Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma secondo, della l. n. 110 del 1975 sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel caso di porto di uno sfollagente, della lunghezza di cm 48, e di un coltello a serramanico, con lama di cm 6, pur se non erano emersi, in concreto, elementi circa la loro destinazione all'offesa alla persona).
Commentari • 4
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Trasportare in pieno giorno nel baule dell'auto un manico di zappa non è reato, dato che la punibilità del porto di un comune bastone in legno è correlata ad un esame in concreto di “circostanze di tempo e di luogo” tali da integrare la dimostrazione di un finalismo lesivo verso la persona. Il porto di arma impropria (bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche) costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo"; mentre per gli altri oggetti o strumenti non considerati espressamente come arma da punta o da taglio, occorre anche che essi appaiano "chiaramente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 10279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10279 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/11/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1505
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 4461/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CROCE Massimiliano, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 8 ottobre 2010 del Tribunale di Roma nel proc. n. 4394/2010 R.G.;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 29 novembre 2011, dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero presso questa corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dr. Galasso Aurelio, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 ottobre 2010 il Tribunale di Roma ha condannato RO Massimiliano alla pena di Euro 250,00 di ammenda per il reato di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di uno sfollagente in legno della lunghezza di cm. 48 e di un coltello a serramanico con lama di cm. 6, riconoscendo l'ipotesi lieve.
A ragione il Tribunale ha addotto che il RO era stato sorpreso da solo, in Roma, il 16 marzo 2008, alla guida dell'autovettura intestata alla propria moglie, e che il coltello era custodito nel cruscotto mentre la mazza era collocata sotto il sedile lato passeggero.
La disponibilità dell'autovettura da parte di tutti i componenti del nucleo familiare dell'imputato (e non della sola moglie dello stesso) e l'esclusiva presenza del RO nell'autovettura al momento del controllo erano circostanze sufficienti, secondo il Tribunale, non solo ai fini della prova generica ma anche di quella specifica del reato contestato e dell'elemento psicologico di esso.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il RO tramite il difensore di fiducia, avvocato Francesco Bruzzese, convertito in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, con deduzione di due motivi di gravame.
2.1. Con il primo lamenta la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, avendo il giudice fondato l'affermazione della penale responsabilità sul mero ritrovamento nell'autovettura dei predetti oggetti, senza accertare l'idoneità in concreto di essi a porre in pericolo l'incolumità pubblica, considerate le circostanze di tempo e di luogo in cui fu accertato il fatto, alle ore 9.49 del mattino, in Roma, via Portuense, in assenza di manifestazioni sportive o di altri eventi tali da farne presumere l'uso per offesa alla persone.
Gli oggetti, peraltro, erano nell'autovettura di proprietà delta moglie e in posizione tale che l'imputato avrebbe potuto anche non essere a conoscenza della loro presenza.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'eccessività della pena per avere il primo giudice irrogato l'ammenda di Euro 250,00 superiore al massimo edittale di Euro 206,00 previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, per il ritenuto caso di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso nella parte in cui non formula una censura di merito (proprietà dell'autovettura in capo alla moglie del RO e collocazione degli oggetti tale da non rendere necessaria la consapevolezza della loro presenza da parte dell'imputato, obiezioni cui il Tribunale ha risposto con adeguata motivazione immune da vizi), ma postula la violazione della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, è infondato, mentre merita accoglimento il secondo motivo.
3.1. Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione normativa, occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona" (Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, dep. 31/07/2003, Porcu, Rv. 225116).
Ne discende che solo con riferimento agli oggetti previsti nell'ultima parte della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, è necessario verificare se, pure avendo una destinazione originaria innocua, possono essere utilizzati per l'offesa alle persone. Tali non erano gli oggetti rinvenuti nella disponibilità del RO (uno sfollagente della lunghezza di cm 48 e un coltello a serramanico con lama di cm. 6), entrambi rientranti nella prima parte della citata Legge, art. 4, comma 2, con la conseguenza che legittimamente il giudice di merito ha fondato il giudizio di responsabilità sull'assenza di un giustificato motivo del loro porto, senza esaminare se essi fossero in concreto utilizzabili per l'offesa alle persone, come erroneamente preteso dal ricorrente. 3.2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso avendo il Tribunale, senza alcuna giustificazione, applicato la pena pecunia ria di Euro 250,00 di ammenda, superiore al massimo edittale di Euro 206,00 di ammenda, per la ritenuta ipotesi lieve di cui alla L. n.110 del 1975, art. 4, comma 3.
4. Segue, a norma dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena che va rideterminata in Euro 206,00 di ammenda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena che ridetermina in Euro 206,00. Rigetto nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2012