Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12599 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM1 2599 403 LA CORTE S RE Oggetto ŞEZIONE TERZA CIVILE Risore. denno Proud. Civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LUPO Presidente R.G.N. 5181/02 Dott. Ernesto Dott. Fabio MAZZA Consigliere Cron. 26481 Consigliere Rep. 3336 Dott. Giovanni Battista PETTI SEGRETO Consigliere Ud. 01/04/03 Dott. Antonio - Rel. Consigliere Dott. Angelo SPIRITO ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: NZ EM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PALESTRO 41, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO MANCUSO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
SOCIETA' ASSITALIA SPA- LE ASSICURAZIONE D'ITALIA S.P.a. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCO POLO 43, presso 10 studio dell'avvocato STELIO SERRA, difesa ........ CRESCENZO, giusta delega in2003 dall'avvocato ANTONIO 802 atti;
-1- .ד controricorrente - nonchè
contro
AP AL;
- intimato avverso la sentenza n. 397/01 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, seconda sezione civile emessa il 10/5/2001, depositata il 13/06/01; RG.568/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/03 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
--- udito l'Avvocato MANCUSO UMBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ... Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- R.G. 5181/02 Svolgimento del processo Con la sentenza attualmente impugnata il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato il AR a risarcire il danno prodotto con il suo autocarro alla vettura 1 dell'Annunziata, mentre ha respinto la domanda proposta da quest'ultimo (anche) nei confronti delle Assicurazioni d'Italia s.p.a. A tal ultimo riguardo, il giudice ha ritenu- to carente, nei confronti della compagnia assicuratrice, la prova della proprietà dell'autocarro, sul presupposto che il modulo di constatazione del sinistro non era stato inviato alla compagnia assicuratrice prima della proposizione del giudizio, ma era stato prodotto nel corso di questo;
che, peraltro, l'indicazione della qualità di proprietario era frutto di un'aggiunta successiva a penna sul predetto modulo, prodot- to in copia;
che non era invocabile l'irrevocabilità della mancata contestazione nel giudizio di primo grado, posto che la società aveva da sempre negato la ricorrenza dei presupposti per la condanna. L'Annunziata propone ora ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, svolgendo tre motivi. Resiste con controricorso l'Assitalia s.p.a. Motivi della decisione In risposta alla specifica eccezione del danneggiato - secondo il quale la proprietà del veicolo danneggiante non poteva più essere contestata dalla compagnia nel giudi- zio d'appello per non essere stata oggetto di contestazione nel primo giudizio - la sentenza impugnata afferma che "tale atteggiamento difensivo (la non contestazione in primo grado), che esonera l'attore dall'onere della prova (della proprietà del vei- colo), sopravviene solo in presenza di tesi difensive inconciliabili con la volontà di negare i fatti dati per pacifici, mentre nella fattispecie siffatto vincolo di incompati- Cons. Spirito est. 1 R.G. 5181/02 bilità logica non è ravvisabile, posto che la società ha sin da subito negato la ricor- renza di ogni presupposto di condanna". Con il secondo motivo del ricorso - che va esaminato con precedenza rispetto agli T altri, in quanto pone una questione che, se accolta, ha efficacia assorbente rispetto al- le ulteriori doglianze - l'Annunziata, lamentando la violazione e falsa applicazione del secondo comma dell'art. 345 c.p.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., ribadisce che la compagnia assicuratrice, avendo contestato per la prima volta in appello il difetto di legittimazione passiva del AR, aveva l'onere di fornire la prova del suo contra- rio assunto. Il motivo è fondato e va accolto. Le sezioni unite di questa S.C., con la sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002, hanno rielaborato il tema dell'allegazione dei fatti e del principio di non contestazione nel processo civile ordinario e del lavoro, premettendo la distinzione tra fatti costitutivi del diritto e circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza dei fatti costitu- tivi. Ciò posto, la menzionata decisione, ha affermato che nei "fatti posti dall'attore a fondamento della domanda” (in relazione ai quali il convenuto deve prendere posi- zione sin nella comparsa di risposta o nella memoria difensiva, come previsto sia dall'art. 167, nella formulazione derivata dalla novella del 1990 alla quale è soggetto il procedimento in esame, sia dall'art. 416 c.p.c.) è riconoscibile il connotato di quei menzionati fatti costitutivi del diritto, con la conseguenza che le citate disposizioni, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su di essi, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, il quale dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente Cons. est. 2 R.G. 5181/02 proprio perché l'atteggiamento difensivo delle parti (valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale) espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini, la mancata contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in posi- tivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso. Nella specie, l'accertamento diretto degli atti di primo grado (consentito alla Corte di legittimità essendo in contestazione un error in procedendo) consente di dedurre che in quella sede la compagnia assicuratrice non sollevò nella comparsa di risposta alcuna contestazione in ordine alla proprietà del veicolo danneggiante in capo al Ra- pisarda, sicché tale fatto (costitutivo del diritto al risarcimento nei confronti del dan- neggiante e del suo assicuratore) doveva ritenersi incontroverso e non più soggetto a prova. Ha, dunque, sbagliato il giudice di merito nell'escludere la compagnia assicu- ratrice dalla condanna al risarcimento per non avere l'attore provato, nei confronti di quella, la proprietà del veicolo in capo all'assicurato. Gli altri motivi (il primo, relativo alla valutazione della prova, il terzo relativo all'efficacia del modulo di amichevole contestazione del sinistro) restano assorbiti a seguito dell'accoglimento del secondo. La sentenza impugnata va cassata ed il giudi- ce del rinvio, designato nel dispositivo, si adeguerà all'enunciato principio di diritto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. Cons. Spirito est. 3 R.G. 5181/02
Per questi motivi
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 1° aprile 2003. Il Presidente Егший про stensore IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 AGO, 2003 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 4Cons. Spirito est.