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Sentenza 10 gennaio 2023
Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2023, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA TT CE AO nato a [...] il [...] D'NO IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 marzo 2021 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato D'FR GI e La TI RA LO per i reati di cui agli artt. 416, 642 e 582-585 cod. pen. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, gli imputati avrebbero partecipato ad un'associazione per delinquere dedita alla realizzazione di una serie indeterminata di "truffe" ai danni di compagnie assicurative, compiute mediante la simulazione di sinistri stradali e l'effettiva mutilazione dei corpi delle false Penale Sent. Sez. 5 Num. 496 Anno 2023 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 05/10/2022 vittime di tali sinistri, le quali, dietro la promessa di ricevere modesti compensi, acconsentivano a farsi arrecare lesioni personali di vario tipo, che provocavano loro danni biologici permanenti, quali fratture, sfregi al volto e ferite lacero- contuse su tutto il corpo. Al vertice dell'associazione, organizzata secondo una chiara ripartizione di ruoli e di compiti, vi erano DU AL e FU IZ (giudicati in separato giudizio), che curavano le fasi di preparazione dei falsi sinistri stradali, individuavano i mezzi, ispezionavano i luoghi della "messinscena", procuravano i soggetti disposti a fungere da falsi testimoni e quelli disposti a farsi infliggere le mutilazioni;
i due, mediante l'uso di cocci di bottiglia, praticavano loro stessi le lesioni personali alle false vittime dei sinistri. Nell'ambito del sodalizio, D'FR GI partecipava all'organizzazione dei sinistri stradali e trovava le persone disposte a parteciparvi;
in alcuni casi, prendendovi parte anche lui stesso. Il La TI, invece, era la «persona di fiducia di DU AL» e si adoperava in diversi ruoli nella fase realizzativa dei falsi incidenti stradali. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avvocato Stefania Maccarone, per La TI RA LO, si compone di quattro motivi. 3.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento a tre reati-fine (si tratta di un falso sinistro, in relazione al quale la pubblica accusa ha contestato il reato di cui all'art. 642 cod. pen. nonché quello di lesioni, commesso in danno di due diverse persone offese), deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale. Sostiene che la motivazione della sentenza, nella parte relativa ai reati contestati ai capi q), r) e s), sarebbe mancante e illogica, basandosi su una presunta e non fondata "ammissione di responsabilità dell'imputato", che sarebbe stata fatta dalla stessa difesa con l'atto di appello. Il ricorrente evidenzia che la difesa, nell'atto di appello, si era limitata ad affermare che l'imputato aveva effettivamente avuto un ruolo nel falso sinistro oggetto di quei capi di imputazione (avendo fornito false dichiarazioni alla polizia municipale), che era cosa ben diversa dal riconoscerne la penale responsabilità con specifico riferimento ai reati come contestati dalla pubblica accusa. La difesa, anzi, con l'atto di appello, aveva sostenuto che: l'imputato non avesse partecipato a tutte le fasi del sinistro e non avesse cagionato alcuna lesione alle persone offese;
il giudice di primo grado fosse caduto in errore a ritenere che l'imputato avesse ammesso di «aver partecipato alla vicenda criminosa Conti- 2 Accardi>>; il reato di cui al capo q) dovesse essere riqualificato in quello di favoreggiamento. I motivi di appello dedotti con riferimento a tali reati e, in particolare, quello relativo alla riqualificazione (che era stata chiesta per la prima volta con l'appello) erano rimasti privi di risposta. 3.2. Con un secondo motivo, articolato con riferimento a due reati-fine (si tratta di un falso sinistro, in relazione al quale la pubblica accusa ha contestato i reati di cui agli artt. 642 e 582-585 cod. pen.), deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale. Sostiene che la motivazione della sentenza, nella parte relativa ai reati contestati ai capi I) e m), sarebbe nulla per difetto di motivazione, non avendo la Corte di appello risposto alle questioni poste dalla difesa con l'atto di impugnazione, con il quale la difesa aveva specificamente contestato la ricostruzione operata dai giudici di primo grado. 3.