Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DU LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo difende unitamente agli avvocati RICCARDO LUDOGOROFF, ANGELO BERTOLOTTI, GUSTAVO ROMANELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OZ NI, OZ IA, OZ DI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO CASTELLANO, che li difende unitamente all'avvocato DANTE MALAGUTTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1194/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 28/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/09/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato PECORA Francesco, con delega dell'Avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato CASTELLANO Adriano, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per accoglimento secondo motivo;
assorbito primo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 maggio 1993 LA, IA e VA OZ, proprietarie di un fabbricato sito in Valsaveranche, convennero MI CL, proprietario del confinante suolo, e del fabbricato che vi insiste, innanzi al Tribunale di Aosta, al quale chiesero la sua condanna a demolire la scala esterna e relativo pianerottolo che aveva di recente aggiunto alla sua costruzione, perché realizzati senza rispettare la distanza di legge, non essendo egli titolare di servitù alcuna sulla loro proprietà.
MI CL si costituì e rispose (per quel che in questa sede rileva) che il balcone da lui realizzato era il rifacimento di altro, preesistente da oltre venti anni, e che egli aveva dunque usucapito il diritto di servitù.
Il Tribunale pronunziò il 7 maggio 1998 sentenza con cui affermò che le attrici avevano chiesto la demolizione della scala e relativo pianerottolo realizzati dal convenuto (non anche del balcone al quale quest'ultimo aveva fatto riferimento), negando resistenza di una servitù di veduta di quest'ultimo, e denunziando violazione dell'art. 905 del codice civile, non anche delle altre norme civilistiche in materia di distanze tra costruzioni;
ritenne che tale scala e il pianerottolo non erano obiettivamente finalizzati all'esercizio di una servitù di veduta;
e rigettò quindi la domanda.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha accolto il motivo di gravame con cui LA, IA e VA OZ avevano sostenuto che il Tribunale aveva errato nell'interpretare la loro domanda, ed ha affermato, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che tale domanda andava considerata sia in relazione a quanto disposto sia dall'art. 905, sia dall'art. 873 del codice civile;
preso atto, poi, che la scala e il pianerottolo di MI CL distano dal fabbricato di LA, IA e VA OZ meno dei tre metri stabiliti dall'art. 873 del codice civile, ha condannato il convenuto a demolirli.
MI CL ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi.
LA, IA e VA OZ hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso MI CL censura la sentenza impugnata per non aver affrontato e risolto, come a suo dire avrebbe dovuto, la questione se dalla scala e dal pianerottolo da lui costruiti sia esercitabile una veduta sulla proprietà di LA, IA e VA OZ;
e denunzia quindi violazione dell'art. 132 n. 4 del codice di rito.
Con il secondo motivo il ricorrente afferma poi che LA, IA e VA OZ hanno indicato come ragione di diritto della loro domanda la norma di cui all'art. 905 del codice civile, lamentando nei loro scritti difensivi il mancato rispetto della distanza da tale norma previsto per l'apertura di vedute e balconi, e sostiene che la Corte d'appello di Torino, individuando come norma applicabile nella specie l'art. 873 del codice civile, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato sancito dall'art. 112 del codice di rito.
La seconda censura è infondata.
Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalle indicazioni delle parti, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle finalità perseguite dalla parte, ed esorbita dai suoi poteri solo quando proceda ad un mutamento della domanda sostituendo la "causa petendi" dedotta con una basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti, ed attribuisca ad una di esse un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (si vedano tra le tante, da ultimo, le sentenze 2908/2001, 12471/2001, 8057/2002, 10314/2002). Nel caso di specie il giudice dell'appello ha dunque puntualmente risposta alla domanda di LA, IA e VA OZ, che avevano chiesto la demolizione di quanto costruito da MI CL a distanza inferiore a quella di legge, anche se ha applicato una norma di legge diversa da quella da esse indicate.
Ne deriva l'inammissibilità della prima censura: è del tutto irrilevante, ai fini di causa, verificare se dalla scala e dal pianerottolo costruiti da MI CL sia esercitabile una veduta, dal momento che tale scala e pianerottolo vanno comunque demolite, perché costruite a distanza dalla fronti-stante costruzione di LA, IA e VA OZ inferiore a quella di legge. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna MI CL a rifondere a LA, IA e VA OZ le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 1.050,00 euro, di cui 1.000,00 per onorari, euro 50,00 per spese vive.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2003.