Sentenza 4 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2004, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. CIOFFI CA - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco LO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC LU, titolare della omonima impresa elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato ZO GRECO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI LO, AL NG, AJ RE, ER TO, RN UE, UO CA, UO GI, CA LO, AR ON, RO VI, BA LA, US GI, D'CO IC, D'CO RE, AN RE, IA GIANCA, SI AN, IN GI, IN CO, DA RE, UL NG, EL ZO, MA RO, OR ZI, OL UE, UL RE, ST LU, IT AN, BE ZO, LL GI, IA GI, LL MO, TI LI, TI LI, VE PI, TE IN, TE ME RI TA, TE LO OM, DI RA ET, AL BA, ALÙ ZI, ALÙ VA, ALÙ OS, ALÙ TI, ALÙ AL, ALÙ ON, CA EP, OL RI ME, OL RO ER, ZA TO, ZA IC, ZA RE, CI RI, AL AN, LL IC, ER AN OM;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/1293 proposto dai:
LI LO, AL NG, AJ RE, ER TO, RN UE, UO CA, UO GI, AR ON, RO VI, US GI, D'CO IC, D'CO RE, AN RE, IA GIANCA, SI AN, IN GI, IN CO, DA RE, UL NG, EL ZO, OR ZI, OL UE, UL RE, ST LU, IT AN, BE ZO, LL GI, LL IC, IA GI, LL MO, TI LI, TI LI, VE PI, AL AN, TE ME RI TA, DI RA ET, AL BA, CA EP, OL RI ME, OL RO ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EZIO 12, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO GALASSO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AC LU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 966/99 della Corte d'Appello di AL, depositata il 08/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/03 dal Consigliere Dott. Francesco LO FIORE;
udito l'Avvocato GRECO CE, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato GALASSO Alfredo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale, accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel luglio 1975, l'assessorato per i lavori pubblici della regione LI dava il nulla osta all'erogazione in favore dell'imprenditore UI GE dei contributi previsti dalla normativa edilizia convenzionata, per la costruzione di un certo numero di alloggi di tipo economico e popolare, in località Balate di Caltanissetta. Nel dicembre 1975, il consiglio comunale di Caltanissetta deliberava l'approvazione del programma costruttivo del GE e la concessione in suo favore del diritto di superficie su area. Deliberava, altresì, lo schema di convenzione, poi, stipulata col GE, nel gennaio 1976, con previsione che il corrispettivo di vendita ai privati degli alloggi da costruire sarebbe stato determinato sulla base del prezzo stabilito dalle leggi e dai regolamenti in vigore al momento della compravendita.
Nel corso del 1976, iniziata la costruzione degli alloggi, il GE stipulava numerosi preliminari di compravendita, nei quali si richiamava il contenuto della convenzione sopraindicata. Con citazione del 30 aprile 1979, US AB, ME AG, GE AL, TO AL, UE RN, TO AJ, ON BE, CA BU, US BU, MI CA, IN CA, LU OR, LA TO, US CU, HE D'IC, TO D'IC, EL NE, AR AI, VA AR, US AR, CC AR, ME RR, TO OR, GE AN, CE EL, RI MA, NA RE, UE OL, TO MU, UI PI, NA RA, VA OR, CE BE, US SC, HE SC, US LI, MO IM, OL PA, OL IR, ET TU, VA LI e ON NE, promissari acquirenti di alcuni alloggi, convenivano in giudizio il GE, innanzi al Tribunale di Caltanissetta, al fine di determinare il prezzo di vendita di quei beni e di dare esecuzione specifica ai contratti preliminari. UI GE si costituiva e chiedeva che il prezzo di vendita degli alloggi fosse determinato secondo criteri diversi da quelli indicati dalle controparti, invocando altrimenti la risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità. Chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, il pagamento degli interessi corrisposti sul mutuo agevolato, ottenuto per la costruzione degli alloggi, oltre al rimborso di alcune spese.
Con sentenza non definitiva del 23 maggio 1980, il Tribunale di Caltanissetta accertava che il prezzo di vendita di ciascun alloggio era pari ad una determinata percentuale della somma complessiva, erogata dalla Cassa di Risparmio V.E. di Caltanissetta, rigettava poi la domanda riconvenzionale di risoluzione dei contratti e dichiarava dovuti gli interessi corrisposti sul mutuo agevolato, oltre alle spese per allacciamento idrico, elettrico e telefonico. Con sentenza definitiva del 6 giugno 1983, il Tribunale di Caltanissetta determinava il prezzo di vendita degli alloggi, promessi in vendita agli attori, e compensava le spese di lite. Con sentenza del 24 febbraio 1986, la Corte d'appello di Caltanissetta modificava in parte le sopraindicate decisioni del primo giudice, rideterminando il prezzo di vendita degli alloggi. Con sentenza del 29 maggio 1991, la Corte di Cassazione annullava la decisione della Corte d'appello di Caltanissetta e rinviava la causa alla Corte d'appello di MO per una nuova determinazione del prezzo di vendita degli alloggi.
Con sentenza non definitiva dell'8 giugno 1996, la Corte d'appello di MO accertava che il prezzo di vendita degli alloggi doveva essere determinato secondo i costi ed i criteri, di cui al d.m. 23 novembre 1979, n. 13053, e riconosceva al GE il diritto al rimborso delle polizze assicurative, stipulate per quegli alloggi. Con sentenza definitiva dell'8 novembre 1999, in esito a consulenza tecnica d'ufficio, la Corte d'appello di MO determinava il prezzo di vendita degli alloggi e l'importo dei premi assicurativi di pertinenza. Le spese processuali erano compensate tra le parti, per intero.
Per la cassazione di quest'ultima, definitiva sentenza, UI GE ha proposto ricorso in forza di tre motivi, illustrati con memoria. ME AG, GE AL, UE RN, TO AJ, ON BE, CA BU, US BU, IN CA, LU OR, LA AT, US CU, HE D'IC, TO D'IC, EL NE, AR AI, VA AR, US AR, CC AR, TO OR, GE AN, CE EL, NA RE, UE OL, TO MU, UI PI, VA OR, CE BE, US SC, HE SC, US LI, MO IM, OL PA, OL IR, ET TU, VA LI, ME AR RI e NA Di AN, queste ultime due quali eredi di US AB, nonché SE MO, quale eredi di TO AL, e US SC, AR RA e RO RE RA, gli ultimi tre quali eredi di ON NE, hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale avverso la sentenza definitiva e quella non definitiva della Corte d'appello di MO.
Gli altri intimati, MI CA, LA TO ed eredi di ME RR, nonché NA AB e LO ME AB, quali eredi di US AB, e ZI AL, AN AL, ROlia AL, ST AL, SO AL e IN AL, quest'ultimi quali eredi di TO AL, e RT NE, DO NE, IR NE e AR IS, quali eredi di ON NE, non hanno svolto alcuna difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è stata disposta la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sul ricorso principale.
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 345, comma primo, e 394 c.p.c., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che la Corte di rinvio, dopo avere correttamente rilevato l'inammissibilità della domanda, avente ad oggetto interessi e rivalutazione del prezzo di vendita degli alloggi, domanda per l'appunto proposta da esso ricorrente innanzi a quella Corte, con l'atto di riassunzione dell'11 marzo 1992, l'abbia poi decisa nel merito, incoerentemente, negando il diritto fatto valere. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2402 c.c., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che la Corte di rinvio abbia erroneamente qualificato quella domanda, di cui esso ricorrente non aveva precisato le ragioni.
Con il terzo motivo, infine, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché vizi di motivazione, il ricorrente si duole della disposta compensazione delle spese processuali.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non hanno pregio.
Ed invero, la denunciata violazione di norme, al pari della falsa applicazione, anch'essa denunciata, è priva di specifica illustrazione.
Analogamente, mancano di specifica illustrazione i denunciati vizi di motivazione, che, appunto, involgono una questione di qualificazione di domanda proposta nel giudizio di rinvio, di cui il ricorso neppure riporta il contenuto effettivo, in violazione del principio di autosufficienza di tale mezzo di impugnazione, e che suppongono, poi, contestuali pronunce di inammissibilità e rigetto della stessa domanda, senza neppure indicare in qual modo ed in qual punto decisioni siffatte siano da rinvenirsi nella sentenza impugnata, in parte qua espressiva di un accertamento di inammissibilità, in sè preclusivo, cui si accompagnano alcuni rilievi di merito, in via ipotetica.
I primi due motivi, dunque, non sono meritevoli di accoglimento. Immeritevole di accoglimento, altresì, è il terzo motivo sulla compensazione delle spese di lite.
Ed invero, per consolidato e condiviso (dal collegio) orientamento di questa Corte in materia, la valutazione dell'opportunità di compensare le spese, totalmente o parzialmente, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione, che ove espressa, è sindacabile solo se illogica o contraddittoria (v. ex plurimis Cass. 11597/02, n. 5988/01, n. 3272/01 e n. 12431/00), ipotesi - queste - neppure prospettate, ne' ricorrenti, nella specie.
Sul ricorso incidentale.
Il ricorso è inammissibile, per mancanza di esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito - questo - previsto a pena d'inammissibilità, anche con riguardo al ricorso incidentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 366 n. 3 e 371, comma terzo, c.p.c. (v. ex plurimis Cass. n. 12256/01, n. 8476/01, n. 12039/98, n. 13071/97 e n. 1498/86). Ed invero, il ricorso in esame contiene soltanto alcune, incompiute indicazioni sui fatti della causa, introdotta nel lontano 1979 ed oggetto di sei sentenze, le ultime due della Corte di rinvio, entrambe impugnate dai ricorrenti a fini di annullamento. I ricorrenti non indicano neppure quali domande siano state proposte nel giudizio e quante e quali sentenze siano state pronunciate, ne' espongono, nello svolgimento dei motivi di impugnazione o delle critiche al ricorso principale, elementi utili alla cognizione chiara e compiuta della controversia, raffigurando un quadro assolutamente incompleto sia dell'origine e dell'oggetto della causa e sia delle posizioni assunte dalle parti nel processo;
e ciò, soprattutto, con riguardo alle questioni sollevate con i due motivi di ricorso, relativi ad un supposto errore in procedendo, di cui neppure si indica la fase processuale di accadimento, ed a pretesi errori in giudicando della sentenza non definitiva della Corte di rinvio, pronunciata nel 1996, che pure si impugna, nel 2000, ma avverso la quale neppure si precisa se sia stata fatta riserva di ricorso, ai sensi dell'art. 361 c.p.c.. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale, invece, va dichiarato inammissibile.
Soccombenza reciproca giustifica la totale compensazione delle spese del giudizio di Cassazione tra le parti costituite, nulla dovendosi invece disporre nei confronti degli intimati, che non hanno svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004