Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2005, n. 42351
CASS
Sentenza 9 novembre 2005

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L'accoglimento da parte della Corte d'appello di una istanza di ricusazione non comporta l'inefficacia di tutti gli atti del giudizio, ma solo di quelli compiuti dall'emissione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione in poi,i cui effetti si producono dunque "ex nunc" e non "ex tunc", in conformità a quanto previsto dall'art. 42, comma secondo cod. proc. pen., che disciplina le modalità di conservazione dell'efficacia degli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'avvenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare in favore del ricorrente in ragione della dichiarata efficacia di un provvedimento di sospensione dei termini della stessa, in quanto non colpito dagli effetti del provvedimento di ricusazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2005, n. 42351
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42351
    Data del deposito : 9 novembre 2005

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