CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/08/2023, n. 34139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34139 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SC MA, nato a [...] il [...] IS MA EV, nata a [...] il [...] TR EV, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2022 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET MA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per gli imputati l'avv. Riccardo Passeggi, che ha concluso insistendo per l'accoglimento de ricorso. l ,, C::',!,..--1::11;7-9,-A: Penale Sent. Sez. 3 Num. 34139 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/11/2022 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 25/11/2020 del Tribunale di Genova, dichiarava non doversi procedere nei confronti di SC MA in relazione all'omessa dichiarazione del 30/09/2011, per essere il reato estinto per prescrizione e riduceva la pena inflittagli con riferimento ai residui reati di cui agli artt. 5 e 11 d.lgs 74/2000 (capi a e b) ad anni tre e mesi due di reclusione, riduceva la pena inflitta a IS MA EV in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000 (capo a), a mesi otto di reclusione, dichiarava TR EV responsabile del reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000 ascrittole al capo b) e la condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed alle correlate pene accessorie con concessione di entrambi i benefici di legge.. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione SC MA, IS MA EV e TR EV, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deducono erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 5 d.lgs 74/2000 e 192 cod.proc.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva determinato l'entità dell'imposta evasa basandosi sugli esiti dell'accertamento bancario svolto dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavari ex art. 32, comma 1 n. 2 del d.P.R. 600/73, accertamento di natura presuntiva, ed affermando, erroneamente, che l'onere di individuare i costi, componenti negativi del reddito, incombeva sull'imputato. Con il secondo motivo deducono erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 5 d.lgs 74/2000 e 192 cod.proc.pen e vizio di motivazione, lamentando che l'elemento oggettivo del reato ( esistenza di ricavi di cui si è omessa la dichiarazione) era stato ritenuto dimostrato in maniera viziata e senza riferimento a circostanze confluite in atti e valutate in concreto dalla Corte e, sulla base dell'estensione delle indagini finanziarie nei confronti di un soggetto terzo, che svolgeva, a sua volta, attività d'impresa (Gestioni Differenziali s.r.I.) Con il terzo motivo deducono erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000, lamentando che, a fronte dell'imputazione che contestava la commissione di una pluralità di atti fraudolenti (costituzione di fondo patrimoniale, stipula di due contratti preliminari di vendita, avvio di azione civile ex art. 2932 cod.civ. finalizzata all'esecuzione specifica di uno dei contratti preliminari di vendita), la Corte di merito aveva ritenuto ritenuta infondata 2 l'eccezione di prescrizione affermando che solo l'ultima condotta aveva prodotto l'effetto di creare un pregiudizio per la pretesa creditoria del fisco e, cioè, l'avvio dell'azione ex art. 2932 cod.civ., senza, però, confrontarsi con la tesi difensiva che sosteneva l'inidoneità dei negozi giuridici a commettere il reato;
in particolare, all'ad 9 dei contratti preliminari di vendita era prevista una condizione sospensiva implicita del passaggio di proprietà del bene e l'azione civile non era, comunque, giunta a definizione, essendo stato il procedimento cancellato dal ruolo ed estintosi il relativo giudizio. Con il quarto motivo deducono erronea applicazione degli artt. 192, 533 cod.proc.pen. e 11 d.lgs 74/2000 e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto la simulazione dei pagamenti menzionati nei contratti preliminari di vendita con argomentazioni carenti ed illogiche e basate su meri indizi. Con il quinto motivo deducono vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di TR EV per il reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo con argomentazioni carenti ed illogiche, sulla scorta della logica del "non poteva non rendersi conto", finendo per attribuire su basi presuntive la responsabilità penale. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa dei ricorrenti ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, di n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. Questa Corte di legittimità ha affermato il principio che, ai fini di verificare il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari (Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Rv. 257619 - 01; Sez.3, n. 24811 del 28/4/2011, Rocco, Rv. 250647). E' stato, infatti, chiarito che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini, in generale, della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati tributari, ivi compreso quello contestato nella specie, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria, ciò discendendo, se non altro, dal principio di atipicità dei mezzi di prova operante nel principio penale e di cui è espressione la previsione dell'art. 189 cod. proc. pen., restando peraltro salva 3 la necessità che tali elementi siano, ove necessario, in conformità delle peculiarità dei fatti giudicati e dei rilievi delle parti, fatti oggetto di una aul:onoma valutazione idonea a coniugare la valorizzazione di tali risultanze con i criteri in generale dettati dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.3 n. 36207 del 17/04/2019, Rv.277581 - 01). Deve osservarsi che per imposta evasa deve intendersi l'intera imposta dovuta, da determinarsi sulla base della c:ontrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario" (cfr. Sez. 3 n. 2121.3 del 26.2.2008). Ed è altrettanto indubitabile che "ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario" (cfr. Sez. 3 n.21213/2008, cit.). Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, inoltre, "in tema di reati tributari il giudice può legittimante basarsi, per accertare la penale responsabilità dell'imputato per le omesse annotazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, sull'informativa della Guardia di Finanza che abbia fatto ricorso ad una verifica delle percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato e ricorrere anche all'accertamento induttivo dell'imponibile quando la contabilità imposta dalla legge sia stata tenuta irregolarmente (cfr. ex multis Sez. 3 del 18.12.2007- D'Amico) Anche l'accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari può, invero, rappresentare, "un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge, a condizione che il Giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in essi evidenziati, ma proceda a specifica autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti "aliunde" (cfr.Sez. 3 n.1904 del 21.12.1999, Zarbo;
conf. Sez. 3 20.10.1995 Perillo, che ha affermato che il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilità dell'imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull'informativa della G.d F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati mercato, che sull'accertamento induttivo dell'imponibile operato dall'ufficio finanziario quando la contabilità imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente. Ciò a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli 4 con quelli eventualmente acquisiti aliunde (Sez. 3, n. 1904 del 21/12/1999 - dep. 21/02/2000, Zarbo E, Rv. 215694). Quanto ai costi, questa Corte ha affermato che, in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez.3, n. 8700 del 16/01/2019,Rv.275856 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha offerto sul punto articolata motivazione (pag 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), basata sulla autonoma disamina, in termini positivi, delle risultanze dell'accertamento tributario effettuato tramite indagini bancarie i, sull'esame dell'ulteriore materiale probatorio acquisito in dibattimento, nonchè sulla compiuta valutazione delle deduzioni difensive, risultando, conseguentemente, accertato il superamento della soglia di punibilità; ha, poi, rimarcato che l'impossibilità di accertare l'esistenza di costi sostenuti per la produzione del reddito era conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 22 d . P.R. n. 600/1973; ha, infine, chiarito che, quanto alle somme versate sui conti di gestione della Gestioni differenziali s.r.I., società riconducibile all'imputato che ne era amministratore di fatto, erano state considerate, ai fini dell'accertamento dei redditi non dichiarati dall'imputato, solo quelle non qualificabili come ricavi dell'attività commerciale della società; in definitiva la valutazione della Corte di merito è stata basata non solo sugli esiti dell'accertamento bancario svolto dalla Tenenza della Guardia di Finanza, peraltro oggetto di specifica ed autonoma disamina, ma sul complessivo materiale probatorio acquisito in dibattimento. La motivazione è congrua, logica ed in linea con i principi suesposti e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 ("E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi e sanzioni amministrative a dette imposte di ammontare superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattivan è integrato, secondo la descrizione normativa, dal porre in essere una alienazione simulata (assumono rilevanza sia la simulazione assoluta, nella quale le parti non vogliono porre in essere alcun 5 trasferimento della proprietà del bene, quanto la simulazione relativa, sia oggettiva, concernente la causa negoziale o il corrispettivo, sia soggettiva, concernente l'identità di una delle parti) o dal compimento di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui (tale formula include ogni atto, giuridico o materiale, connotato da frode ed idoneo a rendere inefficace la riscossione coattiva;
l'atto fraudolento si sostanzia in un'operazione attraverso la quale un bene che fa ancora parte del patrimonio del debitore risulta in apparenza non farne più parte). In particolare per "atti fraudolenti", devono intendersi tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, dep. 02/07/2018, Auci, Rv. 273493; Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Rv. 252996; ) Per "atto fraudolento" deve perciò intendersi qualsiasi atto, connotato da una componente di artificio, ingannò o menzogna, che sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio - o comunque rendendo più difficoltosa - l'azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell'RI (Sez.3, n. 35983 del 17/09/2020,dep.16/12/2020,Rv.280372 01). Per costante enunciazione di questa Corte, il reato di sottrazione fraudolenta ha natura di pericolo nel senso della semplice idoneità della condotta a pregiudicare la attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria sicché esso è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio ex ante - l'attività recuperatoria della amministrazione e non presuppone come necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione coattiva in atto ma soltanto la preesistenza del debito al cui inadempimento è finalizzata;
neppure è necessaria la fondatezza della pretesa erariale (Sez. 3 n. 37178 del 30/09/2020, Rv.280449 - 01; Sez.3, n. 19989 del 10/01/2020, Rv.279290 - 01; Sez.3, n.39079 del 09/04/2013, Rv.256376; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771; Sez.3, n.35853 del 11/05/2016, Rv.267648; Sez.3, n.3011 del 05/07/2016, dep.20/01/2017,Rv.268797). Questa Corte ha affermato che il delitto in questione si consuma nel momento e nel luogo in cui venga posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento dell'obbligazione tributaria (Sez. 3, n.23986 del 05/05/2011, Pascone, Rv. 250646; Sez. 3,27/10/ 2010 n. 40481); tale principio si riferisce all'ipotesi in cui vi sia unicità dell'atto negoziale con il quale la parte aliena simulatamente i suoi beni e comunque pone in essere un atto di disposizione degli stessi al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 6 Diversamente è a dirsi nell'ipotesi di un'attività più complessa ed articolata sui propri o su altrui beni, idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È evidente che in tale seconda ipotesi la condotta si articola in un complesso di atti dispositivi o di diversa natura collegati tra loro, tutti finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo fraudolento. Il compimento di un unico atto di trasferimento, infatti, nella maggior parte dei casi può rivelarsi inidoneo al fine di sottrarre i beni che ne formano oggetto alle pretese del fisco, essendo gli stessi agevolmente recuperabili tramite l'azione revocatoria, posta in essere nei loro confronti dall'erario. Una pluralità di atti dispositivi rende invece più difficile l'individuazione del destinatario finale dei beni ed il loro recupero alle ragioni dell'erario. In tal caso, quindi, la fattispecie criminosa si caratterizza per la natura complessa della condotta, che si articola nella esecuzione di una pluralità di atti dispositivi o di diversa natura collegati tra loro, tutti finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo fraudolento, la cui consumazione si perfeziona con l'ultimo degli atti posti in essere (cfr., sia pure con riferimento ad una diversa ipotesi criminosa, Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino ed altri, Rv. 251192; conf. Sez. 1, 28/05/2010 n.23266, RV 247581). Trova, pertanto, applicazione il principio di diritto, secondo il quale il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è reato di pericolo eventualmente permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'adempimento dell'obbligazione tributaria (Sez.3, n. 37415 del 25/06/2012, dep. 27/09/2012, Rv. 253359 - 01, che ha affermato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è reato di pericolo eventualmente permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'adempimento dell'obbligazione tributaria;
Sez.3, n. 40561 del 04/04/2012, Rv. 253400 - 01, che ha precisato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si consuma con il perfezionamento dell'alienazione simulata o dell'operazione fraudolenta sui propri o sugli altrui beni). Tale principio è stato ribadito da ultimo da Sez. 3 n. 28457 del 28/04/2021, Rv. 281594 - 01; si è osservato, in particolare, che il delitto in esame può manifestarsi anche attraverso una pluralità di condotte, tutte realizzate allo scopo di depauperare il patrimonio del soggetto debitore verso l'erario e in tal caso per individuare il momento di consumazione del reato, in una logica di evidente anticipazione della soglia del disvalore penale, strettamente legata, appunto, al mero pericolo, occorre farsi riferimento al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco (Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, dep. 31/08/2016, Calvi, Rv. 267648); l'inizio della consumazione è 7 rilevante per la determinazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. (secondo cui "se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione"), mentre, per la cessazione della consumazione, termine da cui, invece, inizia a decorrere il termine di prescrizione, a norma dell'art. 158, comma 1, cod. pen. (il quale stabilisce che detto termine decorre "per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza") diviene rilevante l'ultimo atto diretto ad eludere le pretese dell'RI. Ciò posto, la condotta integrante il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, posta in essere in concorso dagli imputati, si è concretizzata nella esecuzione di una pluralità di atti dispositivi o di diversa natura collegati tra loro, tutti finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo fraudolento e, cioè, l'apparente depauperamento del patrimonio immobiliare del soggetto debitore verso l'RI, al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
risulta evidente la finalizzazione dello scopo fraudolento, realizzato attraverso singoli atti tutti idonei a mettere in pericolo l'adempimento dell'obbligazione tributaria. In particolare, i Giudici di merito hanno ravvisato lo stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione nella complessa operazione posta in essere dagli imputati, con i seguenti atti: costituzione di un fondo patrimoniale da parte di SC MA e IS MA EV (condotta posta in essere nel corso della prima verifica fiscale a carico dei NI SC/IS, eseguita dal 19.2.2008 al 18.11.2008 dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Chiavari, che accertava, a carico dei predetti, violazioni penali e tributarie per omessa dichiarazione di componenti positivi dei redditi ) avente ad oggetto il patrimonio immobiliare dei predetti, che veniva gravato da vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, atto idoneo a rendere più difficoltosa l'azione di recupero dei beni, tanto che l'Agenzia delle Entrate era costretta a proporre azione revocatoria nei confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale); successiva conclusione di due contratti preliminari di vendita, aventi ad oggetto gli immobili già confluiti del fondo patrimoniale, stipulati con atti notarili del 16.10.2012 - nelle more della definizione dell'azione revocatoria proposta dall'Agenzia delle Entrate -, tra i NI SC/IS e la CA IA s.r.I ( società neocostituita e priva di adeguate risorse economiche, della quale era amministratore unico TR EV, figlia di IS MA EV, circostanze che unitamente al fatto che nei preliminari si dava atto che la caparra confirmatoria era stata già versata prima della sottoscrizione del contratto, inducevano a ritenere che la stessa non fosse stata in realtà versata, profilandosi anche la simulazione relativa dell'atto negoziale); proposizione da parte dellia promissaria acquirente di azione 8 ex art. 2932 cod.civ, con atto giudiziario del 30.9.2015, al fine di ottenere il trasferimento della proprietà dei beni oggetto dei contratti preliminari (a mezzo di sentenza costitutiva, e, quindi, a mezzo di provvedimento giudiziale in luogo della formale manifestazione di volontà da parte dei NI SC/IS). Risulta evidente, in considerazioni della peculiarità e concatenazione temporale dei singoli atti posti in essere, realizzati tutti in ambito familiare e connessi sempre ad atti dell'RI volti alla tutela della pretesa fiscale, la complessa ed artificiosa operazione posta in essere dagli imputati, finalizzata a sottrarre fittiziamente ed in maniera progressiva all'RI il patrimonio immobiliare dei contribuenti-debitori e ad impedire e, comunque, a rendere più difficoltoso l'adempimento dell'obbligazione tributaria. Ai fini della configurazione del reato, pertanto, non assume rilevanza il singolo atto, bensì il complesso unitariamente considerato di quelli che risultano finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo. La Corte territoriale ha, quindi, correttamente valutato, quale ultimo atto diretto ad eludere le pretese dell'RI quello costituito dall'azione giudiziaria finalizzata al definitivo trasferimento della proprietà dei beni facenti parti del patrimonio immobiliare dei contribuenti-debiltori ad una società di capitali, certamente idonea - secondo un giudizio ex ante - a pregiudicare l'attività recuperatoria della amministrazione, restando irrilevante che l'azione non veniva più coltivata dalle parti. Conseguentemente, risulta corretta anche la rilevata infondatezza della richiesta di dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, in considerazione del fatto che essendo cessata la consumazione con l'ultimo degli atti posti in essere (30.9.2015), alla data della decisione impugnata (02.11.2022) non era ancora decorso il termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei. 3. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Va osservato che costituisce ius receptum il principio secondo il quale la motivazione della sentenza di appello riformatrice della pronuncia di primo grado si caratterizza per un obbligo giustificativo ulteriore, rispetto a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà, enucleabile dal testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Le diverse pronunce sul tema fanno ricorso alla locuzione "motivazione rafforzata", che denota il più intenso obbligo di diligenza richiesto al giudice di secondo grado, che deve farsi carico di confutare, specificamente, i principali argomenti addotti dal primo giudice, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza od incoerenza (Sez. U. 12.7.2005, n. 33748, Marinino, Rv. 231679; cfr. Sez. feriale, n. 53562 dell'11/09/2014, Rv. 261541; Sez. 5 n. 35762 del 05/05/2008, Rv. 241169). 9 Il giudice di appello, quindi, non può limitarsi ad una motivazione,- pur conforme ai canoni della logica e dell'intrinseca coerenza- che dia plausibile giustificazione dell'alternativa lettura delle emergenze processuali, ma deve anche spiegare perché non possano essere condivisi gli argomenti addotti in prime cure a sostegno della pronuncia assolutoria, con argomentazioni dotate di una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio ( tra le altre, Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012 dep 2013, Berlingieri, Rv.254725; Sez.5, n.54300 del 14/09/2017, Rv.272082.) Nella specie, la Corte territoriale, nel ribaltare la precedente valutazione negativa operata dal Tribunale, si è adeguatamente confrontata con le argomentazioni di segno contrario esposte nella decisione di primo grado, confutando la diversa valutazione del Tribunale, con un percorso motivazionale congruo e privo di vizi logici (pag 7 e 8 della sentenza impugnata). In particolare, a fronte delle argomentazioni del primo giudice che aveva escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo limitandosi ad osservare che la TR era piuttosto giovane all'epoca dei fatti ed estranea al mondo della contabilità senza ancorare tale ultima affermazione a specifiche emergenze fattuali, la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato specifici elementi fattuali, emergenti dalle risultanze istruttorie, i quali consentivano di ritenere che la TR, a dispetto della giovane età, non era estranea alle attività commerciali degli imputati ma, anzi essendo emerso che la predetta partecipava attivamente all'attività di gestione societaria, dove conseguentemente desumersi che ella non era certo estranea al mondo della contabilità; i Giudici di appello, infatti, hanno rimarcato che la TR non era solo amministratore della "CA IA s.r.l.", - società neocostituita e promissaria acquirente dei beni dei NI SC/Francisici -, ma era anche legale rappresentante della "Gestioni differenziali s.r.I", alla cui gestione provvedeva personalmente, unitamente a SC e IS (sul punto vengono richiamate le dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti della predetta società, LA HE e DI AO, le quali riferivano che gli incassi venivano consegnati anche alla TR e che ella si occupava degli ordini ai fornitori e della partecipazione alle aste); i Giudici di appello hanno, poi, evidenziato ulteriori elementi di fatto, ( legame di parentela tra la Traveso ed promittenti venditori;
entità del prezzo di vendita pattuito nei contratti preliminari del 16.10.2012 e raffronto con le condizioni economiche della società promissaria acquirente ), i quali, complessivamente valutati unitamente alla circostanza che la TR, come detto, partecipava attivamente alla gestione delle attività commerciali degli altri coimputati, consentivano di ritenere che la 10 stessa, avesse partecipato volontariamente e consapevolmente alla operazione finalizzata alla sottrazione degli immobili all'esecuzione erariale. La Corte territoriale, dunque, nel ribaltare la decisione del Giudice di primo grado, si è compiutamente diffusa, esponendo, in aderenza alle risultanze istruttorie ed in maniera puntuale e persuasiva, le ragioni delle difformi conclusioni assunte. Va, inoltre, rimarcato che l'accertamento del dolo, quale prova della coscienza e volontà del fatto, costituisce un accertamento di fatto volto a conoscere e ricostruire il fatto storico e deve fondarsi sulla considerazione di tutte le circostanze esteriori dello stesso. Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte territoriale a fondamento dell'accertamento dell'elemento psicologico ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti, e si connota, come detto, adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. La doglianza proposta, peraltro formulata anche in termini generici in quanto non supportata dalla indicazione di specifici elementi probatori non valutati o diversamente valutati, è, quindi, manifestamente infondata. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, dandosi atto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a nonna dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci;
