CASS
Sentenza 29 settembre 2023
Sentenza 29 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2023, n. 39543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39543 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IG MA DE nato a [...] il [...] NI NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 39543 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19.9.2022, la Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, ha confermato la condanna di RT SI e MA ES GN per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione e cessione a NE UL di sostanze stupefacenti (fatti risalenti al 2017). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando quanto segue: i) Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti;
il) vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; iii) vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, deducendo motivi reiterativi che delineano non consentite censure di merito. 4.1. Il primo motivo pretende di ottenere una rilettura del compendio indiziario, pacificamente non consentita in questa sede, in relazione all'asserita inattendibilità delle dichiarazioni del soggetto acquirente (UL), per contro adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha avuto modo di valutarne l'intrinseca logicità e credibilità, anche tenuto conto dell'ambito temporale della contestazione. In sostanza - opina legittimamente la Corte pugliese - lo UL aveva ricordato solo in un secondo momento il SI perché questi, dopo avergli venduto, in alcune circostanze, sostanze stupefacenti, il 14.2.2017 era stato posto agli arresti domiciliari ed aveva interrotto la sua attività, per cui il teste non aveva più avuto alcun rapporto con lui. Peraltro, la difesa non può dolersi della delimitazione dell'attività di spaccio operata dai giudicanti nei confronti del SI, come risalente al primo sequestro intervenuto nei confronti di UL (il 21.1.2017), e non riferita ad epoche precedenti, trattandosi certamente di deduzione in favor rei. 4.2. Quanto al secondo motivo, nessun vizio motivazionale appare riscontrabile in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., diniego logicamente giustificato in funzione della natura 2 It"Ppesidénté del contributo dei ricorrenti all'attività illecita, ritenuto non marginale, avendo entrambi partecipato materialmente all'attività di cessione dello stupefacente. 4.3. Quanto al terzo motivo, la difesa del SI reitera una censura su cui la Corte di appello ha già adeguatamente motivato, rilevando il ruolo non marginale del prevenuto nell'illecita attività e la gravità del fatto complessivamente valutato, sintomo di significativa capacità a delinquere;
elementi ritenuti logicamente incompatibili con la concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. 5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 39543 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19.9.2022, la Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, ha confermato la condanna di RT SI e MA ES GN per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione e cessione a NE UL di sostanze stupefacenti (fatti risalenti al 2017). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando quanto segue: i) Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti;
il) vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; iii) vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, deducendo motivi reiterativi che delineano non consentite censure di merito. 4.1. Il primo motivo pretende di ottenere una rilettura del compendio indiziario, pacificamente non consentita in questa sede, in relazione all'asserita inattendibilità delle dichiarazioni del soggetto acquirente (UL), per contro adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha avuto modo di valutarne l'intrinseca logicità e credibilità, anche tenuto conto dell'ambito temporale della contestazione. In sostanza - opina legittimamente la Corte pugliese - lo UL aveva ricordato solo in un secondo momento il SI perché questi, dopo avergli venduto, in alcune circostanze, sostanze stupefacenti, il 14.2.2017 era stato posto agli arresti domiciliari ed aveva interrotto la sua attività, per cui il teste non aveva più avuto alcun rapporto con lui. Peraltro, la difesa non può dolersi della delimitazione dell'attività di spaccio operata dai giudicanti nei confronti del SI, come risalente al primo sequestro intervenuto nei confronti di UL (il 21.1.2017), e non riferita ad epoche precedenti, trattandosi certamente di deduzione in favor rei. 4.2. Quanto al secondo motivo, nessun vizio motivazionale appare riscontrabile in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., diniego logicamente giustificato in funzione della natura 2 It"Ppesidénté del contributo dei ricorrenti all'attività illecita, ritenuto non marginale, avendo entrambi partecipato materialmente all'attività di cessione dello stupefacente. 4.3. Quanto al terzo motivo, la difesa del SI reitera una censura su cui la Corte di appello ha già adeguatamente motivato, rilevando il ruolo non marginale del prevenuto nell'illecita attività e la gravità del fatto complessivamente valutato, sintomo di significativa capacità a delinquere;
elementi ritenuti logicamente incompatibili con la concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. 5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore