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Sentenza 13 novembre 2023
Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2023, n. 45662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45662 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ZI AN EL, nato a Santeramo in [...] il [...], contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 2.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3.2.2020 il Tribunale di Bari aveva riconosciuto AN EL ZI responsabile del delitto di ricettazione e della contravvenzione pure ascrittagli e, con la ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni Penale Sent. Sez. 2 Num. 45662 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 20/09/2023 3 e mesi 4 di reclusione per il delitto e di mesi 6 di arresto per la contravvenzione, oltre al pagamento delle spese processuali;
2. la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto in favore del ZI le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva e ha rideterminato la pena per il delitto di cui al capo a) in anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa dichiarando nel contempo non doversi procedere in relazione alla contravvenzione di cui al capo b) perché estinta per intervenuta prescrizione;
3. ricorre per cassazione AN EL ZI a mezzo del difensore lamentando: 3.1 nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per vizi inerenti l'espressione della volontà dell'imputato con riferimento alla rinuncia ai motivi di appello: rileva che la Corte di appello ha omesso di prendere in esame la richiesta di assoluzione sul rilievo della intervenuta rinuncia al motivo formalizzata dal difensore in data 2.5.2022 con un atto non sottoscritto dall'imputato il quale si era tuttavia limitato a rilasciare procura speciale avendo poi ignorato che il difensore avrebbe rinunciato al motivo di appello;
richiama, peraltro, il contenuto della procura speciale priva dell'oggetto per il quale era stata conferita e, comunque, del tutto generica;
3.2 nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 648 comma 2, cod. pen.: rileva che la motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta di ricondurre l'episodio alla ipotesi di lieve entità non ha tenuto conto dello scarso valore commerciale del veicolo, risalente al 1991, di cui ha sottolineato l'uso da parte della vittima dando in tal modo rilievo a circostanza non desumibile da alcun elemento acquisito al processo;
evidenzia come anche la personalità del ZI non fosse tale da precludere l'accoglimento della richiesta;
3.3 nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: rileva come la Corte abbia dato rilievo al funzionamento del veicolo che non risulta dal alcun elemento acquisito al processo e tale da superare la obiettiva circostanza della sua vetustà; richiama la giurisprudenza di questa Corte sul rapporto tra la attenuante comune e quella di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen.; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la manifesta infondatezza del primo motivo dal momento che dagli atti processuali non emerge che la manifestazione di volontà dell'imputato si sia formata in maniera distorta o viziata o che l'iniziativa di rinunciare ai motivi di appello sia stata il risultato di una scelta arbitraria del difensore che era munito di procura speciale legittimamente rilasciata dal ricorrente;
segnala, quindi, la manifesta infondatezza del secondo motivo avendo i giudici di merito congruamente motivato sulla richiesta difensiva in termini coerenti con la costante giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, richiamando i precedenti penali, l'elevata propensione a delinquere dell'imputato e la rilevanza del bene per la persona offesa, che continuava ad utilizzarlo come mezzo di locomozione e che ne era rimasta priva;
osserva che i giudici di merito hanno infine motivato sul diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in termini non censurabili in sede di legittimità; 5. la difesa ha trasmesso una memoria insistendo sull'accoglimento del ricorso: quanto al primo motivo, segnala che la rinuncia parziale ai motivi di impugnazione è stata depositata dal sostituto processuale non munito, a sua volta, di procura speciale rilasciata esclusivamente in favore del difensore di fiducia ancorché viziata nella formazione della volontà dell'imputato; ribadisce che la procura speciale deve indicare l'oggetto mentre, nel caso di specie, quella di cui si discute faceva riferimento al potere del difensore "di effettuare un eventuale concordato anche tramite sostituto processuale..", ma non anche di rinunciare ai motivi di appello ex art. 589 cod. proc. pen.; quanto al secondo motivo, sottolinea che la Corte d'Appello ha ritenuto, in assenza di prova, ma solo su una personalissima valutazione, che l'autovettura, il cui modestissimo valore economico risulta evidente dall'anno di immatricolazione (1991) fosse ancora utilizzata dalla persona offesa, elemento che non si riscontra nell'incarto processuale;