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga;
Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale;
Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET MA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per gli imputati l'avv. Riccardo Passeggi, che ha concluso insistendo per l'accoglimento de ricorso. l ,, C::',!,..--1::11;7-9,-A: Penale Sent. Sez. 3 Num. 34139 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/11/2022 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 25/11/2020 del Tribunale di Genova, dichiarava non doversi procedere nei confronti di SC MA in relazione all'omessa dichiarazione del 30/09/2011, per essere il reato estinto per prescrizione e riduceva la pena inflittagli con riferimento ai residui reati di cui agli artt. 5 e 11 d.lgs 74/2000 (capi a e b) ad anni tre e mesi due di reclusione, riduceva la pena inflitta a IS MA EV in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000 (capo a), a mesi otto di reclusione, dichiarava TR EV responsabile del reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000 ascrittole al capo b) e la condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed alle correlate pene accessorie con concessione di entrambi i benefici di legge.. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione SC MA, IS MA EV e TR EV, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deducono erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 5 d.lgs 74/2000 e 192 cod.proc.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva determinato l'entità dell'imposta evasa basandosi sugli esiti dell'accertamento bancario svolto dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavari ex art. 32, comma 1 n. 2 del d.P.R. 600/73, accertamento di natura presuntiva, ed affermando, erroneamente, che l'onere di individuare i costi, componenti negativi del reddito, incombeva sull'imputato. Con il secondo motivo deducono erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 5 d.lgs 74/2000 e 192 cod.proc.pen e vizio di motivazione, lamentando che l'elemento oggettivo del reato ( esistenza di ricavi di cui si è omessa la dichiarazione) era stato ritenuto dimostrato in maniera viziata e senza riferimento a circostanze confluite in atti e valutate in concreto dalla Corte e, sulla base dell'estensione delle indagini finanziarie nei confronti di un soggetto terzo, che svolgeva, a sua volta, attività d'impresa (Gestioni Differenziali s.r.I.) Con il terzo motivo deducono erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000, lamentando che, a fronte dell'imputazione che contestava la commissione di una pluralità di atti fraudolenti (costituzione di fondo patrimoniale, stipula di due contratti preliminari di vendita, avvio di azione civile ex art. 2932 cod.civ. finalizzata all'esecuzione specifica di uno dei contratti preliminari di vendita), la Corte di merito aveva ritenuto ritenuta infondata 2 l'eccezione di prescrizione affermando che solo l'ultima condotta aveva prodotto l'effetto di creare un pregiudizio per la pretesa creditoria del fisco e, cioè, l'avvio dell'azione ex art. 2932 cod.civ., senza, però, confrontarsi con la tesi difensiva che sosteneva l'inidoneità dei negozi giuridici a commettere il reato;
in particolare, all'ad 9 dei contratti preliminari di vendita era prevista una condizione sospensiva implicita del passaggio di proprietà del bene e l'azione civile non era, comunque, giunta a definizione, essendo stato il procedimento cancellato dal ruolo ed estintosi il relativo giudizio. Con il quarto motivo deducono erronea applicazione degli artt. 192, 533 cod.proc.pen. e 11 d.lgs 74/2000 e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto la simulazione dei pagamenti menzionati nei contratti preliminari di vendita con argomentazioni carenti ed illogiche e basate su meri indizi. Con il quinto motivo deducono vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di TR EV per il reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo con argomentazioni carenti ed illogiche, sulla scorta della logica del "non poteva non rendersi conto", finendo per attribuire su basi presuntive la responsabilità penale. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa dei ricorrenti ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, di n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. Questa Corte di legittimità ha affermato il principio che, ai fini di verificare il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari (Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Rv. 257619 - 01; Sez.3, n. 24811 del 28/4/2011, Rocco, Rv. 250647). E' stato, infatti, chiarito che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini, in generale, della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati tributari, ivi compreso quello contestato nella specie, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria, ciò discendendo, se non altro, dal principio di atipicità dei mezzi di prova operante nel principio penale e di cui è espressione la previsione dell'art. 189 cod. proc. pen., restando peraltro salva 3 la necessità che tali elementi siano, ove necessario, in conformità delle peculiarità dei fatti giudicati e dei rilievi delle parti, fatti oggetto di una aul:onoma valutazione idonea a coniugare la valorizzazione di tali risultanze con i criteri in generale dettati dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.3 n. 36207 del 17/04/2019, Rv.277581 - 01). Deve osservarsi che per imposta evasa deve intendersi l'intera imposta dovuta, da determinarsi sulla base della c:ontrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario" (cfr. Sez. 3 n. 2121.3 del 26.2.2008). Ed è altrettanto indubitabile che "ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario" (cfr. Sez. 3 n.21213/2008, cit.). Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, inoltre, "in tema di reati tributari il giudice può legittimante basarsi, per accertare la penale responsabilità dell'imputato per le omesse annotazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, sull'informativa della Guardia di Finanza che abbia fatto ricorso ad una verifica delle percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato e ricorrere anche all'accertamento induttivo dell'imponibile quando la contabilità imposta dalla legge sia stata tenuta irregolarmente (cfr. ex multis Sez. 3 del 18.12.2007- D'Amico) Anche l'accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari può, invero, rappresentare, "un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge, a condizione che il Giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in essi evidenziati, ma proceda a specifica autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti "aliunde" (cfr.Sez. 3 n.1904 del 21.12.1999, Zarbo;
