Sentenza 12 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7233 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE се 63840 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 07 2 33 /03 SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli i mi R.G. n. 7601/99 Dott. Presidente Consigliere Vito Antonio MAGNO Dott. Cron. 16089 NC RUGGIERO Consigliere Dott. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Rep. Dott. Michele D' ALONZO Cons relatore Ud. 13 nov. 2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA SEZ." sul ricorso proposto DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (già denominato MINISTERO DELLE FINANZE), in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato in Roma alla Via dei Por- toghesi n. 12 presso l' Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis RICORRENTE CONTRO la AC di NE AR ES e MO NC INTIMATA avverso la sentenza n. 169/04/98 depositata dalla Commis- sione Tributaria Regionale della Campania il 29 ottobre CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1998. CAMPIONE CIVILE N. 63840 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7601/99 -1/4 - 4114 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2002 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Marco PIVETTI, il quale ha concluso per 1' accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La AC di AR ES e OM NC impu- gnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento l' avviso con il quale 1' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, ai sensi dell' art. 39 DPR 600/73, accertato a suo carico un maggior reddito imponibi-aveva le ai fini dell' ILOR relativa all' anno 1985. L' adita Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, investita dalla contribuente, accoglieva 1' appello con la sentenza n. 169/04/98 depositata il 29 ottobre 1998. Avverso questa decisione proponeva impugnazione con ricorso notificato il 9 aprile 1999 alla AC di AR ES e OM NC e depositato il 27 aprile 1999 il Ministero delle Finanze e ne chiedeva la cassa- zione deducendo che la stessa era nulla per violazione (1) dell' art. 36 D. Lg.vo n. 546/92 per impossibilità di risalire all' iter logico seguito dal giudicante, (2) de- gli artt. 112 e 345 avendo la parte dedotto in appello vizi della procedura connessi all' asserito mancato invio Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7601/99 -2/4 - della richiesta di chiarimenti e (3) degli artt. 39 e 40 DPR 600/73 e 2, comma 29, D.L. 853/84 per la correttezza della determinazione in via induttiva dei ricavi lordi conseguiti. La società intimata non si costituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Ministero deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell' art. 36 del D. Lg.vo n. 546 del 1992 sostenendo che «non è possibile risalire all' iter logico seguito dal giudi- in particolare, che «non è chiarocante» e, sulla ba- se di quali ragioni la Commissione Tributaria Regionale abbia ritenuto la illegittimità dell' operato dell' ammi- nistrazione>>>. Il motivo deve essere accolto perché fondato. Il giudice a quo, infatti, venendo meno al suo obbli- go costituzionalmente sancito (Cass., II, 23 aprile 1998 n. 4177), nella decisione impugnata si è limitato ad os- servare che «la illegittimità della procedura di rico- struzione dei ricavi determina l' annullamento dei mag- giori ricavi accertati e quindi l' annullamento del red- dito d' impresa accertato» senza nessuna ulteriore espli- citazione del ragionamento seguito per cui la sentenza deve ritenersi priva di qualsivoglia, sia pur «succinta>> (come richiede il n. 4 dell' art. 36 D. Lg.vo n. 546/92) motivazione. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7601/99 -3/4 - Il difetto di motivazione, come noto, costituisce violazione di legge allorché si traduce, come nel caso, nella radicale inidoneità della motivazione ad esprimere la ratio decidendi, così da determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale (Cass., un., 12 giugno 1999 n. 319). cas-La sentenza gravata, di conseguenza, deve essere sata con rinvio della controversia ad altro giudice, che si indica in una sezione della medesima Commissione Tri- butaria Regionale della Campania diversa da quella che ha pronunciato detta sentenza, perché provveda a novello mo- tivato giudizio sull' appello della contribuente nonché in ordine al regolamento delle spese processuali del giu- dizio in cassazione. La declaratoria di nullità che precede importa, in- tuitivamente, il totale assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso perché gli stessi suppongono una sen- tenza validamente motivata.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione Tri- butaria Regionale della Campania anche per le spese. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Ugo Lavera (dr. Ugo PAVARA) (Dr. Michele ALONZO) DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1 2 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 101/99 -4/4 -