Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5477 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
CC64879 N N IPUdienza del 9.1 - REPUBB05477/03 G R.G. E 3 R R . L A L T A A U D , B I B R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E A T T T A I 1 N R E 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S 1 E . T N SEZIONE TRIBUTARIA A Can 12085 M composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo Riggio Presidentc Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Consigliere CORTE SU MA ha pronunciato la seguente CAMION C SENTENZA N. 64849 sul ricorso proposto dalla ... Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta o difende per legge;
-ricorrente-
contro
Industria Precompressi Vibrati s.p.a., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Bergamo 3, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Mancuso, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di costituzione -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 6, n. 16/6/1999, del 26.1/12.2.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.10.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
3573 Udito l'avvocato dello Stato De Bellis per l'Amministrazione finanziaria e l'avv. Mancuso per la contribuente;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Osservato in fatto - che con processo verbale di constatazione e avviso di rettifica parziale in data 20.10.1995, notificato alla Industria Precompressi Vibrati s.p.a., l'Ufficio IV.A. di Torino accertava che due cessioni di beni effettuate alla predetta società dalla Tecnostrutture s.r.l., fatturate ed assoggettate ad IV.A., dissimulavano una cessione d'azienda, come tale non soggetta ad I. V.A. ma ad imposta proporzionale di registro. - che conseguentemente, l'Ufficio disconosceva il diritto della Industria Precompressi Vibrati s.p.a. alla detrazione dell' 1.V.A. applicata nei suoi confronti dalla codente accertando un minor credito d'imposta per Lire 63.716.000 cd applicando pene pecuniarie per lire 64.316.000. Th che con ricorso in data 28.12.1995 la società Industria Precompressi Vibrati impugnava avanti la Commissione Tributaria di 1° grado di Torino if predetto alto, chiedendone l'annullamento. - che con sentenza n. 120/10/1996 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino accoglieva il ricorso;
- che a seguito di appello dell'Ufficio la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con scntenza n. 16/6/99 del 26.01/12.02.1999, confermava la decisione di primo grado, che avverso tale decisione l'Amministrazione finanziaria dello Stato propone ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2555 c.c. e dell'art. 2, comma 3, lettera b) del d.p.r. n. 633/1972, il difetto di motivazione e l'omesso esame su un punto decisivo della controversia;
in relazione agli artt. 62 del d. lgs. n. 546/1992 e 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.. 2 che la società Industria Precompressi Vibrati dichiarava di costituirsi nel giudizio di legittimità, non avendo depositato nei termini controricorso, "al solo line di partecipare alla discussione della causa", come poi in effetti avveniva: rilevato in diritto che la sentenza impugnata é stata notificata all'Ufficio IVA di Torino il 12.4.1999 (cfr. epigrafe del ricorso dell'Amministrazione finanziaria); . che é orientamento giurisprudenziale consolidato che ai fini della decorrenza 1 del termine breve di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie è idonea la loro notificazione all'ufficio tributario che ha emesso (o che ha omesso di cmettere) l'atto impugnato (cfr. sul punto anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 525 del 2000); che il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo del servizio postale alla soc. Industria Precompressi Vibrati con atto spedito il 12.6.1999 e consegnato il 15.6.1999 ( e quindi oltre il termine di 60 giomi dalla notificazione della sentenza previsto dagli artt. 325 2° comma c.p.c., 51 comma 7 del d.lgs. n.546 del 1992); che la notificazione a mezzo del servizio postale a norma dell'art. 149 c.p.c. non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico;
che il ricorso proposto dal Ministro delle Finanze deve pertanto dichiararsi inammissibile perché intempestivo, che la condanna alle spese alle spese segue il criterio della soccombenza processuale;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in euro 1.100,00, di cui curo 100,00 per spese. A REGISTRAZIONE A NG EL D.P.R. 26/4/1986 Roma, 9.10.2002 YAS ALL B. N. 51 Presidente TRIBUTARIA Il Consigliere est. ugo Miggiиде E on offe IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 3