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 416 cod. pen. Con tale motivo, il ricorrente lamenta «la !abilità del quadro probatorio» e l'illogicità della motivazione della sentenza di appello, che non avrebbe dato una risposta sufficiente alle censure formulate con l'atto di impugnazione con specifico riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale. La difesa, sostiene il ricorrente, aveva evidenziato tutta una serie di elementi (l'imputato non aveva fornito alcun apporto concreto alle attività correlate al trasferimento e al soggiorno in città delle false vittime provenienti da Napoli, risultava assente «sulla scena dei falsi sinistri», non aveva avuto contatti con molti degli altri presunti associati, ecc.) che la Corte territoriale non avrebbe effettivamente considerato. E non avrebbe tenuto conto neanche del fatto che non emergevano contatti tra l'imputato e gli altri sodali nel periodo di intercettazione delle conversazioni né avrebbe adeguatamente valutato le effettive dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio di garanzia, dall'imputato, essendosi questo limitato a riferire dei suoi rapporti con il DU e non anche di quelli con gli altri presunti associati. I contatti telefonici tra l'imputato e il DU, evidenzia inoltre il ricorrente, erano stati solo tredici mentre quelli tra quest'ultimo e il coimputato FI DA (giudicato in separato giudizio), che era stato assolto dal reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., era stati ben centosei. 3.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen. 3 Lamenta il vizio di motivazione anche con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e all'entità della pena applicata. 4. Il ricorso dell'avvocato Sabrina Puglia, per D'FR GI, si compone di un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione. 4.1. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità assoluta, poiché la Corte di appello non avrebbe risposto a tutti i rilievi critici mossi con l'atto di impugnazione. 4.2. L'avvocato Sabrina Puglia, con successiva memoria scritta, ha chiesto di annullare la sentenza senza rinvio per morte del reo, rappresentando che l'imputato era deceduto il 20 dicembre 2021, dopo la proposizione del ricorso e prima del passaggio in giudicato della sentenza. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 6. L'avv. Lorenzo Bonaventura, per la parte civile "Groupama Assicurazione S.p.A.", ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 7. L'avv. DA Giuseppe Giugno, per le parti civili "Unipolsai Assicurazioni S.p.A.", "Compagnia Assicurazioni Linear S.p.A.", "Allianz Viva S.p.A.", ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. 8. L'avv. Stefania Maccarone, ha depositato memoria scritta, con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di D'FR RA è improcedibile per morte del reo mentre quello presentato nell'interesse di La TI RA LO è inammissibile. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di D'FR GI è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato e la sentenza impugnata, relativamente alla sua posizione, deve essere annullata senza rinvio. 4 Nelle more del procedimento, in data 20 dicembre 2021, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte depositato dal difensore. I reati contestati al D'FR, pertanto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., sono estinti e la sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, invero, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità (Sez. 3, Sentenza n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384). 3. Il ricorso presentato nell'interesse di La TI RA LO deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza, nella parte relativa ai reati contestati ai capi q), r) e s), sarebbe mancante e illogica, basandosi su una presunta e non fondata "ammissione di responsabilità dell'imputato", che sarebbe stata fatta dalla stessa difesa con l'atto di appello. Al riguardo, deve essere evidenziato che, come emerge dalla lettura della sentenza di secondo grado, la Corte di appello non ha ritenuto i reati di cui ai capi q), r) ed s) coperti da giudicato per mancata impugnazione, ma, in ordine a tali reati, ha rinviato alla sentenza di primo grado, condividendola pienamente e ritenendo che dall'atto di appello non emergessero argomenti idonei a incidere sul giudizio di responsabilità espresso dal Tribunale. Non vi è stata, dunque, alcuna omessa pronuncia né alcun errore della Corte territoriale, che non ha frainteso l'atto di appello, ma si è limitata a rilevare che la difesa, nel proporre impugnazione, aveva finito, incidentalmente, per ammettere un coinvolgimento dell'imputato nei fatti relativi ai reati in questione. Valutazione, peraltro, del tutto secondaria, atteso che sui capi q), r) ed s), la sentenza di appello fa espresso ricorso alla motivazione per relationem. Al riguardo, va rilevato che, come ritenuto da questa Corte, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di effettiva novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autierii, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435). 5 Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe, in ogni caso, viziata, poiché la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di riqualificazione del reato di cui al capo q) e che tale questione non potrebbe ritenersi "coperta" dalla motivazione per relationem, poiché non era stata sottoposta all'attenzione del giudice di primo grado. Al riguardo, va ricordato che «nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia» (Sez. 1, Sentenza n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263326). Ebbene, nel caso in esame, la questione di diritto posta dal ricorrente - riqualificare in favoreggiamento il reato di cui all'art. 642 cod. pen. - era manifestamente infondata. L'imputato, infatti, con le sue false dichiarazioni, non ha aiutato ad eludere le indagini dell'autorità dopo che era stato commesso un delitto, ma, con la sua condotta, ha contribuito a integrarlo, in attuazione del piano criminoso dell'associazione alla quale lui partecipava. