CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2023, n. 39849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39849 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU IA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, LUIGI ORSI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39849 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 17/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/10/2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste ha respinto l'incidente di esecuzione avverso l'ordinanza del 17/11/2020 del medesimo giudice dell'esecuzione, e per l'effetto ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a AR CI con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del GUP del Tribunale di Monza in data 24/11/2015 e con sentenza del Tribunale di Trieste del 22/1/2019. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. Luciano Bason, deducendo violazione di legge penale e processuale nonché carenza di motivazione, con riguardo al difetto delle notifiche alla CI del procedimento di revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen. Invero, in atti non risultava esservi alcuna elezione di domicilio da parte dell'interessata, mentre le notifiche erano state effettuate presso l'avv. Mongiu, quale difensore domiciliatario. Tale indicazione - contenuta nella richiesta di revoca dei benefici avanzata dal Pubblico ministero - derivava dal processo di cognizione svoltosi a Monza, ma non si sarebbe potuta utilizzare nel procedi- mento di esecuzione, essendo l'elezione di domicilio limitata alla fase per cui è stata effettuata. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta in cui chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la doglianza qui avanzata in ordine alla nullità delle notifiche effettuate alla condannata CI non era stata proposta nel corso dell'udienza camerale del 28 luglio 2020 ove era presente il difensore della condannata. Con memoria del 1°/3/2023, trasmessa digitalmente, il difensore della CI ha ribadito le argomentazioni del ricorso ed ha confutato la requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Come ha rilevato il Procuratore generale, e come risulta anche dall'incipit dell'impugnata ordinanza, all'udienza camerale di trattazione dell'incidente di esecuzione era presente il difensore della condannata, il quale non ha eccepito alcunché in ordine alla irregolarità delle notificazioni al precedente difensore, designato per la fase di cognizione. Invero, trattandosi di una nullità a regime intermedio soggetta al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 35910 del 14/09/2021, Mazzella, Rv. 281885), 2 si è verificata la sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. determinata dalla comparizione della parte interessata, senza alcuna riserva o rilievo in ordine alla irregolarità delle notificazioni. 2. Resta fermo, in termini generali, il principio per cui la determinazione del domicilio dichiarato o eletto opera solo nel giudizio di cognizione sino alla conclusione irrevocabile dello stesso e non si estende al giudizio di esecuzione, in quanto l'espressione contenuta nell'art. 164 cod. proc. pen. - secondo cui la determinazione del domicilio ai fini delle notificazioni è valida "per ogni stato e grado del procedimento" - non può ritenersi idonea a ricomprendere la fase esecutiva e gli autonomi procedimenti che in essa possono essere instaurati (Sez. 1, n. 31589 del 23/06/2004, Salvatore, Rv. 229851; Sez. 3, n. 14930 del 11/02/2009, Amato, Rv. 243385; Sez. 3, n. 22778 del 11/04/2018, Scicolone, Rv. 273154). 3. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della CI al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Procuratore generale, LUIGI ORSI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39849 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 17/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/10/2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste ha respinto l'incidente di esecuzione avverso l'ordinanza del 17/11/2020 del medesimo giudice dell'esecuzione, e per l'effetto ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a AR CI con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del GUP del Tribunale di Monza in data 24/11/2015 e con sentenza del Tribunale di Trieste del 22/1/2019. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. Luciano Bason, deducendo violazione di legge penale e processuale nonché carenza di motivazione, con riguardo al difetto delle notifiche alla CI del procedimento di revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen. Invero, in atti non risultava esservi alcuna elezione di domicilio da parte dell'interessata, mentre le notifiche erano state effettuate presso l'avv. Mongiu, quale difensore domiciliatario. Tale indicazione - contenuta nella richiesta di revoca dei benefici avanzata dal Pubblico ministero - derivava dal processo di cognizione svoltosi a Monza, ma non si sarebbe potuta utilizzare nel procedi- mento di esecuzione, essendo l'elezione di domicilio limitata alla fase per cui è stata effettuata. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta in cui chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la doglianza qui avanzata in ordine alla nullità delle notifiche effettuate alla condannata CI non era stata proposta nel corso dell'udienza camerale del 28 luglio 2020 ove era presente il difensore della condannata. Con memoria del 1°/3/2023, trasmessa digitalmente, il difensore della CI ha ribadito le argomentazioni del ricorso ed ha confutato la requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Come ha rilevato il Procuratore generale, e come risulta anche dall'incipit dell'impugnata ordinanza, all'udienza camerale di trattazione dell'incidente di esecuzione era presente il difensore della condannata, il quale non ha eccepito alcunché in ordine alla irregolarità delle notificazioni al precedente difensore, designato per la fase di cognizione. Invero, trattandosi di una nullità a regime intermedio soggetta al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 35910 del 14/09/2021, Mazzella, Rv. 281885), 2 si è verificata la sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. determinata dalla comparizione della parte interessata, senza alcuna riserva o rilievo in ordine alla irregolarità delle notificazioni. 2. Resta fermo, in termini generali, il principio per cui la determinazione del domicilio dichiarato o eletto opera solo nel giudizio di cognizione sino alla conclusione irrevocabile dello stesso e non si estende al giudizio di esecuzione, in quanto l'espressione contenuta nell'art. 164 cod. proc. pen. - secondo cui la determinazione del domicilio ai fini delle notificazioni è valida "per ogni stato e grado del procedimento" - non può ritenersi idonea a ricomprendere la fase esecutiva e gli autonomi procedimenti che in essa possono essere instaurati (Sez. 1, n. 31589 del 23/06/2004, Salvatore, Rv. 229851; Sez. 3, n. 14930 del 11/02/2009, Amato, Rv. 243385; Sez. 3, n. 22778 del 11/04/2018, Scicolone, Rv. 273154). 3. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della CI al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente