Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6522 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA Im nome del Popolo Italiano 06-522 /02 La Corte Suprema di Cassazione Sezione La to Lavoro. composta dai seguer R.G.n. 18987/1999 Presidente dr. Vincenzo Trezza Cron. 18598 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere Ud. 15.02.2002. dr. Natale Capitanio Consiglieredr. Giovanni Amoroso ha promunziato la seguente SENTENZA филь sul ricorso proposto da: LI ER, res. in Sarmato (PC), domici- liato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Fezzi e Lorenzo Franceschinis in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrente 718 CON TRO Ferrovie dello Stato s.p.a. Società di Trasporti e - Servizi per Azioni - in persona del suo procuratore spe- F ciale, avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferi- tigli dall'Amministratore Delegato della Società con - 1 - procura notar Paolo Castellini, 23 febbraio 1999, rep. 56911, registrata il 5 marzo 1999, rappresentata e di- fesa dall'avv. prof. Nicola Corbo ed elettivamente domi- ciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla via Sesto Rufo n, 23, come da procura speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 25 febbraio - 30 aprile 1999, n. 4424/1999, n. 688/98 R.G. Lavoro;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere рив Donato Figurelli nella pubblica udienza del 15 febbraio 2002; udito l'avv. Edmondo Zappacosta per delega dell'avv. Nicola Corbo per la resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Genera- le dr. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 1 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 24 giugno 1997 il signor ER GL esponeva al Prettore di Milano, in funzione di giudice del lavoro: di essere dipendente delle F.S., inquadrato come Segretario Tecnico di 7mo livello;
di aver sempre svolto attività di gestione del patrimonio immobiliare F.S., anche in distacco presso la controllata Metropolis s.p.a.; di essere stato, dal maggio 95, chiamato a svolgere tale attività presso una nuova struttura ferroviaria chiamata Divisione Servizi di Stazione, Nucleo di Milano, che si oc- cupava della gestione e della manutenzione degli edifici delle stazioni ferroviarie ed aree contigue per tutta la Lombardia;
di essersi occupato in tale posizione dell'attività patri- moniale, per incarico dell'ing. AN, dirigente della struttura, in tutti i rapporti contrattuali con enti pubbli- ci e privati al fine di gestire le aree di proprietà F.S.; di aver svolto l'attività in totale autonomia quale unico re- sponsabile sotto la direzione del dirigente;
di aver svolto numerose trattative contrattuali per l'aliena- zione o la locazione di moltissime proprietà, redigendo i relativi contratti, provvedendo agli adempimenti, curando la consegna o il rilascio degli immobili con i necessari adem- 3 pimenti relativi al patrimonio immobiliare affidatogli. Ciò premesso, il ricorrente, affermando che tale attività di gestione patrimoniale, corredata da ampia facoltà di- screzionale e di rappresentanza corrispondesse all'8vo livello (area 5 CCNL), chiedeva il relativo accertamento a tutti gli effetti a far tempo dal 15 agosto 1995. Resisteva la s.p.a. F.S., affermando la correttezza del- l'inquadramento assegnato al ricorrente in relazione alle mansioni svolte, consistenti in attività di tipo amministra- tivo e di monitoraggio e che mai gli era stata conferita dal dirigente una delega per lo svolgimento di attività ne- goziale. La causa veniva istruita. Con sentenza del maggio 1998, il Pretore accoglieva la domanda. La sentenza veniva appellata dalla s.p.a. F.S. Resisteva l'appellato. -Con sentenza in data 25 febbraio 30 aprile 1999, il Tribunale di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava le domande del GL. Osservava il Tribunale che si doleva l'appellante che il Pre- tore non aveva esattamente interpretato le risultanze dell'e- sperita istruttoria e specificamente le dichiarazioni rese dal teste IA, responsabile dell'Ispettorato e successiva-- mente dal 1° ottobre 1996 del Settore Manutenzione Straordi- naria. - 4-- Traspariva dalle indicazioni predette un'attività tecnico amministrativa senz'altro qualificata, ma tale attività si muoveva all'interno delle direttive date dal dirigente, ingegner AN, e della responsa- bilità di quest'ultimo, che sottoscriveva di volta in volta i contratti predisposti dal GL e se ne assumeva la responsabilità. Non appariva così un vero e proprio aspetto gestionale dell'attività comportante un'autonomia decisionale, non limitata alla verifica di locali e delle operazioni colle- gate allo svolgimento del rapporto contrattuale od alla sue conclusione. Inoltre i contratti curati nella loro redazione svolgi- mento e cessazione risultavano, secondo le indicazioni del teste, esser stati di locazione od eventualmente di co- modato. Si trattava quindi di un settore piuttosto specifico. In sostanza non emergevano elementi tali da far ritenere inadeguato l'inquadramento nel settimo livello quale se- gretario tecnico superiore, che pure richiedeva preparazione e capacità professionale qualificata. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 4 ottobre 1999, il GL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società intimata ha resistito con controricorso notificato -5 - il 12 novembre 1999, ed illustrato da memoria. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che il Tribunale ha realizzato uno "stravolgimento del fatto ed in particolare ha confinato la prestazione lavo- rativa "nella sola sede tecnico-amministrativa e nella sola stretta esecuzione di ordini superiori, quando non solo non esiste la benchè minima prova di ciò, ma addirittura приве confliggendo con tutto ciò che univocamente risultava dagli eseguiti accertamenti istruttori e documentali nel corso dell'intero giudizio". Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1362 e Ss. c.c., in riferimento ad accor- di sindacali e CCNL;
della legge n.190/85 sulla identifica- zione della categoria dei quadri (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente deduce che il Tribunale non ha colto la diffe- renza tra quadri e dirigenti, individuando come tratti carat- teristici dell'area quadri elementi distintivi propri dell'a- rea dirigenziale;
che sarebbe stato mortificato il ruolo intermedio della qualifica di quadro di cui all'art. 101 del CCNL 1990/92. Il ricorrente richiama poi la Declaratoria del"Segretario Tecnico Superiore di 1^ Classe" dell'Area 5^ - 6 - delle Declaratorie professionali contenute nell'accordo sin- dacale 26/7/91, e la Legge 190/85, istitutiva della Catego- ria dei Quadri, alla quale appartengono i lavoratori che "svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli Obiettivi dell'impresa". Secondo il ricorrente, anche l'ele- mento della firma e dell'assultione di responsabilità, invo- cato dal Tribunale per escludere il diritto del medesimo, è frutto di errore. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo di ricorso. Alla stregua della motivazione del Tribunale, il teste IA responsabile dell'Ispettorato e successivamente dal 1° ot- tobre 1996 del settore Manutenzione Straordinaria ha affer- - mato che "il ricorrente gestiva, nell'ambito delle direttive nazionali e di quelle locali che impartiva di volta in volta il dirigente, ing. AN, i rapporti con i terzi, pri- pubblici, che erano titolari di contratti commerciali vati e con l'Ente, già in essere all'interno degli immobili di pro-- prietà delle FS. Poi si occupava di istruire la pratica, dare i pareri e preparare l'articolato contrattuale firmato poi dal dirigente nel caso di nuovi rapporti contrattuali. Poi si occu- pava dei rapporti con i Comuni per la cessione in comodato de- gli immobili non più strategici per l'azienda e in ogni caso fonte di costi per la pulizia e la manutenzione". - 7- Secondo il Tribunale, pertanto, l'attività del GL era un'attività tecnico-amministrativa senz'altro qualifi- he cata, ma si muoveva all'interno delle direttive date dal- l'ingegner AN e della responsabilità di quest'ultimo, che sottoscriveva di volta in volta i contratti predisposti dal GL e se ne assumeva la responsabilità. In sostanza non emergevano elementi tali, da far ritenere i- nadeguato l'inquadramento del GL nel settimo li- vello quale segretario tecnico superiore, "che pure richiede preparazione e capacità professionale qualificata". Appaiono pertanto congrue e corrette sotto il profilo logico- formale e giumidico le argomentazioni del Tribunale, al qua- le spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio con- vincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibi- lità e la concludenza, non essendo conferito alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con il qua- le il ricorrente addebita al Tribunale di non aver colto la differenza tra quadri e dirigenti. Il Tribunale ha rilevato invero che non risultano "ulteriori" profili di direzione, coordinamento, responsabilità, anche in via non necessariamente concorrente, di tal che la domanda del GL non può trovare accoglimento. - 8 - La declaratoria generale della qualifica di quadro non assume a tratto qualificante nè il potere di rappresen- tanza esterna, nè la totale autonomia, bensì i caratteri dell'assunzione di responsabilità e della discrezionalità di poteri, caratteri non riscontrati dal Tribunale con in- dagine immune da censura. Infatti, come si è detto, il Tribunale ha escluso che il GL fosse investito di poteri di direzione, coordi- namento e controllo di impianti o di unità. Parimenti il Tribunale ha escluso che il GL svol- Come si è già osservato, il Tribunale ha accertato che il прив gesse l'attività con diretta responsabilità dei risultati. GL operava sotto la diretta supervisione dell'ing. Cassa no, che impartiva le direttive e si assumeva in esclusiva la responsabilità della relativa attività. Il AN, nel caso di specie, impartiva direttive specifiche al GL per la realizzazione degli articolati contrattua- li, di tal che il controllo era tale da escludere la diretta responsabilità dei risultati, tratto caratteristico della quali- fica rivendicata. Alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso deve essere pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
9 La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2002. Il Presidente (dr. Vincenzo Trezza) Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) pants fifemell Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 39 MOF 2007 M E odai. R P IL CANCELLIERE 4805 I D C - 10-