conf. Sez. 3 20.10.1995 Perillo, che ha affermato che il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilità dell'imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull'informativa della G.d F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati mercato, che sull'accertamento induttivo dell'imponibile operato dall'ufficio finanziario quando la contabilità imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente. Ciò a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli 4 con quelli eventualmente acquisiti aliunde (Sez. 3, n. 1904 del 21/12/1999 - dep. 21/02/2000, Zarbo E, Rv. 215694). Quanto ai costi, questa Corte ha affermato che, in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez.3, n. 8700 del 16/01/2019,Rv.275856 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha offerto sul punto articolata motivazione (pag 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), basata sulla autonoma disamina, in termini positivi, delle risultanze dell'accertamento tributario effettuato tramite indagini bancarie i, sull'esame dell'ulteriore materiale probatorio acquisito in dibattimento, nonchè sulla compiuta valutazione delle deduzioni difensive, risultando, conseguentemente, accertato il superamento della soglia di punibilità; ha, poi, rimarcato che l'impossibilità di accertare l'esistenza di costi sostenuti per la produzione del reddito era conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 22 d . P.R. n. 600/1973; ha, infine, chiarito che, quanto alle somme versate sui conti di gestione della Gestioni differenziali s.r.I., società riconducibile all'imputato che ne era amministratore di fatto, erano state considerate, ai fini dell'accertamento dei redditi non dichiarati dall'imputato, solo quelle non qualificabili come ricavi dell'attività commerciale della società; in definitiva la valutazione della Corte di merito è stata basata non solo sugli esiti dell'accertamento bancario svolto dalla Tenenza della Guardia di Finanza, peraltro oggetto di specifica ed autonoma disamina, ma sul complessivo materiale probatorio acquisito in dibattimento. La motivazione è congrua, logica ed in linea con i principi suesposti e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 ("E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi e sanzioni amministrative a dette imposte di ammontare superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattivan è integrato, secondo la descrizione normativa, dal porre in essere una alienazione simulata (assumono rilevanza sia la simulazione assoluta, nella quale le parti non vogliono porre in essere alcun 5 trasferimento della proprietà del bene, quanto la simulazione relativa, sia oggettiva, concernente la causa negoziale o il corrispettivo, sia soggettiva, concernente l'identità di una delle parti) o dal compimento di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui (tale formula include ogni atto, giuridico o materiale, connotato da frode ed idoneo a rendere inefficace la riscossione coattiva;
l'atto fraudolento si sostanzia in un'operazione attraverso la quale un bene che fa ancora parte del patrimonio del debitore risulta in apparenza non farne più parte). In particolare per "atti fraudolenti", devono intendersi tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, dep. 02/07/2018, Auci, Rv. 273493; Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Rv. 252996; ) Per "atto fraudolento" deve perciò intendersi qualsiasi atto, connotato da una componente di artificio, ingannò o menzogna, che sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio - o comunque rendendo più difficoltosa - l'azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell'RI (Sez.3, n. 35983 del 17/09/2020,dep.16/12/2020,Rv.280372 01). Per costante enunciazione di questa Corte, il reato di sottrazione fraudolenta ha natura di pericolo nel senso della semplice idoneità della condotta a pregiudicare la attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria sicché esso è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio ex ante - l'attività recuperatoria della amministrazione e non presuppone come necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione coattiva in atto ma soltanto la preesistenza del debito al cui inadempimento è finalizzata;
neppure è necessaria la fondatezza della pretesa erariale (Sez. 3 n. 37178 del 30/09/2020, Rv.280449 - 01; Sez.3, n. 19989 del 10/01/2020, Rv.279290 - 01; Sez.3, n.39079 del 09/04/2013, Rv.256376; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771; Sez.3, n.35853 del 11/05/2016, Rv.267648; Sez.3, n.3011 del 05/07/2016, dep.20/01/2017,Rv.268797). Questa Corte ha affermato che il delitto in questione si consuma nel momento e nel luogo in cui venga posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento dell'obbligazione tributaria (Sez. 3, n.23986 del 05/05/2011, Pascone, Rv. 250646; Sez. 3,27/10/ 2010 n. 40481); tale principio si riferisce all'ipotesi in cui vi sia unicità dell'atto negoziale con il quale la parte aliena simulatamente i suoi beni e comunque pone in essere un atto di disposizione degli stessi al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 6 Diversamente è a dirsi nell'ipotesi di un'attività più complessa ed articolata sui propri o su altrui beni, idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È evidente che in tale seconda ipotesi la condotta si articola in un complesso di atti dispositivi o di diversa natura collegati tra loro, tutti finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo fraudolento. Il compimento di un unico atto di trasferimento, infatti, nella maggior parte dei casi può rivelarsi inidoneo al fine di sottrarre i beni che ne formano oggetto alle pretese del fisco, essendo gli stessi agevolmente recuperabili tramite l'azione revocatoria, posta in essere nei loro confronti dall'erario. Una pluralità di atti dispositivi rende invece più difficile l'individuazione del destinatario finale dei beni ed il loro recupero alle ragioni dell'erario. In tal caso, quindi, la fattispecie criminosa si caratterizza per la natura complessa della condotta, che si articola nella esecuzione di una pluralità di atti dispositivi o di diversa natura collegati tra loro, tutti finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo fraudolento, la cui consumazione si perfeziona con l'ultimo degli atti posti in essere (cfr., sia pure con riferimento ad una diversa ipotesi criminosa, Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino ed altri, Rv. 251192; conf. Sez. 1, 28/05/2010 n.23266, RV 247581). Trova, pertanto, applicazione il principio di diritto, secondo il quale il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è reato di pericolo eventualmente permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'adempimento dell'obbligazione tributaria (Sez.3, n. 37415 del 25/06/2012, dep. 27/09/2012, Rv. 253359 - 01, che ha affermato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è reato di pericolo eventualmente permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'adempimento dell'obbligazione tributaria;
Sez.3, n. 40561 del 04/04/2012, Rv. 253400 - 01, che ha precisato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si consuma con il perfezionamento dell'alienazione simulata o dell'operazione fraudolenta sui propri o sugli altrui beni). Tale principio è stato ribadito da ultimo da Sez. 3 n. 28457 del 28/04/2021, Rv. 281594 - 01; si è osservato, in particolare, che il delitto in esame può manifestarsi anche attraverso una pluralità di condotte, tutte realizzate allo scopo di depauperare il patrimonio del soggetto debitore verso l'erario e in tal caso per individuare il momento di consumazione del reato, in una logica di evidente anticipazione della soglia del disvalore penale, strettamente legata, appunto, al mero pericolo, occorre farsi riferimento al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco (Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, dep. 31/08/2016, Calvi, Rv. 267648); l'inizio della consumazione è 7 rilevante per la determinazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. (secondo cui "se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione"), mentre, per la cessazione della consumazione, termine da cui, invece, inizia a decorrere il termine di prescrizione, a norma dell'art. 158, comma 1, cod. pen. (il quale stabilisce che detto termine decorre "per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza") diviene rilevante l'ultimo atto diretto ad eludere le pretese dell'RI. Ciò posto, la condotta integrante il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, posta in essere in concorso dagli imputati, si è concretizzata nella esecuzione di una pluralità di atti dispositivi o di diversa natura collegati tra loro, tutti finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo fraudolento e, cioè, l'apparente depauperamento del patrimonio immobiliare del soggetto debitore verso l'RI, al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
risulta evidente la finalizzazione dello scopo fraudolento, realizzato attraverso singoli atti tutti idonei a mettere in pericolo l'adempimento dell'obbligazione tributaria. In particolare, i Giudici di merito hanno ravvisato lo stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione nella complessa operazione posta in essere dagli imputati, con i seguenti atti: costituzione di un fondo patrimoniale da parte di SC MA e IS MA EV (condotta posta in essere nel corso della prima verifica fiscale a carico dei NI SC/IS, eseguita dal 19.2.2008 al 18.11.2008 dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Chiavari, che accertava, a carico dei predetti, violazioni penali e tributarie per omessa dichiarazione di componenti positivi dei redditi ) avente ad oggetto il patrimonio immobiliare dei predetti, che veniva gravato da vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, atto idoneo a rendere più difficoltosa l'azione di recupero dei beni, tanto che l'Agenzia delle Entrate era costretta a proporre azione revocatoria nei confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale); successiva conclusione di due contratti preliminari di vendita, aventi ad oggetto gli immobili già confluiti del fondo patrimoniale, stipulati con atti notarili del 16.10.2012 - nelle more della definizione dell'azione revocatoria proposta dall'Agenzia delle Entrate -, tra i NI SC/IS e la CA IA s.r.I ( società neocostituita e priva di adeguate risorse economiche, della quale era amministratore unico TR EV, figlia di IS MA EV, circostanze che unitamente al fatto che nei preliminari si dava atto che la caparra confirmatoria era stata già versata prima della sottoscrizione del contratto, inducevano a ritenere che la stessa non fosse stata in realtà versata, profilandosi anche la simulazione relativa dell'atto negoziale); proposizione da parte dellia promissaria acquirente di azione 8 ex art. 2932 cod.civ, con atto giudiziario del 30.9.2015, al fine di ottenere il trasferimento della proprietà dei beni oggetto dei contratti preliminari (a mezzo di sentenza costitutiva, e, quindi, a mezzo di provvedimento giudiziale in luogo della formale manifestazione di volontà da parte dei NI SC/IS). Risulta evidente, in considerazioni della peculiarità e concatenazione temporale dei singoli atti posti in essere, realizzati tutti in ambito familiare e connessi sempre ad atti dell'RI volti alla tutela della pretesa fiscale, la complessa ed artificiosa operazione posta in essere dagli imputati, finalizzata a sottrarre fittiziamente ed in maniera progressiva all'RI il patrimonio immobiliare dei contribuenti-debitori e ad impedire e, comunque, a rendere più difficoltoso l'adempimento dell'obbligazione tributaria. Ai fini della configurazione del reato, pertanto, non assume rilevanza il singolo atto, bensì il complesso unitariamente considerato di quelli che risultano finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo. La Corte territoriale ha, quindi, correttamente valutato, quale ultimo atto diretto ad eludere le pretese dell'RI quello costituito dall'azione giudiziaria finalizzata al definitivo trasferimento della proprietà dei beni facenti parti del patrimonio immobiliare dei contribuenti-debiltori ad una società di capitali, certamente idonea - secondo un giudizio ex ante - a pregiudicare l'attività recuperatoria della amministrazione, restando irrilevante che l'azione non veniva più coltivata dalle parti. Conseguentemente, risulta corretta anche la rilevata infondatezza della richiesta di dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, in considerazione del fatto che essendo cessata la consumazione con l'ultimo degli atti posti in essere (30.9.2015), alla data della decisione impugnata (02.11.2022) non era ancora decorso il termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei. 3. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Va osservato che costituisce ius receptum il principio secondo il quale la motivazione della sentenza di appello riformatrice della pronuncia di primo grado si caratterizza per un obbligo giustificativo ulteriore, rispetto a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà, enucleabile dal testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Le diverse pronunce sul tema fanno ricorso alla locuzione "motivazione rafforzata", che denota il più intenso obbligo di diligenza richiesto al giudice di secondo grado, che deve farsi carico di confutare, specificamente, i principali argomenti addotti dal primo giudice, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza od incoerenza (Sez. U. 12.7.2005, n. 33748, Marinino, Rv. 231679; cfr. Sez. feriale, n. 53562 dell'11/09/2014, Rv. 261541; Sez. 5 n. 35762 del 05/05/2008, Rv. 241169). 9 Il giudice di appello, quindi, non può limitarsi ad una motivazione,- pur conforme ai canoni della logica e dell'intrinseca coerenza- che dia plausibile giustificazione dell'alternativa lettura delle emergenze processuali, ma deve anche spiegare perché non possano essere condivisi gli argomenti addotti in prime cure a sostegno della pronuncia assolutoria, con argomentazioni dotate di una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio ( tra le altre, Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012 dep 2013, Berlingieri, Rv.254725; Sez.5, n.54300 del 14/09/2017, Rv.272082.) Nella specie, la Corte territoriale, nel ribaltare la precedente valutazione negativa operata dal Tribunale, si è adeguatamente confrontata con le argomentazioni di segno contrario esposte nella decisione di primo grado, confutando la diversa valutazione del Tribunale, con un percorso motivazionale congruo e privo di vizi logici (pag 7 e 8 della sentenza impugnata). In particolare, a fronte delle argomentazioni del primo giudice che aveva escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo limitandosi ad osservare che la TR era piuttosto giovane all'epoca dei fatti ed estranea al mondo della contabilità senza ancorare tale ultima affermazione a specifiche emergenze fattuali, la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato specifici elementi fattuali, emergenti dalle risultanze istruttorie, i quali consentivano di ritenere che la TR, a dispetto della giovane età, non era estranea alle attività commerciali degli imputati ma, anzi essendo emerso che la predetta partecipava attivamente all'attività di gestione societaria, dove conseguentemente desumersi che ella non era certo estranea al mondo della contabilità; i Giudici di appello, infatti, hanno rimarcato che la TR non era solo amministratore della "CA IA s.r.l.", - società neocostituita e promissaria acquirente dei beni dei NI SC/Francisici -, ma era anche legale rappresentante della "Gestioni differenziali s.r.I", alla cui gestione provvedeva personalmente, unitamente a SC e IS (sul punto vengono richiamate le dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti della predetta società, LA HE e DI AO, le quali riferivano che gli incassi venivano consegnati anche alla TR e che ella si occupava degli ordini ai fornitori e della partecipazione alle aste); i Giudici di appello hanno, poi, evidenziato ulteriori elementi di fatto, ( legame di parentela tra la Traveso ed promittenti venditori;
entità del prezzo di vendita pattuito nei contratti preliminari del 16.10.2012 e raffronto con le condizioni economiche della società promissaria acquirente ), i quali, complessivamente valutati unitamente alla circostanza che la TR, come detto, partecipava attivamente alla gestione delle attività commerciali degli altri coimputati, consentivano di ritenere che la 10 stessa, avesse partecipato volontariamente e consapevolmente alla operazione finalizzata alla sottrazione degli immobili all'esecuzione erariale. La Corte territoriale, dunque, nel ribaltare la decisione del Giudice di primo grado, si è compiutamente diffusa, esponendo, in aderenza alle risultanze istruttorie ed in maniera puntuale e persuasiva, le ragioni delle difformi conclusioni assunte. Va, inoltre, rimarcato che l'accertamento del dolo, quale prova della coscienza e volontà del fatto, costituisce un accertamento di fatto volto a conoscere e ricostruire il fatto storico e deve fondarsi sulla considerazione di tutte le circostanze esteriori dello stesso. Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte territoriale a fondamento dell'accertamento dell'elemento psicologico ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti, e si connota, come detto, adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. La doglianza proposta, peraltro formulata anche in termini generici in quanto non supportata dalla indicazione di specifici elementi probatori non valutati o diversamente valutati, è, quindi, manifestamente infondata. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, dandosi atto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a nonna dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci;
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga;
Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale;
Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/06/2023