Sentenza 29 novembre 2007
Massime • 1
Non può escludersi la sussistenza della scriminante dell'esercizio di critica politica nel caso in cui un cittadino, nel corso di una pubblica assemblea avente ad oggetto temi dibattuti di interesse amministrativo locale, si sia rivolto al sindaco (al quale, nel medesimo contesto, era stato rivolto l'invito a dimettersi), con le espressioni ingiuriose "buffone" e "ridicolo", quando non risulti con assoluta certezza che l'autore del fatto abbia inteso riferirsi alla persona in sé e non al suo comportamento come uomo pubblico che dispone direttamente degl'interessi della comunità di cui fa parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2007, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2007 |
Testo completo
1 41 29 /0 8 28 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/11/2007
SENTENZA
N. 27261 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PIZZUTI GIUSEPPE PRESIDENTE
CONSIGLIERE1.Dott. ROTELLA MARIO REGISTRO GENERALE 11 N. 009061/2006 2. Dott.OLDI PAOLO
3. Dott.DIDONE ANTONIO 11
4.Dott. DUBOLINO PIETRO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 12/03/1950 1) EL FRANCO
avverso SENTENZA del 03/03/2005
di POGGIO MIRTETO TRIB.SEZ. DIST.
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
ROTELLA MARIO
_nolite le conclusious oll s.
8.f., oh.F. SALZANO, di feth, мойте стеликтит ud & il offensore, Au, D. MUNZI;
1 - Il Tribunale di Rieti, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, che aveva as- solto ai sensi dell'art. 51 CP (critica politica) NI FR dal reato di ingiuria (dandogli del "buffone" e del "ridicolo") nei confronti di HI IC, sindaco del Comune di
Scandriglia, nel corso di una assemblea pubblica, vertente su temi di interesse amministra- tivo locale, nel corso della quale si invitava il sindaco a dimettersi, su appello del P.M. lo ha condannato ad euro 200 di multa e risarcimento dei danni (euro 2500 in via equitativa).
Il ricorso denuncia: - vizio di motivazione, essenzialmente perché l'insieme lascia in- tendere spersonalizzato l'intervento rispetto alle prerogative personali dell'offeso, e trascu- ra il contesto in cui il fatto si cala.
2 - Il ricorso è fondato.
La motivazione reca: "Risulta oltrepassato il limite della continenza verbale, non po- tendo il diritto di critica politica legittimare l'uso di espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l'utilizzo di argumenta ad hominem, evocanti profili di presunta inadeguatezza personale. Che l'occasione dell'offesa debba individuarsi nel dibat- tito animato seguito alla critica dell'operato dello HI ("invitato a dimettersi") nella sua qualità di amministratore comunale è dato oggettivo, che non incide minimamente sulla percezione...". Perciò esclude, nel contesto polemico di natura politico - amministrativa, il contenimento delle espressioni nel limite di continenza, secondo il principio che l'uso delle stesse espressioni deve essere pertinente al tema in discussione e non essere inteso a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatez- za personale, piuttosto che il suo operato o le sue idee (cfr. Cass., Sez. V, n. 38448/01,
Uccellobruno, CED rv.219998).
Sennonché il principio va inteso nel senso dell'impossibilità di giustificare la falsa at- tribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per esposizione a critica della persona per se stessa (cfr. idem, n. 24087/04, Boldrini, 228900).
Ma tanto non risulta dimostrato nella sentenza impugnata. Difatti l'insieme si cala in un contesto che implica, se non il rilievo della cd. exceptio veritatis ex art. 596 CP, di cui si esclude la giustificazione in sentenza, bensì una valutazione puntuale, per intendere l'ac- caduto al fine da cui si tratta implicazione diversa da quella del Giudice di pace.
Nella specie, la sentenza di primo grado rilevava che il Sindaco aveva convocato u-
n'assemblea pubblica, presso i locali dell'Università agraria di Ponticelli, al fine di chiarire gli "equivoci" sorti in merito ad una scelta amministrativa. Ed aggiungeva: "L'incontro era stato determinato dal clima di forte contrapposizione politica venutosi a creare tra l'ammi- nistrazione comunale e gli abitanti della frazione di Ponticelli, a causa della mancata auto- rizzazione del Sindaco alla chiusura della strada provinciale per lo svolgimento di alcune manifestazioni culturali'. Finalmente l'imputato era stato individuato tra i molti che aveva- no usato le sue stesse espressioni, comunque "parole piene di provocazioni, incivili, inur- bane ed inoffensive", rivolgendosi al Sindaco, dopo la spiegazione delle sue scelte. Le espressioni, secondo questa motivazione hanno proprio un riferimento fattuale de- terminato, che concerne pubbliche spiegazioni che il Sindaco si è disposto a dare de perso- ne che vivono nel luogo in cui il fatto è avvenuto, per giustificare una scelta già oggetto di
"forte contrapposizione politica", che è la sostanziale ragione di critica del suo operato.
Il Tribunale fa di tanto grazia apodittica, omettendo di valutare compiutamente, quanto è necessario per poter ritenere con assoluta certezza che l'imputato, nel contesto, abbia inteso riferirsi alla persona in sé e non al suo comportamento come uomo pubblico che dispone direttamente degl'interessi della comunità di cui fa parte. E tanto alla luce di costante giurisprudenza che significa il limite di continenza ben più distante e diverso da quello ordinario, salvo appunto il riferimento alla persona in sé, fuori di contesto.
Va a questo punto ancora rilevato che le stesse espressioni qui incriminate, o simili, sono state adottate nei confronti di persona avente bensì più alto incarico politico, ma non in una accesa discussione politica, bensì fuori dell'aula di un processo, con mero riferimen- to al comportamento pubblico della persona in quel processo. E questa Corte, in sentenza 19509/06, Ricca, ha disposto annullamento con rinvio, in rapporto alla diversa pregnanza di significato, che esse assumono se rivolte a chi esercita pubblico potere in rappresentanza del popolo.
Il problema di risolvere è dunque di diritto, nel senso che il limite di continenza può ritenersi per sé superato, solo se il contesto si dimostra adottato dall'autore del fatto come pretesto per l'offesa alla persona, e di fatto dimostrando quel contesto, attraverso analisi compiuta, tale da consentire di ritenere superato il limite di continenza, e giustificare in appello la riforma della sentenza assolutoria, che ha dato conto in dettaglio dell'accaduto.
p.q.m.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rieti.
Roma, 29.11.2007
il consigliere est. il presidente
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 28 GEN. 2008 Оших
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise