Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4203
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Sentenza 23 marzo 2001

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Nell'ipotesi di evento interruttivo (morte o perdita della capacità) relativo alla parte costituita a mezzo di procuratore, e dichiarato da quest'ultimo in udienza, il disposto degli artt. 300 comma primo e secondo, e 305 cod. proc. civ., in tema di decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del giudizio, va interpretato non già in funzione della conoscenza effettiva - o soltanto legale - che gli eredi (o gli altri soggetti legittimati alla prosecuzione del giudizio) abbiano di tale evento, bensì nel senso che, in ogni caso, detto termine decorre automaticamente dal giorno in cui il procuratore costituito per la parte deceduta abbia dichiarato in udienza (o notificato alle altre parti) il verificarsi dell'evento interruttivo. (Cfr. Corte cost. ord. 24 maggio 2000, n. 151, dichiarativa della manifesta infondatezza, "in parte qua", della questione di costituzionalità degli artt. 300, 305 cod. proc. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4203
    Data del deposito : 23 marzo 2001

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