Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 03521 /0 1 EMAIL POPO DITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 15891/98 Consigliere- Cron. 7258 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Fernando LUPI - Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud.23/01/01 Dott. Attilio CELENTANO HUPRel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: GRUPPO ITALIANO VINI S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 5, presso lo studio dell'avvocato CARBONI GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARDITO MAURO, CARBONI SANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 Centrale dell'Istituto, 372 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 10/98 del Tribunale di PRATO, depositata il 12/01/98 R.G.N. 54/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CARBONI;
udito l'Avvocato SGROIper delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per nistive l'inammissibilità del primo e secondo ricorso accolto il terzo e assorbitigli altri. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 5 agosto 1987 del Pretore di Firenze, confermata dalla sentenza n. 47/88 del Tribunale della stessa città, il Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU) veniva condannato, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985, a restituire i contributi versati dalla s.p.a. Chianti Melini in relazione all'azienda agricola di Radda in Chianti (posta in terreno “montano”) e a quella di IB (posta in "zona agricola svantaggiata"), dall'1.1.1979 al 31.3.1984. A seguito di ricorso dello SCAU, questa Corte, con sentenza n. 788 del 26 gennaio 1991, cassava la decisione di secondo grado e rinviava la causa al Tribunale di Prato. La sentenza rescindente, accogliendo il quarto motivo di ricorso, dichiarava che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto inammissibile, per tardività, la deduzione di irripetibilità delle somme versate dalla resistente a titolo di contributi a carico dei lavoratori per fondo pensione lavoratori dipendenti, servizio sanitario nazionale, contributi assistenza contrattuale, contributi assistenza sindacale;
tale deduzione non era soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 c.p.c. Il giudizio di rinvio veniva riassunto dalla s.c.a r.l. Gruppo Italiano Vini, già s.p.a. Chianti Melini, con ricorso depositato il 9 gennaio 1992; lo SCAU, costituitosi, chiedeva preliminarmente che fosse dichiarata la nullità del ricorso in riassunzione perché non notificato alla parte ma al procuratore;
nel merito chiedeva consulenza tecnica che determinasse la misura dei contributi da restituire. Con autonomo ricorso depositato l'11 gennaio 1992 lo SCAU riassumeva a sua volta il giudizio, proponendo le stesse domande di merito 3 avanzate nella memoria di costituzione del giudizio riassunto da controparte. Secondo quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Prato, qui impugnata, la s.c. a r.l. Gruppo Italiano Vini non si costituiva in questo secondo giudizio. Riunite le due cause ed espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 28 novembre 1997/12 gennaio 1998 il Tribunale di Prato, in riforma della sentenza del Pretore di Firenze, dichiarava lo SCAU obbligato alla restituzione, in favore del Gruppo Italiano Vini, della somma di lire 80.142.724 in relazione all'azienda agricola di Radda in Chianti;
condannava quindi la società, che aveva già percepito lire 190.047.562, a restituire allo SCAU la somma di lire 109.904.838, oltre interessi legali dal 19.7.1988; compensava per la metà le spese di tutti i gradi di giudizio, condannando lo SCAU a rimborsare a controparte la restante metà. Il giudice di rinvio disattendeva la eccezione di nullità del ricorso in riassunzione depositato dal Gruppo Italiano Vini, osservando che lo SCAU aveva proposto in via principale, nell'autonomo ricorso per riassunzione da esso depositato, le medesime domande introdotte nel costituirsi nella precedente causa. Osservava, poi, che l'obbligo dello SCAU di restituire i contributi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985, riguardava i soli contributi percepiti per le aziende agricole poste in terreni montani, e non anche i contributi ricevuti per titoli diversi. Riformava, quindi, la sentenza del Pretore, che aveva condannato alla restituzione di tutti i contributi, senza distinguere fra aziende agricole poste in terreni montani ed aziende agricole poste in zone svantaggiate, nonché fra i titoli dei contributi stessi. Avendo lo SCAU già restituito la somma di lire 190.047.562, pagata con mandato del 19.7.1988, mentre la somma da restituire, riferita alla sola azienda posta in territorio montano, era pari a lire 80.142.724, ne risultava l'obbligo del Gruppo Italiano Vini di restituire lire 109.904.838. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando cinque motivi di censura, illustrati con memoria, la Gruppo Italiano Vini s.c. a r.l. L'INPS, subentrato per legge allo SCAU già nel corso del giudizio di rinvio, resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 330, 392 e 137 c.p.c.), nonché vizio di motivazione, la difesa della società afferma che erroneamente il Tribunale di Prato ha affermato che il ricorso in riassunzione è stato notificato al procuratore processuale dello SCAU, atteso che tale ricorso è stato notificato anche allo SCAU, nella sua sede di Roma, via Barberini 67, come risulta dall'esame dell'originale del ricorso. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale di Prato ha comunque disatteso la eccezione di irritualità della notifica avanzata dallo SCAU. Di conseguenza la società non ha interesse a censurare la sentenza per ottenere una correzione della motivazione che non risulta rilevante ai fini della decisione. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 436 c.p.c.) e vizio di motivazione, la difesa della società deduce che erroneamente il Tribunale di Prato ha affermato che la società non si era costituita a fronte dell'atto di riassunzione proposto dallo SCAU. 5 Assume che l'esame della comparsa 20 marzo 1993 dimostra che aveva depositato tale propria difesa in data 26.4.1993 (come da timbro apposto dalla cancelleria del Tribunale), mentre la prima udienza era fissata al 26.5.1993. Anche questo motivo è inammissibile. L'errore in cui è incorso il giudice del rinvio non ha pregiudicato, infatti, la difesa della società, attesa la riunione delle due cause (quella introdotta dal Gruppo Italiano Vini e quella proposta dallo SCAU); né la ricorrente deduce pregiudizi di altra natura. Non vi è, quindi, interesse alla correzione di un errore non rilevante per la decisione. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 329, 346 e 384 c.p.c.) e vizio di motivazione, la difesa della società assume che lo SCAU non aveva impugnato, davanti al Tribunale di Firenze, il capo della sentenza pretorile che aveva affermato la estensibilità alle zone svantaggiate della esenzione contributiva (così come statuita dalla sentenza della Corte Costituzionale in relazione alle zone montane), con la conseguente condanna alla restituzione dei relativi contributi;
che aveva proposto tale censura solo con il terzo motivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze;
che questa Corte, con la sentenza n. 788 del 26 aprile 1990/26 gennaio 1991, aveva dichiarato l'inammissibilità del motivo, non essendo stata tale questione sottoposta all'esame del Tribunale da parte dell'appellante SCAU. Tanto premesso, e rilevato che la sentenza di appello era stata cassata solo in relazione all'accoglimento del quarto motivo di ricorso (relativo alla irripetibilità di quanto versato a carico dei lavoratori a titolo di contributi pensione, servizio sanitario nazionale, assistenza contrattuale, assistenza sindacale), la difesa della società deduce che erroneamente il Tribunale di Prato, investito della causa solo allo scopo di quantificare le predette voci da escludere dalla restituzione, ha invece escluso dall'obbligo di restituzione tutti i contributi relativi all'azienda di IB, posta in zona agricola svantaggiata, oltre ai contributi sopra indicati relativamente all'azienda di Radda in Chianti. Così facendo il Tribunale di Prato ha violato gli artt. 329 e 346 c.p.c., atteso che le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate, oltre all'art. 384 c.p.c., atteso che il giudice di rinvio si è pronunciato al di là dei precisi limiti posti dalla sentenza rescindente. Il motivo è fondato. Dalla lettura della sentenza di questa Corte n. 788 del 26 aprile 1990/26 gennaio 1991 risulta che lo SCAU aveva denunciato, con il terzo motivo del ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, violazione di norme e vizio di motivazione, con riferimento alla parte della sentenza che aveva esteso alle aziende, situate nelle zone agricole svantaggiate, le agevolazioni contributive concesse con gli artt. 7 e 8 del d.l. 942/77, così interpretando in maniera estensiva la sentenza n. 370/85 della Corte Costituzionale. La Corte, però, aveva dichiarato inammissibile il motivo, per non essere stata tale questione "proposta all'attenzione del Tribunale da parte dell'appellante SCAU"; era stato, quindi, ritenuto che sul punto si fosse formato il giudicato. La Corte aveva pertanto accolto solo il quarto motivo di ricorso, rigettando gli altri (i primi due, riguardando una questione di giurisdizione, 7 erano stati rigettati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4263 del 23 ottobre 1989); la sentenza era stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa era stata rinviata al Tribunale di Prato perché deliberasse “sulla fondatezza della deduzione” di irripetibilità dei contributi a carico dei lavoratori. Il Tribunale di Prato, nel rimettere in discussione la questione della irripetibilità di tutti i contributi versati per l'azienda posta in zona agricola svantaggiata, ha violato quindi il giudicato interno formatosi su tale questione, giudicato già rilevato con la sentenza rescindente n. 788 del 1991. Il terzo motivo va pertanto accolto, con il conseguente assorbimento del quarto motivo (con il quale si assume che il Tribunale di Prato avrebbe errato nel pronunciare sulle spese dei primi due gradi del giudizio, disponendone la compensazione per la metà, atteso che la sentenza rescindente si era limitata a rimettere al giudice di rinvio la statuizione in merito alle spese del giudizio di legittimità) e del quinto, subordinato, motivo (che denuncia l'erronea sottrazione della minor somma attribuita in restituzione alla società, pari a lire 80.142.724, non dal capitale già determinato dal primo giudice, pari a lire 176.105.851, ma dall'intero importo versato dallo SCAU, comprendente, oltre al capitale sopra precisato, lire 10.250.000 per interessi ed il resto per spese). In conclusione, i primi due motivi vanno dichiarati inammissibili, il terzo motivo va accolto ed il quarto ed il quinto motivo vanno dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice di pari grado, che si designa nella Corte di Appello di Firenze. Al giudice di rinvio si rimette anche la statuizione sulle spese di questo secondo giudizio di legittimità. 8
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi due motivi ed assorbiti il quarto ed il quinto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001. м. Амтител Il/cons. estensore Il Presidente Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 9. MAR. 2001 IL CANCELLIERE 1 8 7 4 0 I D , A S O 0 S L 1 A L 3 . T O 3 T , B 5 R A I S 'A . D E L P N L A S E T I 3 S D N 7 O - G I P 8 S O - IM N 1 A E 1 S D A I E D E , A G E O T O G R T N T E S T E L I I S R G E I E A D R L L O E D