato, о non efficacemente censu- rato, e, consequenzialmente, il gravame resterebbe intrinsecamente inidoneo a conseguire l'obiettivo, suo proprio, della rimozione della pronuncia revo- cata in discussione (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. I civ., sent. n. 7938 del 23.7.1999, id., sent. n. 9057 del 28.8.1999). Orbene, il ricorso in esame, per come reso ☑ palese dal suo contenuto dianzi riprodotto, risulta inteso a criticare una soltanto delle asserzioni su -cui si basa la pronuncia impugnata cioè, quella che ha ravvisato correlabile la declaratoria di invalidità dell'avviso di liquidazione in
contro
- versia alla carenza di un previo atto di rettifica del valore tassabile dichiarato -, e non investe, in nessun modo, l'altra affermazione secondo la quale il discusso atto impositivo deve essere ritenuto illegittimo ed invalidato perché recante una determinazione di imposta ragguagliata alla entità di una rendita catastale ancora sub iudice. Nel contesto dato, alla stregua del principio surrichiamato, l'impugnazione di cui trattasi va ravvisata esperita inutiliter e deve essere dichia- intimata, non ha Сові rata inammissibile. La IMMOBILIARE ALE s.r.l., attività difensiva in questa sede, e, svolto perciò, non deve provvedersi su sue spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 25 maggio 2000 8 ulemore Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi _ 19 GEN 2001- 11. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A A / - I R 6 T 2 B R S . . I A R L . G T L P . E A U D R . B L B I A E A R D D T A T I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A E M