aggiunge, in ordine alla personalità del reo, seppur gravato di precedenti condanne, che la condotta contemporanea o susseguente al reato non è stata caratterizzata da altri episodi criminosi;
quanto al terzo motivo, richiama il principio di diritto secondo il quale "ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in 3 termini oggettivi e nella globalità degli effetti" sottolineando che nel caso in esame non risulta provato il presunto danno cagionato alla persona offesa, la quale, oltre al non essersi costituita parte civile è mai stata escussa in aula al fine di provare la effettiva utilizzabilità dell'autovettura e il suo reale funzionamento e, perciò, il valore economico del bene, la funzionalità del mezzo, né tantomeno gli eventuali effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 1. Tale è, innanzitutto, il primo motivo: la verifica degli atti, consentita e, anzi, imposta dalla natura dell'eccezione difensiva, ha consentito di appurare che l'odierno ricorrente aveva rilasciato al difensore di fiducia una procura speciale, espressamente riferita al procedimento penale di cui si discute, e sottoscritta in data 4.4.2022, successiva alla stessa presentazione dell'atto di appello;
consegue che il potere, ivi specificamente conferito, di procedere ad un concordato in appello, necessariamente implica quello di rinunciare ad uno o più motivi di impugnazione. Quanto, poi, al ruolo del sostituto processuale, va rilevato che la rinuncia al motivo sulla responsabilità era stata sottoscritta dal difensore di fiducia e procuratore speciale mentre il sostituto si era limitato a produrre l'atto operando in tal modo come mero latore della volontà ritualmente manifestata dal difensore a ciò legittimato (cfr., Sez. 5 - , n. 34988 del 06/10/2020, Egitto, Rv. 279983 - 01, in cui la Corte ha chiarito che il sostituto del difensore di fiducia, cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale per la presentazione dell'istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. con facoltà di determinare l'entità della pena, può validamente perfezionare l'accordo sulla pena nella misura specificamente indicata dal procuratore speciale, perché in tal caso il sostituto è mero nuncius della sua volontà). 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, che lamenta la incongruità della motivazione con cui la Corte di appello ha escluso di poter ricondurre il fatto nella ipotesi "lieve" già contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen.. I giudici baresi, infatti, hanno congruamente motivata sulla sollecitazione difensiva sostenendo che "... la valutazione ... deve tenere conto del fatto che il bene ricettato, ad onta dell'anno di immatricolazione e delle condizioni in cui versava, e perciò della quotazione sul mercato, rivestiva una certa rilevanza per la persona offesa, che continuava ad utilizzarlo come mezzo ci locomozione e che, per effetto della illecita circolazione del bene, ne era rimasta priva" non mancando di evidenziare anche la stessa personalità dell'imputato, già gravato da precedenti specifici. Quanto al primo profilo, è sufficiente rilevare che il fatto è stato accertato in Santeramo in Colle il 5.5.2014 mentre il furto era avvenuto tra il 10.10.2013 in GR PP risultando, perciò, dalla stessa ricostruzione offerta dalle due sentenze di merito, che il veicolo era marciante e, pertanto, che la considerazione secondo cui esso possedeva un reale valore d'uso deve ritenersi assolutamente corretta e non frutto di illazioni soggettive. Sotto altro profilo, del tutto congrua (e, invero, non attinta da alcun rilievo difensivo) è la argomentazione della Corte di appello sulla valenza da attribuire alla personalità dell'imputato ben potendo tali profili concorrere ad escludere una diagnosi di "tenuità" del fatto (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01). 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato: è pacifico, infatti, che la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sia stata esclusa sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (cfr., Sez. 2 - , n. 2890 del 15/11/2019, Diop, Rv. 277963 - 01; Sez. 2, n. 50066 del 15/11/2013, Cipriani, Rv. 257647 - 01) e che la stessa presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr., Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 01; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301 - 01, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimentc al valore intrinseco della cosa oggetto del reato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà, ma pur sempre funzionante, non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 da versare in favore della Cassa delle Ammende. 5
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20.9.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3.2.2020 il Tribunale di Bari aveva riconosciuto AN EL ZI responsabile del delitto di ricettazione e della contravvenzione pure ascrittagli e, con la ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni Penale Sent. Sez. 2 Num. 45662 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 20/09/2023 3 e mesi 4 di reclusione per il delitto e di mesi 6 di arresto per la contravvenzione, oltre al pagamento delle spese processuali;
2. la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto in favore del ZI le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva e ha rideterminato la pena per il delitto di cui al capo a) in anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa dichiarando nel contempo non doversi procedere in relazione alla contravvenzione di cui al capo b) perché estinta per intervenuta prescrizione;
3. ricorre per cassazione AN EL ZI a mezzo del difensore lamentando: 3.1 nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per vizi inerenti l'espressione della volontà dell'imputato con riferimento alla rinuncia ai motivi di appello: rileva che la Corte di appello ha omesso di prendere in esame la richiesta di assoluzione sul rilievo della intervenuta rinuncia al motivo formalizzata dal difensore in data 2.5.2022 con un atto non sottoscritto dall'imputato il quale si era tuttavia limitato a rilasciare procura speciale avendo poi ignorato che il difensore avrebbe rinunciato al motivo di appello;
richiama, peraltro, il contenuto della procura speciale priva dell'oggetto per il quale era stata conferita e, comunque, del tutto generica;
3.2 nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 648 comma 2, cod. pen.: rileva che la motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta di ricondurre l'episodio alla ipotesi di lieve entità non ha tenuto conto dello scarso valore commerciale del veicolo, risalente al 1991, di cui ha sottolineato l'uso da parte della vittima dando in tal modo rilievo a circostanza non desumibile da alcun elemento acquisito al processo;
evidenzia come anche la personalità del ZI non fosse tale da precludere l'accoglimento della richiesta;
3.3 nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: rileva come la Corte abbia dato rilievo al funzionamento del veicolo che non risulta dal alcun elemento acquisito al processo e tale da superare la obiettiva circostanza della sua vetustà; richiama la giurisprudenza di questa Corte sul rapporto tra la attenuante comune e quella di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen.; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la manifesta infondatezza del primo motivo dal momento che dagli atti processuali non emerge che la manifestazione di volontà dell'imputato si sia formata in maniera distorta o viziata o che l'iniziativa di rinunciare ai motivi di appello sia stata il risultato di una scelta arbitraria del difensore che era munito di procura speciale legittimamente rilasciata dal ricorrente;
segnala, quindi, la manifesta infondatezza del secondo motivo avendo i giudici di merito congruamente motivato sulla richiesta difensiva in termini coerenti con la costante giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, richiamando i precedenti penali, l'elevata propensione a delinquere dell'imputato e la rilevanza del bene per la persona offesa, che continuava ad utilizzarlo come mezzo di locomozione e che ne era rimasta priva;
osserva che i giudici di merito hanno infine motivato sul diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in termini non censurabili in sede di legittimità; 5. la difesa ha trasmesso una memoria insistendo sull'accoglimento del ricorso: quanto al primo motivo, segnala che la rinuncia parziale ai motivi di impugnazione è stata depositata dal sostituto processuale non munito, a sua volta, di procura speciale rilasciata esclusivamente in favore del difensore di fiducia ancorché viziata nella formazione della volontà dell'imputato; ribadisce che la procura speciale deve indicare l'oggetto mentre, nel caso di specie, quella di cui si discute faceva riferimento al potere del difensore "di effettuare un eventuale concordato anche tramite sostituto processuale..", ma non anche di rinunciare ai motivi di appello ex art. 589 cod. proc. pen.; quanto al secondo motivo, sottolinea che la Corte d'Appello ha ritenuto, in assenza di prova, ma solo su una personalissima valutazione, che l'autovettura, il cui modestissimo valore economico risulta evidente dall'anno di immatricolazione (1991) fosse ancora utilizzata dalla persona offesa, elemento che non si riscontra nell'incarto processuale;
