Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi di evento interruttivo (morte o perdita della capacità) relativo alla parte costituita a mezzo di procuratore, e dichiarato da quest'ultimo in udienza, il disposto degli artt. 300 comma primo e secondo, e 305 cod. proc. civ., in tema di decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del giudizio, va interpretato non già in funzione della conoscenza effettiva - o soltanto legale - che gli eredi (o gli altri soggetti legittimati alla prosecuzione del giudizio) abbiano di tale evento, bensì nel senso che, in ogni caso, detto termine decorre automaticamente dal giorno in cui il procuratore costituito per la parte deceduta abbia dichiarato in udienza (o notificato alle altre parti) il verificarsi dell'evento interruttivo. (Cfr. Corte cost. ord. 24 maggio 2000, n. 151, dichiarativa della manifesta infondatezza, "in parte qua", della questione di costituzionalità degli artt. 300, 305 cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4203 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
O L -77 L -18 O B 6 2 M I EL D R D A 2 CORTE S04203/0 1 T 4 S 6 BBLICA ITALIANA . O V .R P .P M D I B l. IN NO A al D .. , E p to T ASBAZIONE N Oggetto 1 2 E S rt. IMPUGNATIVA E a SEZIONE PRIMA CIVILE DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4909/97 CARNEVALE Presidente Dott. Corrado Dott. Vincenzo FERRO Consigliere 9043 Rel. Consigliere Cron. Dott. Salvatore SALVAGO - 1415 Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Ud. 30/11/2000 Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENT ENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti 6000 NAPOLITANO ELENA, NAPOLITANO GIUSEPPE, elettivamente 23 MAR. 2001 domiciliati in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, il presso IL CANCELLIERE l'avvocato TESTA WALTER, che li rappresenta e difende CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE unitamente all'avvocato NIDIACI UMBERTO, giusta delega UFFICIO COPIE Richiesta copia studio in calce al ricorso;
dal Sig. Meме 6000 ricorrente per diritti L. 23 MAR 2001-..
contro
IL CANCELLIERE COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO, in persona del Sindaco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UFFICIO COPIE ZVARMED THE A - DELLE TRE MADONNE 16, presso l'avvocato NANIA ROBERTO, Richiesta copia studio Fi dal Sig. 2000 rappresentato e difeso dall'avvocato GOLINI PAOLO, per diritti L. 6000 2261 giusta mandato in calce al controricorso;
23 MAR. 2001 IL CANCELLIERE - controricorrente avversO la sentenza n. 187/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata 1'01/03/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 30 marzo 1991* ER LL chiese alla Corte di appello di Firenze la determina- zione delle indennità di occupazione temporanea e di espropriazione di un suo terreno sito nel comune di RI di Mugello (in catasto al fg.77, part.42, 60, 61, 64, 65, 66, 94 e 95), già destinato a discarica CO- munale da quell'amministrazione. Nell'udienza del 18 marzo 1994, avendo il procurato- re della LL dichiarato la morte della parte, la Corte dichiarò interrotto il processo;
che venne rias- sunto dagli eredi EN e SE NA con ri- corso depositato il 18 novembre 1994. Ma, avendo il comune di RI eccepito la tar- dività della riassunzione, compiuta dopo la scadenza del termine perentorio posto dall'art.305 A 2 cod. proc. civ., la Corte territoriale con sentenza dell'1 marzo 1996, dichiarò estinto il processo ossevan- do: a) che la relativa eccezione era stata tempestivamen- te proposta nella comparsa conclusionale del 14 aprile 1995 prima di ogni altra difesa, come richiesto dall'art. 307 cod. proc. civ.; b) che essa era anche fonda- ta in quanto l'art. 305 indica, senza prevedere eccezione alcuna, nella data dell'interruzione il dies a quo dal quale fare correre il termine perentorio per la rias- sunzione, che dunque non poteva essere spostato in caso dell'accettazione di morte della parte dalla data dell'eredità. Per la cassazione della sentenza i NA hanno proposto ricorso per due motivi;
