Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la possibilità di confiscare, nel caso di reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, il fucile utilizzato a tal fine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2009, n. 6228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6228 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 14/01/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 82
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 10689/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC AE, nato a [...] il [...];
avverso il provvedimento in data 17.12.2007 con cui il giudice monocratico di Bracciano ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di un fucile da caccia e di munizioni disposta con provvedimento 4.07.2007 a seguito della sentenza n. 54/2007 che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. h) esercizio di caccia con fucile cal. 12 privo di apposito riduttore;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza n. 54/2007 il Tribunale di Civitavecchia, sezione distaccata di Bracciano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di UC AE perché estinto per prescrizione il reato di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. h) (esercizio di caccia con fucile cal. 12 privo di apposito riduttore accertato il 6/10/2003) a lui ascritto.
Con provvedimento in data 17.12.2007 il Tribunale rigettava l'istanza di revoca della misura della confisca del fucile e delle munizioni in sequestro disposta m data 4.07.2007, dopo la pronuncia di non luogo a procedere.
Tale ultima statuizione il Tribunale riteneva di dovere adottare ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, per essere state le cose sequestrate detenute e usate per commettere il reato. Avverso detta decisione sulla misura di sicurezza, ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione UC denunciando l'illegittimità, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e norme collegate, della suddetta statuizione.
Il Tribunale non avrebbe potuto ritenere obbligatoria la confisca, in mancanza di una sentenza di condanna, non essendo le cose sequestrate intrinsecamente criminose.
Chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il PG concludeva per il rigetto del ricorso ritenendo applicabile la L. n. 152 del 1975, art. 6 che prevede la confisca obbligatoria per tutte le armi, munizioni ed esplosivi in deroga alla disciplina ordinaria della confisca, salva la ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 240 cod. pen., cioè non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona estranea al reato.
Il ricorso è fondato.
La parte seconda della L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 3, stabilisce la persistente obbligatoriet?, per chi svolga attività venataria;
delle comuni disposizioni in materia di armi sotto le relative comminatorie penali, salvo i casi di espresse deroghe, facendo salvo il principio di specialità.
Quindi, proprio il principio di specialità, riaffermato dalla disposizione sopra enunciata, laddove fa salve le espresse previsioni contenute nella legge speciale, comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, legittimamente detenute e portate e, tuttavia, utilizzate per commettere reati venatori, sia quella di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, che prevede, in caso di condanna per le contravvenzioni di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), la confisca, in ogni caso, delle armi stesse, al pari degli altri mezzi di caccia soggetti a sequestro. Tale disposizione si pone in rapporto di specialità con l'art. 240 c.p., introducendo un'ipotesi di confisca obbligatoria delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato" (per le quali la norma codicistica prevede, al primo comma, la sola confisca facoltativa), ma non commina, come invece nel caso del comma 2, n. 2, art. sopra citato, la misura di sicurezza patrimoniale anche nei casi in cui non sia stata pronunciata condanna.
Ne è applicabile, in difetto di contestazione di violazioni anche in materia di armi e munizioni, la disposizione di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 6, che prevede altra e più ampia ipotesi di confisca obbligatoria di cose intrinsecamente pericolose, costituenti corpi di reati previsti da tale normativa, anche se in concreto non sia stata pronunciata condanna.
Conseguentemente questa Corte ha affermato che "la L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, nello stabilire che salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi, comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dalla stessa L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui agli artt. 240 cpv. cod. pen. e della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna" (Cassazione Sezione 3^, Filippone, n. 15166/2003 RV. 224709). Pertanto il provvedimento impugnato, unitamente a quello emesso in data 4.07.2007, va annullato senza rinvio con il conseguente ordine restitutorio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento del GE in data 17.12.2007, nonché quello dello stesso giudice in data 4.07.2007 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2009