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria (cfr. pagine 14 e ss. della sentenza impugnata), ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ricordato che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935). 3.3. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul 6 merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in realtà, non deduce alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione ed evidenziando come molti degli elementi a sostegno dell'accusa si fondassero sulle ammissioni fatte dall'imputato, in sede di interrogatorio (cfr. pagine 16 e ss. della sentenza). Anche con riferimento a tale motivo, va ricordato che il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, in modo tale da considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. 3.4. Il quarto motivo, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. Quelle relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 23 della sentenza impugnata). Va, poi, ricordato che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 23 della sentenza impugnata). Manifestamente infondata è la censura relativa alla recidiva, atteso che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sua applicazione (cfr. pagina 23 della sentenza impugnata e pagina 205 della sentenza di primo grado). 7 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle costituite parti civili, che vanno così liquidate: euro 2.800,00, oltre accessori di legge, in favore di quelle assistite dall'avv. DA Giuseppe Giugno ("Unipolsai Assicurazioni S.p.A.", "Compagnia Assicurazioni Linear S.p.A.", "Allianz Viva S.p.A."); euro 1.900,00, oltre accessori di legge, in favore di quella assistita dall'avv. Lorenzo Bonaventura ("Groupama Assicurazione S.p.A.").
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati ascritti a D'FR GI estinti per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di La TI RA LO e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, La TI RA LO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv. DA Giuseppe Giugno, che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre accessori di legge. Condanna, altresì, La TI RA LO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv. Lorenzo Bonaventura, che liquida in complessivi euro 1.900,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 5 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 marzo 2021 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato D'FR GI e La TI RA LO per i reati di cui agli artt. 416, 642 e 582-585 cod. pen. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, gli imputati avrebbero partecipato ad un'associazione per delinquere dedita alla realizzazione di una serie indeterminata di "truffe" ai danni di compagnie assicurative, compiute mediante la simulazione di sinistri stradali e l'effettiva mutilazione dei corpi delle false Penale Sent. Sez. 5 Num. 496 Anno 2023 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 05/10/2022 vittime di tali sinistri, le quali, dietro la promessa di ricevere modesti compensi, acconsentivano a farsi arrecare lesioni personali di vario tipo, che provocavano loro danni biologici permanenti, quali fratture, sfregi al volto e ferite lacero- contuse su tutto il corpo. Al vertice dell'associazione, organizzata secondo una chiara ripartizione di ruoli e di compiti, vi erano DU AL e FU IZ (giudicati in separato giudizio), che curavano le fasi di preparazione dei falsi sinistri stradali, individuavano i mezzi, ispezionavano i luoghi della "messinscena", procuravano i soggetti disposti a fungere da falsi testimoni e quelli disposti a farsi infliggere le mutilazioni;
i due, mediante l'uso di cocci di bottiglia, praticavano loro stessi le lesioni personali alle false vittime dei sinistri. Nell'ambito del sodalizio, D'FR GI partecipava all'organizzazione dei sinistri stradali e trovava le persone disposte a parteciparvi;
in alcuni casi, prendendovi parte anche lui stesso. Il La TI, invece, era la «persona di fiducia di DU AL» e si adoperava in diversi ruoli nella fase realizzativa dei falsi incidenti stradali. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avvocato Stefania Maccarone, per La TI RA LO, si compone di quattro motivi. 3.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento a tre reati-fine (si tratta di un falso sinistro, in relazione al quale la pubblica accusa ha contestato il reato di cui all'art. 642 cod. pen. nonché quello di lesioni, commesso in danno di due diverse persone offese), deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale. Sostiene che la motivazione della sentenza, nella parte relativa ai reati contestati ai capi q), r) e s), sarebbe mancante e illogica, basandosi su una presunta e non fondata "ammissione di responsabilità dell'imputato", che sarebbe stata fatta dalla stessa difesa con l'atto di appello. Il ricorrente evidenzia che la difesa, nell'atto di appello, si era limitata ad affermare che l'imputato aveva effettivamente avuto un ruolo nel falso sinistro oggetto di quei capi di imputazione (avendo fornito false dichiarazioni alla polizia municipale), che era cosa ben diversa dal riconoscerne la penale responsabilità con specifico riferimento ai reati come contestati dalla pubblica accusa. La difesa, anzi, con l'atto di appello, aveva sostenuto che: l'imputato non avesse partecipato a tutte le fasi del sinistro e non avesse cagionato alcuna lesione alle persone offese;
