Sentenza 11 aprile 2003
Massime • 1
In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del " ne bis in idem " opera solo nel caso in cui la caducazione del precedente provvedimento sia dipesa dalla insussistenza delle condizioni normative sostanziali richieste per l'adozione della misura, ma non opera nell'ipotesi in cui a base del rinnovato provvedimento vengano posti elementi non valutati dal giudice, che aveva dichiarato la caducazione del primo provvedimento per ragioni di merito differenti da quelle addotte a sostegno del provvedimento reiterato, oppure per vizi meramente processuali (nella fattispecie: mancata convalida tempestiva del sequestro operato dalla polizia giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2003, n. 43647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43647 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'Urso Giovanni Presidente
1. Dott. Marzano Francesco Consigliere
2. Dott. Galbiati Ruggero Consigliere
3. Dott. Brusco Carlo Giuseppe Consigliere
4. Dott. Spagnuolo Antonio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN ER, nato l'[...];
avverso ordinanza del 20 novembre 2002, Trib. Libertà di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Spagnuolo Antonio;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. Cosentino con la richiesta di rigetto del ricorso.
LA CORTE RILEVA
1. ER NN ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame sulle misure cautelari reali di Roma ha rigettato la richiesta di annullamento del provvedimento, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Velletri aveva, in accoglimento di analoga richiesta del competente p.m., disposto, con provvedimento del 10 luglio 2002, il sequestro preventivo di una cospicua somma di denaro e di appunti manoscritti, a suo tempo oggetto di apprensione in sede di indagini di polizia giudiziaria e, poi, per la mancata tempestiva convalida, liberati.
2. Con la richiesta di riesame l'odierno ricorrente si era doluto per l'assunta inosservanza dei termini di cui all'art. 321 commi 3-bis e 3-ter cod. proc. pen., sostenendo che la mancata tempestiva convalida del sequestro operato dalla p.g. avrebbe comportato la inoperatività di ogni successivo provvedimento.
Su tale motivo il tribunale del riesame, con l'ordinanza qui impugnata, dopo avere riassunto la "storia" della vicenda procedimentale, ha posto in rilievo la ininfluenza, sul provvedimento emesso dal G.i.p. delle pregresse vicende, stante l'autonomia dei provvedimenti adottati e l'indubbio potere-dovere del G.i.p. di provvedere sulla richiesta di sequestro conservativo ritualmente avanzata dal p.m..
3. ER NN ricorre per cassazione denunciando, ancora, l'assunta inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 321 commi 3-bis e 3-ter cod. proc. pen.. Secondo il deducente la mancata tempestiva convalida da parte del competente p.m. sul provvedimento di sequestro operato dalla polizia giudiziaria comporterebbe la liberazione di quanto sequestrato e l'impossibilità di legittima adozione di altro provvedimento di natura coercitiva reale sulle stesse cose.
4. Osserva il collegio che il motivo di ricorso non è fondato. È pacifico in causa che il sequestro operato dalla p.g. nel corso di perquisizione finalizzata al reperimento di elementi indizianti circa il reato di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti, non fu tempestivamente convalidato, sicché il Tribunale di Roma, su istanza del prevenuto, ebbe a dichiarare la inefficacia dell'atto di polizia mancando un valido titolo ablativo. Con tale decisione deve ritenersi conclusa la fase relativa alla vicenda originata dal provvedimento di p.g. con piena soddisfazione dell'interesse del prevenuto a vedere liberati dal vincolo reale sia la somma di denaro che il notes di sua pertinenza.
Come rileva il giudice censurato, in via autonoma e per nulla funzionalmente o temporalmente collegata alla conclusa vicenda, il G.i.p. del Tribunale di Velletri, su istanza del p.m., emise decreto di sequestro preventivo (della somma di denaro e degli appunti) fornendo giustificazione sia in ordine al fumus delicti che in relazione alle esigenze di cautela, quanto all'acquisizione della piena prova del reato e alla ragione di prevenzione della commissione di altri reati della specie ovvero dell'aggravamento di quello in accertamento.
5. Il ricorrente pare ignorare l'esatta regola adottata dal tribunale reiterando considerazioni che attengono alla precedente fase incidentale e che si sono concluse nel senso sopra specificato. Nella misura in cui il motivo di ricorso dovesse ritenersi come assunto di diniego della legittimità del successivo, autonomo, decreto di sequestro preventivo, se ne deve rilevare la infondatezza in diritto. Infatti, per indirizzo costante seguito da questa Corte, è sempre ammessa, la reiterazione del sequestro nell'ipotesi di annullamento del precedente analogo provvedimento, giacché la nullità derivata di questo mezzo di ricerca della prova afferisce a quel determinato sequestro e non certo ad un altro del tutto autonomo, seppure relativo alle stesse cose (Cass., sez. III, 12 luglio 1996 n. 3123). Infatti, in tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem opera solo nel caso in cui la caducazione del precedente provvedimento sia dipesa dalla insussistenza delle condizioni normative sostanziali richieste per l'adozione della misura, dovendosi evitare la possibilità di nuovo giudizio da parte dello stesso giudice chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti. Da ciò consegue che in ipotesi di sopravvenienza di nuovi elementi che non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame, ovvero in caso di decisione solo sul rito, come nel caso di specie, non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro preventivo, anche se fondato sugli stessi presupposti del precedente dichiarato inefficace per vizio meramente processuale (Cass. sez. I, 27 gennaio 1994, n. 536). La infondatezza del motivo di impugnazione comporta il rigetto del ricorso con la conseguenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l'11 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 NOVEMBRE 2003.