Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2004, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DV JE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRANITO BELMONTE 19, presso lo studio dell'avvocato ALDO PIRAS, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore sig. OH Jurg, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TASSONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AN NO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 593/01 della Corte d'Appello di ROMA, SEZIONE 4^ CIVILE emessa l'1/12/2000, depositata il 21/02/01; RG. 4424/1998;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 15/12/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
Udito l'Avvocato FRANCESCO TASSONI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA, confermate in Camera di consiglio dal P.M. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha chiesto si dichiari la manifesta infondatezza del ricorso, lo rigetti.
La Corte,
PREMESSO IN FATTO
1. - La corte d'appello di Roma ha pronunciato su una domanda proposta da TJ KO
contro
NO TR e la società HU Assicurazioni S.p.A..
2. - TJ KO aveva chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Aveva sostenuto che il giorno 5.11.1985, mentre procedeva alla guida della propria auto su una strada statale, era entrato in collisione con un furgone, di proprietà del convenuto TR, che lo precedeva nello stesso senso di marcia ed improvvisamente, dalla destra della carreggiata, si era portato al centro della strada per svoltare a sinistra ed immettersi in un'area privata.
3. - La domanda, proposta con la citazione notificata l'1 e il 3.12.1987, è stata rigettata dal tribunale di Roma, con sentenza del 17.11.1997 e la decisione è stata confermata dalla corte d'appello. La corte ha ritenuto che l'attore, dopo aver eseguito una manovra di sorpasso in un punto della strada in cui era vietato, riuscito a rientrare sulla sua corsia di marcia, per la velocità mantenuta non aveva potuto evitare di andare a cozzare contro la parte posteriore del furgone che lo precedeva.
4. - TJ KO ha chiesto la cassazione della sentenza. Delle altre parti, cui il ricorso è stato notificato, ha resistito con controricorso la HU assicurazioni.
5. - Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia esaminato in Camera di consiglio e sia rigettato perché i motivi sono manifestamente infondati.
6. - La HU ha depositato una memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
1. - Il ricorso contiene un motivo.
La cassazione vi è chiesta per i vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 104, primo comma, del Codice della strada, ed all'art. 2054, secondo comma, cod. civ.). La tesi sostenuta è la seguente.
Il furgone del TR non procedeva tenendo rigorosamente la destra. Ciò aveva ostacolato la marcia dell'attore che procedeva nello stesso senso.
La corte d'appello ha violato l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., quando ha ritenuto che l'altra parte avesse dato la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il motivo è manifestamente infondato.
2. - La corte d'appello ha così ricostruito la dinamica dello scontro.
KO aveva intrapreso una manovra di sorpasso, nonostante il divieto esistente, ed in fase di rientro aveva tamponato il furgone che si trovava nella propria corsia di marcia, anche se non al margine destro.
Non era emerso che il convenuto TR si fosse spostato verso il centro della strada.
Il fatto che non tenesse rigorosamente la destra, obbligo peraltro elastico, non aveva influito sulla determinazione dell'evento, che s'era verificato per l'azzardata manovra di sorpasso tentata e per la velocità elevata, anche in relazione al fondo bagnato. Dallo schizzo planimetrico che accompagnava il rapporto dei carabinieri era emerso che il furgone guidato dal TR, al momento del tamponamento, era in asse con la direzione di marcia ed anche l'auto del KO era diritta, il che denotava che dopo il rientro non era stato in grado di ridurre la velocità.
3. - Questa motivazione non presenta vizi di violazione di legge. La dinamica dell'incidente ha potuto essere completamente ricostruita.
Il giudizio per cui lo scontro, che ha assunto la modalità del tamponamento, sia avvenuto senza che a causarlo abbia concorso il fatto che il TR non avesse tenuto strettamente la destra, non si presenta affetto da contraddizioni o da violazione di norma di legge. Secondo l'art. 106, terzo comma, dell'allora vigente codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), il veicolo che viene sorpassato deve tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, mentre è compito del conducente che intraprende una manovra di sorpasso di altri veicoli assicurarsi di possedere lo spazio libero sufficiente per poterlo fare senza pericolo (secondo comma dell'art. 106).
Ciò richiede una prudente valutazione dello spazio a disposizione in senso sia verticale che orizzontale e l'obbligo di astenersi altrimenti dalla manovra.
Dunque, la corte d'appello ha giudicato in modo conforme a diritto quando ha escluso la possibilità di attribuire rilievo causale alla posizione che il furgone aveva sulla strada, perché le tracce lasciate dall'incidente provavano che non s'era spostato a sinistra intralciando la manovra di rientro, mentre di quella posizione il conducente del veicolo che si accingeva al sorpasso avrebbe dovuto tenere conto prima di farlo, per valutare se gli sarebbe stato possibile rientrare e continuare la marcia dietro di lui senza urtarlo.
Non è dato attribuire rilievo causale, nello scontro che ne è seguito, alla condotta di guida di uno dei veicoli che precedono quello che si accinge ad una manovra di sorpasso, condotta espressasi nel non aver marciato in prossimità del margine destro della carreggiata (art. 104, primo comma, cod. strada.), peraltro in un tratto di strada in cui il sorpasso è vietato e dunque è meno prevedibile che avvenga, quando la circostanza avrebbe potuto essere percepita da chi intendeva intraprendere il sorpasso e avrebbe avuto obbligo di astenersene, perché la manovra, oltre ad essere vietata, si presentava anche in concreto pericolosa.
4. - Il ricorso è rigettato.
5. - Il ricorrente è condannato a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di Cassazione liquidate nel dispositivo. Gli onorari debbono essere aumentati del 10 per cento, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali (art. 15 della tariffa forense).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente costituita le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 2.000 Euro, di cui 1.900 per onorari, oltre alla spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004