il giudice di primo grado fosse caduto in errore a ritenere che l'imputato avesse ammesso di «aver partecipato alla vicenda criminosa Conti- 2 Accardi>>; il reato di cui al capo q) dovesse essere riqualificato in quello di favoreggiamento. I motivi di appello dedotti con riferimento a tali reati e, in particolare, quello relativo alla riqualificazione (che era stata chiesta per la prima volta con l'appello) erano rimasti privi di risposta. 3.2. Con un secondo motivo, articolato con riferimento a due reati-fine (si tratta di un falso sinistro, in relazione al quale la pubblica accusa ha contestato i reati di cui agli artt. 642 e 582-585 cod. pen.), deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale. Sostiene che la motivazione della sentenza, nella parte relativa ai reati contestati ai capi I) e m), sarebbe nulla per difetto di motivazione, non avendo la Corte di appello risposto alle questioni poste dalla difesa con l'atto di impugnazione, con il quale la difesa aveva specificamente contestato la ricostruzione operata dai giudici di primo grado. 3.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 416 cod. pen. Con tale motivo, il ricorrente lamenta «la !abilità del quadro probatorio» e l'illogicità della motivazione della sentenza di appello, che non avrebbe dato una risposta sufficiente alle censure formulate con l'atto di impugnazione con specifico riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale. La difesa, sostiene il ricorrente, aveva evidenziato tutta una serie di elementi (l'imputato non aveva fornito alcun apporto concreto alle attività correlate al trasferimento e al soggiorno in città delle false vittime provenienti da Napoli, risultava assente «sulla scena dei falsi sinistri», non aveva avuto contatti con molti degli altri presunti associati, ecc.) che la Corte territoriale non avrebbe effettivamente considerato. E non avrebbe tenuto conto neanche del fatto che non emergevano contatti tra l'imputato e gli altri sodali nel periodo di intercettazione delle conversazioni né avrebbe adeguatamente valutato le effettive dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio di garanzia, dall'imputato, essendosi questo limitato a riferire dei suoi rapporti con il DU e non anche di quelli con gli altri presunti associati. I contatti telefonici tra l'imputato e il DU, evidenzia inoltre il ricorrente, erano stati solo tredici mentre quelli tra quest'ultimo e il coimputato FI DA (giudicato in separato giudizio), che era stato assolto dal reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., era stati ben centosei. 3.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen. 3 Lamenta il vizio di motivazione anche con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e all'entità della pena applicata. 4. Il ricorso dell'avvocato Sabrina Puglia, per D'FR GI, si compone di un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione. 4.1. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità assoluta, poiché la Corte di appello non avrebbe risposto a tutti i rilievi critici mossi con l'atto di impugnazione. 4.2. L'avvocato Sabrina Puglia, con successiva memoria scritta, ha chiesto di annullare la sentenza senza rinvio per morte del reo, rappresentando che l'imputato era deceduto il 20 dicembre 2021, dopo la proposizione del ricorso e prima del passaggio in giudicato della sentenza. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 6. L'avv. Lorenzo Bonaventura, per la parte civile "Groupama Assicurazione S.p.A.", ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 7. L'avv. DA Giuseppe Giugno, per le parti civili "Unipolsai Assicurazioni S.p.A.", "Compagnia Assicurazioni Linear S.p.A.", "Allianz Viva S.p.A.", ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. 8. L'avv. Stefania Maccarone, ha depositato memoria scritta, con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di D'FR RA è improcedibile per morte del reo mentre quello presentato nell'interesse di La TI RA LO è inammissibile. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di D'FR GI è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato e la sentenza impugnata, relativamente alla sua posizione, deve essere annullata senza rinvio. 4 Nelle more del procedimento, in data 20 dicembre 2021, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte depositato dal difensore. I reati contestati al D'FR, pertanto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., sono estinti e la sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, invero, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità (Sez. 3, Sentenza n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384). 3. Il ricorso presentato nell'interesse di La TI RA LO deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza, nella parte relativa ai reati contestati ai capi q), r) e s), sarebbe mancante e illogica, basandosi su una presunta e non fondata "ammissione di responsabilità dell'imputato", che sarebbe stata fatta dalla stessa difesa con l'atto di appello. Al riguardo, deve essere evidenziato che, come emerge dalla lettura della sentenza di secondo grado, la Corte di appello non ha ritenuto i reati di cui ai capi q), r) ed s) coperti da giudicato per mancata impugnazione, ma, in ordine a tali reati, ha rinviato alla sentenza di primo grado, condividendola pienamente e ritenendo che dall'atto di appello non emergessero argomenti idonei a incidere sul giudizio di responsabilità espresso dal Tribunale. Non vi è stata, dunque, alcuna omessa pronuncia né alcun errore della Corte territoriale, che non ha frainteso l'atto di appello, ma si è limitata a rilevare che la difesa, nel proporre impugnazione, aveva finito, incidentalmente, per ammettere un coinvolgimento dell'imputato nei fatti relativi ai reati in questione. Valutazione, peraltro, del tutto secondaria, atteso che sui capi q), r) ed s), la sentenza di appello fa espresso ricorso alla motivazione per relationem. Al riguardo, va rilevato che, come ritenuto da questa Corte, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di effettiva novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autierii, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435). 5 Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe, in ogni caso, viziata, poiché la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di riqualificazione del reato di cui al capo q) e che tale questione non potrebbe ritenersi "coperta" dalla motivazione per relationem, poiché non era stata sottoposta all'attenzione del giudice di primo grado. Al riguardo, va ricordato che «nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia» (Sez. 1, Sentenza n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263326). Ebbene, nel caso in esame, la questione di diritto posta dal ricorrente - riqualificare in favoreggiamento il reato di cui all'art. 642 cod. pen. - era manifestamente infondata. L'imputato, infatti, con le sue false dichiarazioni, non ha aiutato ad eludere le indagini dell'autorità dopo che era stato commesso un delitto, ma, con la sua condotta, ha contribuito a integrarlo, in attuazione del piano criminoso dell'associazione alla quale lui partecipava. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria (cfr. pagine 14 e ss. della sentenza impugnata), ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ricordato che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935). 3.3. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul 6 merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in realtà, non deduce alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione ed evidenziando come molti degli elementi a sostegno dell'accusa si fondassero sulle ammissioni fatte dall'imputato, in sede di interrogatorio (cfr. pagine 16 e ss. della sentenza). Anche con riferimento a tale motivo, va ricordato che il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, in modo tale da considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. 3.4. Il quarto motivo, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. Quelle relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 23 della sentenza impugnata). Va, poi, ricordato che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 23 della sentenza impugnata). Manifestamente infondata è la censura relativa alla recidiva, atteso che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sua applicazione (cfr. pagina 23 della sentenza impugnata e pagina 205 della sentenza di primo grado). 7 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle costituite parti civili, che vanno così liquidate: euro 2.800,00, oltre accessori di legge, in favore di quelle assistite dall'avv. DA Giuseppe Giugno ("Unipolsai Assicurazioni S.p.A.", "Compagnia Assicurazioni Linear S.p.A.", "Allianz Viva S.p.A."); euro 1.900,00, oltre accessori di legge, in favore di quella assistita dall'avv. Lorenzo Bonaventura ("Groupama Assicurazione S.p.A.").
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati ascritti a D'FR GI estinti per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di La TI RA LO e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, La TI RA LO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv. DA Giuseppe Giugno, che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre accessori di legge. Condanna, altresì, La TI RA LO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv. Lorenzo Bonaventura, che liquida in complessivi euro 1.900,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 5 ottobre 2022.