aggiunge, in ordine alla personalità del reo, seppur gravato di precedenti condanne, che la condotta contemporanea o susseguente al reato non è stata caratterizzata da altri episodi criminosi;
quanto al terzo motivo, richiama il principio di diritto secondo il quale "ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in 3 termini oggettivi e nella globalità degli effetti" sottolineando che nel caso in esame non risulta provato il presunto danno cagionato alla persona offesa, la quale, oltre al non essersi costituita parte civile è mai stata escussa in aula al fine di provare la effettiva utilizzabilità dell'autovettura e il suo reale funzionamento e, perciò, il valore economico del bene, la funzionalità del mezzo, né tantomeno gli eventuali effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 1. Tale è, innanzitutto, il primo motivo: la verifica degli atti, consentita e, anzi, imposta dalla natura dell'eccezione difensiva, ha consentito di appurare che l'odierno ricorrente aveva rilasciato al difensore di fiducia una procura speciale, espressamente riferita al procedimento penale di cui si discute, e sottoscritta in data 4.4.2022, successiva alla stessa presentazione dell'atto di appello;
consegue che il potere, ivi specificamente conferito, di procedere ad un concordato in appello, necessariamente implica quello di rinunciare ad uno o più motivi di impugnazione. Quanto, poi, al ruolo del sostituto processuale, va rilevato che la rinuncia al motivo sulla responsabilità era stata sottoscritta dal difensore di fiducia e procuratore speciale mentre il sostituto si era limitato a produrre l'atto operando in tal modo come mero latore della volontà ritualmente manifestata dal difensore a ciò legittimato (cfr., Sez. 5 - , n. 34988 del 06/10/2020, Egitto, Rv. 279983 - 01, in cui la Corte ha chiarito che il sostituto del difensore di fiducia, cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale per la presentazione dell'istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. con facoltà di determinare l'entità della pena, può validamente perfezionare l'accordo sulla pena nella misura specificamente indicata dal procuratore speciale, perché in tal caso il sostituto è mero nuncius della sua volontà). 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, che lamenta la incongruità della motivazione con cui la Corte di appello ha escluso di poter ricondurre il fatto nella ipotesi "lieve" già contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen.. I giudici baresi, infatti, hanno congruamente motivata sulla sollecitazione difensiva sostenendo che "... la valutazione ... deve tenere conto del fatto che il bene ricettato, ad onta dell'anno di immatricolazione e delle condizioni in cui versava, e perciò della quotazione sul mercato, rivestiva una certa rilevanza per la persona offesa, che continuava ad utilizzarlo come mezzo ci locomozione e che, per effetto della illecita circolazione del bene, ne era rimasta priva" non mancando di evidenziare anche la stessa personalità dell'imputato, già gravato da precedenti specifici. Quanto al primo profilo, è sufficiente rilevare che il fatto è stato accertato in Santeramo in Colle il 5.5.2014 mentre il furto era avvenuto tra il 10.10.2013 in GR PP risultando, perciò, dalla stessa ricostruzione offerta dalle due sentenze di merito, che il veicolo era marciante e, pertanto, che la considerazione secondo cui esso possedeva un reale valore d'uso deve ritenersi assolutamente corretta e non frutto di illazioni soggettive. Sotto altro profilo, del tutto congrua (e, invero, non attinta da alcun rilievo difensivo) è la argomentazione della Corte di appello sulla valenza da attribuire alla personalità dell'imputato ben potendo tali profili concorrere ad escludere una diagnosi di "tenuità" del fatto (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01). 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato: è pacifico, infatti, che la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sia stata esclusa sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (cfr., Sez. 2 - , n. 2890 del 15/11/2019, Diop, Rv. 277963 - 01; Sez. 2, n. 50066 del 15/11/2013, Cipriani, Rv. 257647 - 01) e che la stessa presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr., Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 01; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301 - 01, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimentc al valore intrinseco della cosa oggetto del reato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà, ma pur sempre funzionante, non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 da versare in favore della Cassa delle Ammende. 5
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20.9.2023