cui resiste il comune di RI con controricorso. Motivi della decisione moting Con il primo EN e SE NA, denun- ziando violazione degli art.300, 301, 305 e 307 cod. proc.civ. censurano la sentenza impugnata, sotto un pri- mo profilo, per l'interpretazione recepita dell'art. 305 cod. proc. civ., secondo cui il termine per la riassun- zione doveva farsi decorrere dalla data della interru- a zione: richiamndo, quindi,gli interventi della Corte Co- 301stituzionale in ordine agli art.300 e cod. proc. civ., affermano ancora 1'impossibilità di una 3 decorrenza del termine anteriore al sorgere, in capo ai soggetti chiamati a proseguire il processo, "del potere di esperire validamente l'azione", che coincidendo con il momento della delazione dell'eredità si sarebbe in realtà verificato in epoca successiva alla dichiarazio- ne del procuratore (precisamente con la pubblicazione del testamento, intervenuta il 16 aprile 1994); e lamen- tano la disparità di trattamento che si verificherebbe rispetto ai casi di morte della parte costituita perso- nalmente, ovvero di morte del procuratore -nei quali il termine per la riassunzione decorre, a seguito degli in- terventi della Corte Costituzionale, dalla conoscenza legale del fatto interruttivo- da ciò traendo la con- clusione della mancanza di fondamento normativo a un preteso obbligo, per il difensore, di avvertire parti da lui non conosciute, né quanto meno facilmente conoscibi- li ed in tempi non determinabili. Onde, in subordine incostituzionalità delhanno formulato eccezione di combinato disposto degli art.305 e 300 cod. proc. civ. per contrasto con gli art. 3 e 24 Costit., ipotizzando disparità di trattamento fra situazioni simili nonché lesione del diritto di difesa. Con il secondo mezzo, infine, hanno dedotto un corri- spondente vizio di motivazione in relazione al riporta- to profilo. 4 Entrambe le censure sono infondate. Questa Corte con ordinanza n.956 del 30 ottobre 1998, ha ritenuto non manifestamente infondata in rife- rimento agli art.24 e 3 Costit.xla questione di legit- timità costituzionale del combinato disposto degli art.305 e 300 cod. proc. civ. nella parte in cui prevedo- no che, in caso di morte della parte costituita, il ter- mine perentorio di sei mesi per la riassunzione decor- ra, per i soggetti destinati a subentrare nel proces- so, dalla interruzione -e, quindi dalla dichiarazione o dalla notificazione dell'evento ad opera del procurato- re- e non dalla conoscenza dell'interruzione medesi- ma;
ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, Ma la Consulta con ordinanza n.151 del 24 maggio 2000 ha dichiarato la manifesta infondatezza della que- stione, osservando: a) che nel cas o, riguardando l'evento la parte costituita, la produzione automatica, ma è rimesdell'effetto interruttivo non all'iniziativa del procuratore di questa, cui è attri- labuita, nell'interesse del mandante e dei suoi eredi, valutazione dell'opportunità di rendere о non rendere la dichiarazione (ed in quale momento renderla); onde egli è tenuto ad adempiere questa e le altre obbliga- zioni derivanti dal mandato conferitogli con la dili- 5 genza imposta dall'art.1710 cod.civ. ed, in caso di pe- ricolo nel ritardo, a continuare l'esecuzione, quando il mandato si sia estinto per morte del mandante (art.1728 cod. civ.); b) che dunque, correlando le norme sostanziali in tema di mandato e quelle processuali relative all'interruzione, se ne ricava l'obbligo del procurato- re di rendere noto agli eredi del mandante il verifi- carsi dell'evento interruttivo e di concordare con essi 17 eventuale dichiarazione produttiva dell'effetto in- terruttivo: obbligo che è di per sé idoneo a garantire la tutela degli eredi ed il cui inadempimento non può configurare violazione del diritto di difesa di tali soggetti;
c) che tale eventualità non si traduce neppure in una disparità di trattamento rispetto alle parti non colpite da evento interruttivo, che usufruiscono, inve- ce, per intero del termine semestrale per la riassun- zione, avendo essi legale conoscenza dell'interruzione sin dal momento della dichiarazione о della notifica- zione, perché anche le parti sudette sono esposte al pericolo della consumazione parziale del termine nell'analoga ipotesi in cui il loro procuratore abbia tardivamente comunicato l'avvenuta interruzione del processo, in violazione, a sua volta dei propri obblighi di mandato. Per cui, il collegio deve applicare il principio, tratto dagli art.23 e dellasegg. legge 87 del 1953, che le decisioni della Corte Costituzionale che rigettano l'eccezione unad'incostituzionalità di di- sposizione di legge danno origine ad un giudicato, con effetti limitati alle parti del processo 'a quo", che ha un contenuto anche implicito, non limitato alle que- stioni processuali, che si estende alla questione del- l'applicabilità alla controversia, oggetto del giudizio principale, della norma oggetto del giudizio di legit- timità costituzionale, giacché la soluzione negativa di detta questione renderebbe priva di rilevanza, ancor prima che infondata, la questione di legittimità costi- tuzionale sollevata: principio perciò comportante nel caso che il provvedimento sudetto della Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità co- stituzionale degli art.300 e 305 cod. proc. civ. riguar- dante la decorrenza del termine per la riassunzione del processo estinto nei confronti degli eredi della parte costituita che sia deceduta nel corso del procedimento o dei chiamati ad accettare l'eredità di detta parte, ha affermato, sia pure implicitamente e con efficacia "inter partes", l'applicabilità alla controversia delle norme suindicate, e non altre, anche per queste catego- rie di soggetti: senza che siano invocabili norme di- concorrenti, quali quelle dedotte dai ricorrentiverse sull'accettazione dell'eredità nonché sui termini ad essi concessi dalla legge ° quelle sulla delazione dell'eredità e sull'eredità giacente fino alla indivi- duzione dei successibili, posto che la decisione del giudice delle leggi trae la sua ragione d'essere pro- prio e soltanto dalla ritenuta applicabilità alla fat- tispecie del termine semestrale di cui all'art. 305 decorrente automaticamente dalla interruzione- per tut- te le parti aventi interesse e legittimazione ad agire per la prosecuzione del processo interrotto, senza di- stinzione alcuna tra le parti originarie e successori o nuovi rappresentanti delle stesse. E, d'altra parte, siffatta applicazione non pregiu- dica le ragioni di questi ultimi, nè menoma la loro tu- tela giurisdizionale posto che per un verso, a seguito della morte della parte l'interruzione del processo av- viene soltanto in virtù di un atto del procuratore che postula la valutazione dell'opportunità, nell'interesse degli eredi, di comunicare o di notificare l'evento alle altre parti;
e, per altro verso, l'art.300 cod. proc. civ. trova il suo referente noformativo sul piano sostanziale nel disposto degli art.1728 e 1710, a tenore dei quali, quando il mandato si estingue per morte od incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha inizia- to l'esecuzione deve continuarla se vi è pericolo nel 8 ritardo:ed a lui, di conseguenza incombe anche di rende- re note le circostanze sopravvenute che incidono sulla sorte del mandato, perciò assolvendo al dovere di infor- mazione che nel caso di mandato processuale, ha appunto come naturali destinatari gli aventi causa del mandante che nel processo sono chiamati a succedergli. Sicchè costoro ben possono riassumere il processo interrotto a prescindere dalla vicenda sostanziale inerente alla lo- ro successione, usufruendo al riguardo di un congruo spatium deliberandi, rappresentato dal termine perento- rio di sei mesi, concesso dalla norma;
e, per conver- so, valutare con il procuratore del loro dante causa 1'opportunità di comunicare о di notificare l'evento interruttivo alle altre parti, ed in quale momento far- lo. Ed, infine, ed in conseguenza delle considerazioni fin qui svolte, la Corte deve ribadire il proprio pre- cedente orientamento, peraltro del tutto consolidato, secondo cui nell'ipotesi di evento interruttivo (morte o perdita della capacità) relativo alla parte costitui- ta a mezzo di procuratore e dichiarato dal medesimo in udienza, la normativa ricavabile dal combinato disposto degli art.300, commi 1° e 2° e dell'art. 305 cod. proc. civ., concernente la decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del giudizio, va inter- 9 pretata non già in funzione della conoscenza effettiva o solo legale che gli eredi o gli altri soggetti legit- timati alla prosecuzione abbiano di tale evento;
bensì nel senso che in ogni caso il termine semestrale di cui all'art. 305 decorre automaticamente dal giorno in cui il procuratore costituito per la parte deceduta ha di- chiarato in udienza o notificato alle altre parti il verificatosi evento. Sicchè, avendo gli stessi ricorrenti ammessO (pag. 4) che il procuratore della loro dante causa aveva dichiarato la morte di quest'ultima nell'udienza del 18 marzo 1994, nella quale l'adita Corte di appello ha conseguentemente dichiarato interrotto il processo, e che essi avevano depositato il ricorso per riassunzione soltanto in data 18 novembre 1994, e cioè dopo la a scdenza del termine perentorio indicato dal menzionato art.305 cod. proc. civ., correttamente la sentenza impu- gnata ha accolto l'eccezione formulata dall'amministrazione comunale e dichirato estinto il giudizio. Con il secondo profilo dell'impugnazione, i Napoli- p richiamata la disciplina dell'art.307 comma 4' tano, ° cod. proc. civ., hanno dedotto che è mancata l'eccezione di estinzione prima di ogni altra istanza ○ dife- sa, avendo il comune formulato il rilievo unicamente in 10 via conclusiva nella comparsa per il collegio, per di più facendo riferimento alla data della notifica del ricorso (avvenuta il 30 gennaio 1995), anzicchè alla da- ta di presentazione del ricorso medesimo, con la conse- guenza che la Corte sarebbe incorsa in extrapetizione. Neppure questo profilo è fondato perché l'eccezione di estinzione del processo, costituendo un'eccezione processuale in senso stretto, non richiede formule sa- cramentali, essendo necessario e sufficiente che risulti proposta in forma esplicita ed in via pregiudiziale;
