Sentenza 11 febbraio 2003
Commentario • 1
- 1. Il mobbing verticaleRedazione · https://www.diritto.it/ · 20 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 1 Z / A 4 / R 6 T 2 S . I A I .R G E REPUBBLICA ITALIANA P R . P D A . T A E U D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D B Y E I T R N T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E Oggetto S A E TRIBUTARIA02 022/03 Tributaria IRPEF- Composta da g.r Magi rati: Dott. Bruno SACCUCCI R.G.N. 3242/00 Cron.4598 Consigliere Dott. Enrico PAPA Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud.13/06/02 - Consigliere- Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: MA GI, MA EA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COLINI, difesi dall'avvocato MAURO ROSATI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, OC RI IA;
intimati avversO la sentenza n. 83/99 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 2002 24/07/99; 2678 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROSATI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per 1 accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo OC MA IA, RI IA e RI AN, nella qualità di eredi del contribuente RI IA, hanno impugnato l'avviso di accertamento per l'anno 1989 emesso sulla base dei coefficienti presuntivi di reddito. La Commissione di primo grado ha rigettato il ricorso ed ha dichiarato non dovute le pene pecuniarie. La Commissione Regionale ha accolto parzialmente l'appello ed ha ridotto del 50% le maggiori imposte accertate dall'ufficio. Hanno proposto ricorso RI IA e RI AN deducendo un unico motivo. Il Ministero non ha svolto attività difensive in questa fase del giudizio. La Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di OC MA IA. Motivi della decisione I ricorrenti con l'unico motivo hanno dedotto erroneità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia sul presupposto che la Commissione Regionale, dopo avere premesso che i contribuenti hanno assolto all'onere probatorio relativo alla realizzazione di ricavi al di sotto di quelli accertati, e dopo avere parlato di una sentenza definitiva di annullamento dell'accertamento Iva per lo stesso periodo, avrebbe dovuto accogliere totalmente l'appello e non fermarsi alla riduzione del 50%. Hanno aggiunto che anche se le norme dettate in tema di Iva sono diverse rispetto a quelle dettate per le Imposte sui redditi, resta il fatto che se non sono state accertate omesse fatturazioni relative al 1989 rilevanti ai fini Iva, non si può dare valenza a presunti ricavi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Gym HO Ritiene la Corte che la doglianza è fondata poiché la sentenza impugnata, che non ha sul punto più importante una motivazione sufficiente, è anche contraddittoria con le premesse poste all'inizio della motivazione. E infatti, il giudice di appello ha fatto riferimento alla "copiosa" documentazione prodotta dai contribuenti, ha evidenziato come siano stati realizzati ricavi "molto al di sotto" di quelli accertati, ha richiamato una decisione di annullamento dell'accertamento Iva per lo stesso anno pronunziata dalla Sezione I della stessa Commissione Regionale, ma ha poi ridotto, con una decisione equitativa, senza l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto legittimanti una tale decisione, del 50% il reddito accertato. In tale contesto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Regionale per una nuova valutazione e decisione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Regionale dell'Abruzzo anche per le spese. Così deciso in Roma il 13.6.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Bruno Sacqucci ло IL CANCELLIERE Just C NA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 FFB. 2003 JL CANCELLIERE C NA AS MAGISTRAZIONE WI NDPE. 26/4/1986 12 . N.
5 - MATERIA TRIBUTARIA