Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 15795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15795 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto / nerfomell.te SEZIONE TERZA CIVILE 5 "entrettual 9 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 7 R.G.N. 402/02 1 Dott. Vittorio DUVA 5 Dott. Antonio Rel. Consigliere Dott. Ennio1 Cron. 32208 Consigliere Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 24/06/03 ConsigliereDott. Angelo SPIRITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS UN Agente per la Compagnia Assicurativa UNIPOL SPA procuratore all'incasso, corrente in Parma, Б nonchè DITTA A.P.A. AGENZIA PARMENSE ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO che li difende anche BIASIOTTI MOGLIAZZA, disgiuntamente all'avvocato GIANLUCA PAGLIA, giusta delega in atti;
ricorrenti - contro 2003 DE TROIA LUIG I;
1475 intimato avverso la sentenza n. 1013/01 del Giudice di pace di PARMA, emessa e depositata l' 08/10/01 (R.G. 3674/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/06/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Biagio Francesco LEVATO (per delega Avv. Giovanni F. BIASIOTTI MOGLIAZZA); lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO, confermate in camera di consiglio dal P.M. Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinte citazioni AS RU e la spa Agenzia Parmense Assicurazioni, premesso di aver pagato rate di premio assicurativo in luogo di De TR IG, hanno convenuto dinanzi al Giudice di pace di Parma il De TR per sentirlo condannare al pagamento della somma di L.
1.908.000 in favore di ciascun attore. Il De TR ha resistito alle domande. Riuniti i procedi- menti, il Giudice di pace ha rigettato entrambe le do- mande. Ricorrono il AS e l'Agenzia Parmense con unico ricorso affidato a quattro motivi. L'intimato De TR non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Il ricorso manifestamente infondato, giacchè il primo motivo, ancorché enunciato anche in termini di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., concerne esclu- sivamente la motivazione del provvedimento impugnato, la quale, elaborata a sostegno di una sentenza pronun- ziata dal Giudice di pace secondo equità "ratione valo- ris", non può considerarsi né apparente né insanabil- mente contraddittoria e non è, dunque censurabile nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. Un. 15.10.1999 n. 716), mentre gli altri motivi riguardano violazioni di norme sostanziali (artt. 1911 e 1703 e segg. cod.civ.), ache, attesa la natura equitativa del procedimento quo", non sono denunziabili con ricorso per cassazione (Cass. Sez. Un. n. 716/1999 cit.). Il ricorso va, dunque rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato De TR svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 24.6.2003 IL CONSIGLIER EST. IL PRESIDENTE Vitorio Dute DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 22 OTT. 2003 Innocento ST IL CANCELLIERE C1 Oggi NZ ST