Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, anche la normativa di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, conferma che l'impianto di depurazione comunale deve essere autorizzato, che deve rispettare determinati valori limite delle emissioni, che esso è equiparato ad un impianto industriale. (Cfr. Cass. Sez. III 1 ottobre 1999 n. 11273 in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/1999, n. 11301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11301 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
DR. RENATO ACQUARONE PRESIDENTE del 25.6.1999
DR. VINCENZO ACCATTATIS CONSIGLIERE SENTENZA
DR. PIERLUIGI ONORATO CONSIGLIERE N.2478
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore REGISTRO GENERALE
DR. AN NOVARESE CONSIGLIERE N.45639/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RA AN n. a Torino l'11.3.35 ivi res. Via Misericordia 1 contro la sentenza del Pretore di Ivrea, Sezione Distaccata di Strambino, 23.6.98 che lo condannava alla pena di lit. 20 milioni di ammenda per il reato di cui all'art. 21, comma 3 e 4 della Legge n. 319.76 e succ. modd., perché agendo in qualità di sindaco, titolare della pubblica fognatura, consentiva, ovvero non impediva che le acque in uscita dall'impianto di depurazione della pubblica fognatura si immettessero nel corpo ricettore costituito dal torrente "Malesina" superando i valori parametrali di accettabilità relativamente alle sostanze di cui all'allegato 2 tabella 2.IV alla LRP n. 13.90;
nonché il limite di accettabilità dell'elemento zinco (2,2 mg\1 contro 0,5 mg\1).
Accertato in S. Giusto Canavese il 29.3.95.
Udita la relazione del Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica Dr. Eduardo Scardaccione il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. FE PE veniva citato a giudizio dinanzi al Pretore di Ivrea per rispondere di diversi reati contravvenzionali, tutti inerenti alla gestione del depuratore. Il prevenuto veniva condannato per il solo reato indicato in epigrafe. Si trattava del superamento dei limiti tabellari quanto a COD, zinco, materiali sedimentabili, azoto ammoniacale e tensioattivi. Il fatto veniva accertato mediante prelievi in entrata ed in uscita effettuati tra le ore 9,45 e le ore 13,45 del giorno considerato. Il giudice riteneva che un depuratore comunale era insediamento produttivo e che correttamente era stato imputato il sindaco, quale soggetto deputato a porre in essere gli atti necessari a garantire il rispetto della legge. La responsabilità valeva quanto meno a titolo di colpa. Non risultava alcuna delega di poteri nella specie mentre risultava che il sindaco non aveva disposto una seria verifica del depuratore, onde accertare se il medesimo fosse idoneo ad eliminare tutti gli inquinanti presenti nelle acque di scarico.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo due motivi. Con il primo motivo del ricorso, egli deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, degli artt. 42 e 43 CP. Esso imputato aveva riconosciuto la materialità del fatto, ma aveva contestato la responsabilità, perché il depuratore era stato costruito onde effettuare la sola depurazione biologica delle acque e non aveva un comparto chimico-fisico idoneo ad abbattere le concentrazioni di zinco. Trattavasi di carenza strutturale del depuratore, tale che il sindaco "pro tempore" non aveva alcuna possibilità di impedire l'evento ne' disponeva dei fondi adeguati per ottenere la completa depurazione delle acque in parola. Nella specie, il Comune di S. Giusto aveva richiesto al consorzio AIAS di Rivarolo Canavese di allacciarsi al depuratore dotato di comparto chimico- fisico;
detto consorzio aveva assentito, ma in oggi non erano stati erogati dalle autorità centrali i necessari finanziamenti.
3. Il prevenuto, alla luce della considerazione precedono, riteneva insussistente il fatto-reato, non essendo ravvisabile una mancanza di attivazione da parte del sindaco ne' la possibilità di impedire l'evento.
4. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 comma 3 CPP, nella parte in cui sottopone il regime dell'impugnazione non alla legge, ma all'applicazione della pena in concreto determinata dal giudice. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente all'esame dei singoli motivi del ricorso, questa Corte deve porsi, anche di ufficio, il problema dell'incidenza del Decreto legislativo 11.5.99 n. 152, entrato in vigore nelle more del processo.
6. Ai fini che qui interessano, occorre avere riguardo alle seguenti norme.
Art. 28 comma 2: manda alle ragioni di definire i valori di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, delle sostanze inquinanti;
per le sostanze indicate nelle tabelle 1, 2, 5, e 3\a dell'allegato 5, le regioni non possono stabilire valori-limite meno restrittivi di quelli fissati nel medesimo all. 5.
Art. 54 comma 1: salvo che il fatto costituisca reato, prevede una sanzione amministrativa a carico di chi effettua uno scarico violando i limiti tabellari di cui all'allegato 5 ovvero i limiti stabiliti dalle regioni. La sanzione è applicata dalla regione (art. 56). Per i procedimenti pendenti, è prevista la trasmissione degli atti una volta pronunciata sentenza di proscioglimento. Contro l'ordinanza- ingiunzione, è possibile proporre opposizione a sensi della Legge n. 689.61.
Art. 59: commina sanzioni penali a chi apre o mantiene nuovi scarichi senza autorizzazione, per chi non osserva il divieto di aumento anche temporaneo delle emissioni inquinanti, per chi scarica sostanze pericolose oltre i limiti tabellari. In particolare, il comma 5, per lo scarico o l'immissione occasionale di acque reflue industriali, che superano i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome, prevede l'arresto e l'ammenda, con un inasprimento se sono superati i limiti delle sostanze indicate nella tabella 3a dell'allegato 5. 7. Fino a questo punto, la normativa sopravvenuta non appare favorevole all'imputato, perché conferma che anche un impianto di depurazione comunale deve essere autorizzato, che deve rispettare determinati valori limite delle emissioni, che esso è equiparato ad un impianto industriale.
8. Il Dlv. n. 152.99 cit. contiene peraltro una norma di favore per il sindaco, odierno imputato;
infatti al comma 6 viene disposto: "Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di depurazione che, per dolo o per 'grave negligenza', nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma."
9. Le sanzioni penali si applicano, nella fattispecie in discussione, solo in caso di dolo o di negligenza grave, da ritenersi equivalente alla colpa grave. Escluso dalla sentenza di merito il dolo, occorre esaminare se siano ravvisabili gli estremi della colpa grave e, in caso negativo, se occorra pronunciare annullamento con o senza rinvio.
10. Dal testo della sentenza di merito, appare evidente non solo che non sussistono i presupposti della colpa "grave", ma che il giudice ha ritenuto esistere una colpa lieve. Infatti ha concesso le attenuanti generiche, ha applicato il minimo della pena pecuniaria, ha ravvisato la colpa del FE nel non avere proceduto ad una verifica dell'idoneità dell'impianto, eventualmente imponendo agli utenti di non scaricare sostanze non eliminabili mediante il processo di depurazione in atto, in attesa di provvedimenti tali da assicurare anche il disinquinamento chimico e non solo quello biologico. 11. A sensi dell'art. 620 lett. 'l' CPP, il rinvio risulta superfluo e questa Corte, pronunciato l'annullamento senza rinvio versandosi in una ipotesi di colpa indubitabilmente "non grave", può dare i necessari provvedimenti, che consistono nella trasmissione degli atti alla Regione Piemonte, competente ad applicare l'eventuale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 54 del ridetto Dlv. n. 152.99.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è
più previsto dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi gli atti alla Regione Piemonte. Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 1999