Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8473 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOM084 7 3/ 0 2 REPUBBLICA ITAL: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE INAMH131113+4ITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 21544/99 - Cron. 23364 Consigliere-Dott. Ugo RIGGIO Rep. 1745 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud. 07/03/02 - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 155 14610 2002 LA PALOMBARA MICHELE, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che lo difende unitamente €0,77 1.1500 CANCELLERIA GIUSEPPINA DI RISIO, giusta delega in all'avvocato atti;
ricorrente contro €0.77 1.1500 IN LA, IN IA, quali eredi di IN AR E LU NE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A FRIGGERI 106, presso 10 studio C504272 2002 dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che li difende 374 unitamente all'avvocato DOMENICO GABRIELE, giusta -1- delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 328/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 22/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso l'estinzione per rinuncia. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 2/7/1997 VE MO e IN UM conveni- vano in giudizio EL La AR deducendo che questi, proprietario di locali sottotetto ubicati al di sopra di un appartamento di proprietà di essi istanti, aveva eliminato 4 finestre-lucernai realizzando un terrazzo di di- mensione maggiore in violazione degli articolo 1102, 1120 e 1123 c.c. Gli attori, quindi, chiedevano il ripristino della situazione precedente ed il risar- cimento dei danni. Il convenuto, costituitosi, sosteneva la legittimità dell'opera realizzata. L'adito tribunale di Vasto rigettava le domande attrici con sentenza 29/6/1998 che veniva impugnata dai coniugi soccombenti con atto al quale resisteva l'appellato. Con sentenza 22/7/1999 la corte di appello di L'Aquila, in riforma della decisione impugnata, dichiarava l'illegittimità delle innovazioni apportate dal La AR al tetto del fabbricato condominiale e condannava l'appellato a riportare all'originaria conformazione la parte del tetto demo- lita, nonché a pagare la somma risarcitoria di £ 45.000. Osservava la corte di merito: che, nella situazione preesistente alle innovazioni eseguite dall'appellato, i 4 lucernai in questione si aprivano sul tetto ( comune ex ar- ticolo 1117 c.c. ) e ne formavano parte integrante assolvendo altresì alla funzione di copertura e coibentazione delle unità immobiliari sottostanti;
che la modificazione della preesistente situazione di fatto consisteva nella completa eliminazione di quella parte del tetto, costituita dai detti lucernai e dalle porzioni di fabbrica circostanti, a beneficio esclusivo della proprietà individuale dell'appellato il quale aveva così trasformato in terrazza a li- 3 vello quella parte del proprio sottostante solaio assegnandogli nel contempo quella funzione di copertura dell'edificio precedentemente svolta dalla parte di tetto eliminata;
che, pur essendo in via di principio consentito al condo- mino di apportare al bene comune le modifiche necessarie per il miglior go- dimento della cosa, tale diritto incontrava dei limiti trascurati dal tribunale;
che l'avvenuta eliminazione di quella parte del tetto che incorporava i lucer- nai aveva alterato la destinazione originaria della cosa comune arrecando altresì pregiudizio al godimento ed agli stessi diritti dei restanti condomini;
che la specifica funzione di copertura a camera d'ara, con il conseguente isolamento termico, svolta dal tetto non poteva essere equiparata e confusa con la sua trasformazione nella terrazza a livello, di proprietà esclusiva dell'appellato, sol perché questa svolgeva anche la funzione di copertura di quella parte del fabbricato originariamente protetta dal tetto;
che non poteva ritenersi consentito al proprietario dell'ultimo piano di un edificio condomi- niale sostituire il tetto con una diversa copertura (terrazza) imprimendo al nuovo manufatto una destinazione ad uso esclusivo;
che ciò costituiva alte- razione della destinazione della cosa comune in violazione del primo com- ma dell'articolo 1102 c.c.; che del pari fondata era la doglianza in ordine al danno che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, andava ricono- sciuto nella misura indicata dal c.t.u. La cassazione della sentenza della corte di appello di L'Aquila è stata chiesta da La AR EL con ricorso affidato ad un solo motivo il- lustrato da memoria. MO VI e MO CI, quali eredi di MO VE e UM IN, hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione 4 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 030712Iscritto a ruolo il 12 /1680 Art. n. на La Corte osserva che, con atto depositato il 6/3/2002 sottoscritto perso- nalmente e dai difensori, La AR EL ha rinunciato al ricorso: il relativo atto, però, non risulta perfezionato a norma dell'articolo 390 c.p.c. in quanto non notificato ai resistenti MO VI e MO CI o co- municato ai loro avvocati. Di conseguenza non può produrre l'effetto di estinguere il processo di cassazione. Dal detto atto è comunque consentito ravvisare il venir meno del con- creto interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice e, quindi, anche dell'interesse al ricorso che ne condiziona l'ammissibilità ( in tali sensi sentenza di questa Corte 18/3/1991 n. 2838). Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la sopravve- nuta carenza di interesse. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di le- 103T129.11 gittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo. 456T 20,66
P.Q.M.
TOT. 149,77 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi oltre euro 500,00 a titolo di onorari.euro 45,00 Roma 7 marzo 2002 Il consigliere estensore Il preside IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 15 GTU.2002 5