Sentenza 9 gennaio 2004
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- 1. Corte Costituzionale, riconoscimento paternità: sull'illegittimità dell'art. 274 del Codice CivileAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10 gennaio 2008
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE ...omissis. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice civile, promosso con ordinanza del 26 novembre 2004 dalla Corte di cassazione, nel procedimento civile vertente tra Ivan Barbara e Minuto Rizzo Emanuela ed altri, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visti gli atti di costituzione di Ivan Barbara e di Minuto Rizzo Alessandro ed Emanuela; udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro; uditi gli avvocati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO EP, RA VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALCIDE DE GASPERI 21, presso lo studio dell'avvocato ENRICO INSOM, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali, il primo per atto autenticato dal notaio A. CASTELLO di GENOVA in data 11.6.01, REP. N. 80927 e, il secondo per atto autenticato dal notaio M. CAPETTI di GENOVA in data 22.6.01 REP. N. 12327 della sua PROCURATRICE GENERALE sig.ra GIUSEPPINA ZUCCARINO giusto atto del medesimo notaio in data 31.1.2000 REP. N. 11278;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 22413/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/07/00 - R.G.N. 5107/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato INSOM;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma RA ET, RI GI e IV AL, titolari di pensione di vecchiaia rispettivamente dal giugno 1976, dal novembre 1981 e dal gennaio 1978, convenivano in giudizio l'INPS ed esponevano che l'istituto, nel provvedere alla riliquidazione della pensione secondo i criteri fissati dalle leggi n. 67 e n. 160 del 1988, che avevano rimosso il cd. tetto retributivo, aveva omesso di applicare correttamente la rivalutazione delle retribuzioni eccedenti il tetto per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1982, in quanto aveva preso in considerazione i coefficienti di rivalutazione Istat vigenti al momento della liquidazione dell'originaria pensione anziché quelli vigenti al 1^ gennaio 1988. Chiedevano quindi la condanna dell'Istituto al pagamento delle differenze pensionistiche e degli accessori sulle somme pagate.
L'INPS si costituiva e si opponeva alle domande.
Il Pretore, disposta una consulenza tecnica contabile, con sentenza resa il 18 maggio 1995, accoglieva le domande. Avverso detta sentenza proponeva appello l'INPS. Si costituiva il solo RA eccependo l'improcedibilità del gravame per omessa notifica dell'appello al RI ed al IV.
Con sentenza non definitiva resa il 20.11.1997 il Tribunale rigettava l'eccezione pregiudiziale sollevate dal RA e con separata ordinanza in pari data ordinava all'PS di notificare il ricorso in appello al RI ed al VA entro il 30.1.1998 ai sensi dell'art. 291 c.p.c.. Quindi, con sentenza depositata l'11 luglio 2000, il Tribunale, in parziale riforma della decisione del Pretore: a) respingeva la domanda proposta dai pensionati diretta ad ottenere la rivalutazione delle retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile fino al 31.12.1987, anziché fino alla data di decorrenza della pensione;
b) confermava la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze spettanti ai pensionati in conseguenza della rivalutazione (fino alla data di decorrenza della pensione) delle retribuzioni eccedenti il tetto, oltre interessi e rivalutazione dal 121 giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 1988; c) disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la quantificazione delle minori somme riconosciute agli appellati. Premesso che il trattamento pensionistico degli appellati aveva decorrenza anteriore al 1982 e che l'INPS aveva provveduto a calcolare le quote aggiuntive senza operare alcuna rivalutazione delle retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile, il Tribunale osservava che in base alla interpretazione letterale dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160 del 1988, e visto l'espresso richiamo che detta norma fa al meccanismo di rivalutazione di cui all'art. 3 comma 11 della legge n. 297 del 1992 senza alcuna distinzione circa la decorrenza della pensione, le quote aggiuntive calcolate per la riliquidazione della pensione agli appellati dovevano essere rivalutate secondo i criteri fissati da quest'ultima norma;
riteneva comunque il Tribunale che la rivalutazione delle retribuzioni eccedenti il tetto andava riferita non già alla data del 1^ gennaio 1988, come preteso dagli appellati, bensì alla data di decorrenza della pensione così come originariamente liquidata.
Per la cassazione di tale sentenza GI RI e VA LA hanno proposto ricorso con tre motivi illustrato con memoria. L'INPS si è costituito depositando procura. ET RA non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti, non costituiti nel giudizio di appello, deducono la nullità di quel giudizio atteso che l'appellante INPS non ebbe a rinnovare la notifica agli appellati RI e VA nel termine perentorio assegnatogli dal Tribunale. Con il secondo motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità del giudizio di appello per non avere l'INPS depositato la procura che legittimava il difensore ad agire.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 3 comma 11 della legge n. 297 del 1982, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. n. 86 del 1988 convertito in legge n. 160 del 1988, dell'art. 21 punto 6
della legge n. 67 del 1988 e dell'art. 12 preleggi, nonché erronea e insufficiente motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha limitato la rivalutazione delle retribuzioni eccedenti il limite massimo di retribuzione annua pensionabile (cd. tetto pensionabile) alla data di decorrenza della pensione originaria, anziché all'anno precedente la decorrenza della pensione aggiuntiva.
Al riguardo deducono: che pensione principale e pensione aggiuntiva costituiscono due entità distinte calcolate secondo aliquote diverse;
che per coloro che sono stati collocati a riposo prima del 1988, come i ricorrenti, la pensione aggiuntiva si applica solo a partire dal 1^ gennaio 1988; che la pensione aggiuntiva viene determinata sulla base di un calcolo totalmente indipendente rispetto a quello della pensione principale e cioè sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili "rivalutate a norma del comma 11 dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982"; che l'art. 3 comma 11 della legge n. 297/1982 dispone che la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione debba essere rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione;
che pertanto, nell'ipotesi di pensioni principali corrisposte prima del 1988, come nella specie, ai fini del calcolo delle pensioni aggiuntive, per "anno precedente la decorrenza della pensione" deve intendersi l'anno precedente la decorrenza della pensione aggiuntiva e non l'anno di decorrenza della pensione principale;
che diversamente interpretando le norme suddette si determinerebbe una iniqua disparità di trattamento tra pensionati ante 1988 e pensionati successivi.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Gli attuali ricorrenti assumono che l'PS non ha provveduto a notificare loro il ricorso in appello nel termine perentorio fissato dal Tribunale.
L'PS, che nel presente grado di giudizio si è limitato a depositare la procura al difensore, nulla ha controdedotto al riguardo, omettendo anche di depositare il fascicolo di parte dei due gradi di merito. Il comportamento processuale dell'ente previdenziale induce ragionevolmente a ritenere fondata la censura dei ricorrenti. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di prendere posizione sui fatti allegati dall'attore in modo specifico e che la mancanza di una precisa contestazione deve essere valutata alla stregua di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente senza necessità di uno specifico accertamento, atteso che la mancata contestazione rappresenta l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, il quale di conseguenza deve ritenersi non controverso (Cass. N. 2165 del 2003, S.U. n. 761 del 2002). La omessa notificazione del ricorso in appello nel termine perentorio fissato dal Tribunale, da ritenersi fatto non controverso per quanto sopra detto, non sanata dalla costituzione degli attuali ricorrenti, comporta la inammissibilità nei confronti di GI RI e AL IV del ricorso in appello e la conseguente nullità della sentenza nei confronti di costoro pronunciata dal Tribunale di Roma, per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c.. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio a norma dell'art. 382 ultima parte c.p.c., restando così assorbito l'esame degli altri motivi di ricorso.
Quanto al regolamento delle spese, vanno dichiarate non ripetibili quelle del giudizio di appello, nel quale gli attuali ricorrenti sono rimasti assenti. L'PS va invece condannato al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
dichiara inammissibile l'appello proposto dall'PS nei confronti di GI RI e AL IV e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara non ripetibili le spese del giudizio di appello e condanna l'PS al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 26,00 (ventisei/00) oltre ad euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004