e perché la sentenza impugnata ha accertato (senza conte- stazioni al riguardo da parte dei ricorrenti) che il comune di RI l'aveva sollevata nel primo atto P I conclusionale onate , pun-difensivo costituito dalla comparsa conclusions tualizzando le date delle singole attività processuali nonché il collegamento con il termine perentorio per la riassunzione e concludendo "in rito", e cioè proprio in via pregiudiziale, con la richiesta di dichiarazione di del processo ai sensi dell'art.305 estinzione cod. proc. civ. D'altra parte questa Corte non ha mai recepito l'indirizzo in passato sostenuto da una parte della dottrina, per cui l'espressione "prima di ogni altra sua difesa", contenuta nell'ultimo comma debba essere rite- nuta equivalente a quella di "prima udienza", dovendo 11 invece detta espressione essere intesa nel senso corri- spondente alla lettera della norma, oltre che alla sua ratio, che cioè l'eccezione di estinzione deve precedere ogni diversa difesa quale che sia il momento nel quale le difese vengano formulate. ancheEd ha, altresì abbandonato da tempo l'interpretazione rigorosa della norma, suggerita dal suo tenore letterale, secondo cui l'eccezione deve pre- cedere anche topograficamente ogni diversa difesa con- tenuta nel medesimo atto nel senso che anche nell'impostazione e redazione di questo deve essere materialmente collocata nella parte iniziale dello stesso:in quanto l'orientamento più recente ed ormai del tutto consolidato ritiene sufficiente a tal fine che la eccezione di estinzione sia contenuta nella pri- ma difesa scritta o verbale anche se in tali atti non sia stata enunciata per prima, purchè però la parte non l'abbia subordinata al superamento di altre eccezioni ed abbia comunque formulato nello stesso atto la ri- chiesta (non importa dove ubicata) di disamina da parte del giudice in via pregiudiziale. Per cui a nulla rile- va che l'eccezione venga formulata soltanto nel corso di un atto difensivo o, addirittura, nella parte conclu- siva di esso, come è avvenuto nella fattispecie,in quan- to la norma è diretta non già allo scopo di regolare le 12 formalità della sua deduzione di puntualizzarne il luogo di collocazione in seno all'atto, bensì a garanti- re che la parte, avanzandola, solleciti in via assoluta- mente preliminare e prioritaria una pronuncia di estin- zione del giudizio prima di qualsiasi altra eccezione e difesa, pur se attinente a questioni pur esse pregiudi- ziali quali quelle di giurisdizione o di competenza. Sicchè la Corte deve ribadire,per un verso, che la assoluta pregiudizialità che caratterizza la proposi- zione di detta eccezione deve essere intesa esclusiva- mente in senso logico-giuridico; e per altro verso che l'istanza o la difesa, quale che sia il momento in cui la stessa venga formulata, che preclude la possibilità di eccepire tale estinzione è quella che mira ad otte- nere dal giudice in via prioritaria rispetto anche a quest'ultima, una pronuncia diversa (Cass.8566/1998; 316/1992; 209/1981). Laddove, nel caso, la Corte di ap- pello ha accertato che il comune di RI nel primo atto difensivo successivo all'avvenuta estinzione, pur avendo dovuto trattare data la natura e la funzione di(data detto atto che nel caso era costituito da una memoria onale, tutte le questioni giuridiche prospettateconclusionale) p dalla controparte, ha chiesto in via assolutamente prioritaria (anche nelle parte dello scritto riservata alle conclusioni) l'estinzione del processo:perciò cor- 13 rettamente pervenendo alla conclusione che la relativa eccezione era stata ritualmente e tempestivamente pro- posta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che li- quida in favore del comune di RI di Mugello in TOT complessive £.3180000 di cui £.
3.000.000 per onorario 806T 12.02 di difesa. + Così deciso in Roma il 30 novembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente louat lamen Corrado Carnevale Salvatore Salvago plate fluch CORTE SUPREMA DI ASSAZIONE Livin BANCELLIERE Ansch Blanchi Depostre O 2 L 2 - L 0 1 O - B 6 2 I IL CANCELLIERE L D E D A 2 T 4 6 S AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 . O Registrato in data NOV, 2004 4 .R P P . M D I al n. 3 versate B . A l l D a (euro RA . E b a T t p. R Dirigente Area Servizi N 2 (Dott.ssa Maria Grazia D. FILIPPOYr E 2 S . Responsabile Serving Att guitari t E r a (Dr. M. RAGCICIONIT 14