Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
! Aula 'A' IN02 9 27 /0 3 REP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente MERCURIO R.G.N. 16491/00 Dott. Ettore Cron. 6660 - Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Rel. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. - Consigliere- Ud. 29/11/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DR VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO M. DE BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLAI.N.P.S. PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 4947 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 15984/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/09/99 R.G.N. 26984/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. -2- R.G. 16491/00 Svolgimento del processo Con sentenza del 1° settembre 1999, il Tribunale di Roma, pronunciando (fra l'altro) sull'appello principale dell'INPS e incidentale di US AN, riformava parzialmente (relativamente a tali soggetti) la decisione di primo grado, condannando l'Istituto a versare al US la somma di lire 3.831.590 (di cui £ 339.795 per interessi ed il resto per rivalutazione monetaria), "oltre accessori come già riconosciuti dalla sentenza gravata. Rigettando l'appello incidentale del US, titolare di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo dei contributi INPS con quelli versati presso l'organismo assicuratore iugoslavo, riteneva (come già la sentenza appellata) che interessi e rivalutazione, sul trattamento pensionistico tardivamente erogato, dovessero decorrere dal compimento di centoventi giorni dalla data non di presentazione della domanda all'ente assicuratore estero ma di effettiva ricezione della stessa da parte dell'INPS. In accoglimento della corrispondente censura dell'Istituto, riduceva però l'importo a carico dello stesso alla somma suindicata, detraendo dalla maggior somma (£ 3.259.710) liquidata dal Pretore per interessi l'importo di £ 2.919.915 a tale titolo già corrisposto al pensionato. Il US ha proposto ricorso per cassazione (articolato in due motivi). L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 156/1991, nonché 47 -4° comma- del D.P.R. 30/04/1970 n° 639 e dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n° 533, dell'art. 1219 c.c., e dell'art. 16 -6° comma- della legge 30/12/1991 n° 412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14/11/1957, ratificata con legge 11/06/1960 n° 885, e, Fly 3 segnatamente, agli artt.
2 -paragrafi 1 e 2-, 31 -paragrafo 1°-, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo Amministrativo del 10/10/1958 (artt. 19-paragrafi 1, 3, 4 e 5-, 29 e 30)”. In particolare, il ricorrente rileva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la decorrenza degli accessori del credito previdenziale, compiutosi lo spatium deliberandi di centoventi dalla domanda amministrativa, indipendentemente dalla colpa del soggetto obbligato. Osserva che da tutta la normativa della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dell'Accordo amministrativo dell'anno successivo si ricava il principio dell'equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'ente assicuratore estero o italiano. Sostiene che solo l'art. 17 (recte, art. 3, c.17) della legge n. 335 del 1995-dal Tribunale ritenuto non retroattivo e tuttavia esplicitazione di un principio già esistente-ha innovato nella materia, disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la norma contraria. Con il secondo motivo-denunciandosi, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione-si lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dal pensionato. In tal modo il giudice d'appello sarebbe incorso in un duplice errore: in primo luogo, non tenendo conto che l'INPS non aveva prodotto alcun documento ufficiale comprovante la data di ricevimento della domanda;
in secondo luogo, addossando al pensionato l'onere di provare un fatto impeditivo o modificativo del proprio diritto, che gravava invece sull'Istituto previdenziale. Va premesso che la non precisa esposizione dello svolgimento della vicenda processuale (in particolare, il ricorrente suppone che sulla questione della decorrenza della la sentenza di primo grado gli sia stata favorevole ed ignora sia la censura dell'INPS morax concernente l'avvenuto pagamento degli interessi sia l'appello incidentale da lui stesso Fly 4 proposto) non comporta l'inammissibilità del ricorso;
in quanto tali inesattezze non impediscono l'individuazione del “thema decidendum” e non escludono la pertinenza delle censure proposte con il primo motivo in ordine alla questione predetta, che il Tribunale, sia pure a conferma (sul punto) della decisione di primo grado, ha effettivamente deciso in senso sfavorevole al US. Esaminando quindi il primo motivo di ricorso, il Collegio deve rilevarne la fondatezza. La tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali non possa prescindere dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, è erronea, ed in contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732, 2 marzo 1998 n. 2280, 14 agosto 1999 n. 8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n. 13386, 14 dicembre 2000 n. 15776 ed 11 aprile 2001 n.5439). Invero, con la citata pronuncia, il Giudice delle leggi, sul rilievo dell'irragionevole disparità di trattamento dei crediti previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adeguare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) degli accessori predetti, con la sola differenza della fissazione del cd. spatium deliberandi. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la necessità della colpa dell'ente previdenziale, cade, evidentemente, il principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'INPS, non essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai sensi della stessa sentenza costituzionale sopra indicata non costituisce di per sé argomento sufficiente per risolvere la Fly 5 questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero. Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso della medesima questione, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n.855 e, dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n.335. La prima di tali norme prevede che le domande (nonché dichiarazioni, ricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi entro un determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti saranno considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo deve trasmettere senza indugio tale domanda all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. Da tale norma, nonché dall'art. 30, secondo comma, dell'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato."), risulta, quindi, che la presentazione della domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente di darne pronta comunicazione all'altro conseguenze che investono la responsabilità dell'ente previdenziale straniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato. La seconda di détte norme (art. 3, comma 17, della legge n.335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n.412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n.241, dal ricevimento della Fly 6 domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. E' quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, se il Legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione delle domande amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola non fosse contenuta nella disciplina previgente e che questa ricollegase le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della domanda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano. In linea con precedenti decisioni su controversie dall'identica problematica (v. Cass. n.13386/2000, n.15776/2000 e 5439/2001 già citate), il primo motivo di ricorso, attesa la fondatezza delle censure con esso proposte, deve quindi essere accolto. Il secondo motivo rimane manifestamente assorbito e tale rilievo precede la verifica della sua eventuale inammissibilità siccome attinente a questione estranea al giudizio di secondo grado. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., essendo a tal fine necessari accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla determinazione della somma spettante). Accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, l'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Feg 7 Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero (salva ovviamente la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi per i ratei maturati posteriormente al compimento dello “spatium deliberandi" anzidetto). Allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di Roma (Sezione lavoro), è altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese- alla Corte d'appello di Roma. Così deciso, in Roma, il 29 novembre 2002 ris трис Florinets befindlivello Il Cons. Est. Il Presidente Cu ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria joggi, 26 FEB. wa 535 IL CANCELLARE 0 08