Sentenza 5 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero, l'art. 2 della legge 18 gennaio 1994 n.50 con l'inciso "ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale", ha voluto che alle violazioni delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo fossero applicati congiuntamente i due sistemi sanzionatori e quindi sia la reclusione prevista dal citato art. 2 sia la multa prevista dall'art. 282 e segg. d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43. Ed invero la pena pecuniaria si applica in forza del citato articolo 2, che la dispone autonomamente mediante il richiamo alle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, e non già in virtù dell'art. 282 e segg. del d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43. Ne consegue che la pena pecuniaria non può essere pretermessa nemmeno nel caso in cui si applichi il regime della continuazione ed il reato più grave venga individuato in quello previsto dal d.p.r. n. 43 del 1973; in tal caso la pena base sulla quale deve essere effettuato l'aumento per la continuazione deve comprendere, in virtù del richiamo operato con il suddetto inciso, sia la reclusione che la multa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/1999, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Aldo Rizzo Presidente del 5.10.1999
2. Dott. Guido De Maio Consigliere SENTENZA
3. Dott. Olindo Schettino Consigliere N. 3040
4. Dott. Antonio Morgigni Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.14487/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di NO AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 22 ottobre 1998 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani;
nella udienza in camera di consiglio in data 5 ottobre 1999, sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;
Svolgimento del processo
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod, proc. pen. il 22 ottobre 1998, applicò a Di NO AN la pena, concordata tra le parti, di anni uno e mesi quattro di reclusione e di lire centocinquanta milioni di multa, con la confisca del tabacco lavorato estero in sequestro, per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui: a) all'art. 2 legge 18 gennaio 1994, n. 50, ed agli artt. 25, 282 e segg. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per avere illegalmente detenuto per la vendita Kg. 475,600 di tabacco lavorato estero di contrabbando;
b) agli artt. 1, 67, 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere evaso l'imposta sul valore aggiunto, con recidiva specifica reiterata infraquinquennale dopo l'espiazione della pena (commessi il 7 settembre 1998).
Il Di NO propone ricorso per cassazione deducendo l'illegittimità della applicazione della pena pecuniaria, in quanto una volta unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed una volta ritenuto come reato più grave quello di cui all'art. 2 legge 18 gennaio 1994, n. 50, non era più possibile irrogare anche la pena pecuniaria che non è prevista da tale articolo. Così facendo il giudice ha sostanzialmente condannato il prevenuto per due distinti reati come se non fosse operante l'art. 81 cod. pen. Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come è noto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito, risolvendo il contrasto di giurisprudenza verificatosi in materia, che il contrabbando di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai 15 Kg., previsto e punito dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, costituisce figura di reato autonomo e non circostanza aggravante del reato di contrabbando di cui all'art. 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sicché le due ipotesi di reato possono, nei congrui casi, concorrere tra loro (Sez. Un., 29 ottobre 1997, Deutsch, m. 209.126). Nel giungere a tale conclusione le Sezioni Unite hanno tra l'altro messo in rilievo che l'oggettività giuridica della disposizione di cui all'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, consiste non già nella pura e semplice esigenza di proteggere la potestà tributaria dello Stato contro le violazioni doganali, bensì nella specifica e ben più rilevante finalità, fatta esplicita dall'art. 1 della legge n. 50 del 1994, di "combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali". La norma, quindi, ha espresso un giudizio di particolare disvalore, rispetto all'interesse tutelato del monopolio, nei riguardi di quella condotta che maggiormente presenta aspetti di allarme sociale in termini di diffusività del fenomeno, di realizzazione di proventi e di collegamento con organizzazioni criminali sotto il profilo qualitativo e quantitativo dell'oggetto del contrabbando. Ciò dimostra chiaramente la volontà del legislatore di punire con particolare severità le condotte criminose indicate nell'art. 2 citato, volontà che si è manifestata con la esplicita previsione che restano comunque ferme le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Tale previsione, invero, denota la volontà del legislatore di sommare i due sistemi sanzionatori (Sez. III, 1 febbraio 1997, n. 4195, Tria;
Sez. III, 1 febbraio 1997, n. 1402, Mastrobuno;
Sez. III, 5 maggio 1997, Marzano, m. 207.602; nello stesso senso, ma partendo dal presupposto che l'art. 2 abbia introdotto una circostanza aggravante, cfr. Sez. III, 22 maggio 1996, Semeraro, m. 206.405; Sez. III, 24 gennaio 1997, Falanga, m. 207.644;
Sez. III, 22 maggio 1996, Stella, m. 206.682; Sez. I, 6 febbraio 1996, Ait Tajer, m. 204.013; Sez. I, 28 novembre 1995, Saba, m. 203.655).
In altre parole, il legislatore, aggiungendo nell'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, l'inciso "ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale", ha voluto che alle violazioni delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo si applichino congiuntamente i due sistemi sanzionatori e quindi sia la reclusione prevista dal citato art. 2 sia la multa prevista dall'art. 282 e segg. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. È bene tenere presente che la pena pecuniaria si applica in forza del suddetto articolo 2, che la dispone autonomamente mediante il richiamo alle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, e non già in forza dell'art. 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
Ne deriva che la pena pecuniaria non può essere pretermessa nemmeno nel caso in cui si applichi il regime della continuazione ed il reato più grave venga individuato in quello di cui all'art. 2 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. In tal caso, infatti, la pena base sulla quale deve essere effettuato l'aumento per la continuazione deve comprendere, in forza del richiamo operato con il suddetto inciso, sia la reclusione sia la multa.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso e del tipo di rito prescelto, si ritiene congruo fissare in lire due milioni.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire due milioni in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999