Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 8906
CASS
Sentenza 30 gennaio 2002

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Massime1

Nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali, se concorrono circostanze aggravanti ed attenuanti di cui va tenuto conto a norma dell'art. 278 cod. proc. pen., il giudice deve ricorrere al giudizio di valenza stabilito dall'art. 69 cod. pen., non potendo trovare applicazione il criterio dell'aumento massimo per le aggravanti e della diminuzione minima per le attenuanti, di cui all'art. 157 cod. pen., che non si riferisce all'ipotesi di concorso di circostanze di segno opposto.

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 marzo 2022 (reg. ord. n. 83 del 2022), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente l'astratta l'ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato in ipotesi di omicidio stradale, allorché non ricorra alcuna aggravante e si ravvisi l'attenuante ad effetto speciale del concorso di cause di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. 2.- In punto di fatto, il rimettente …

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  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 17 luglio 2023

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 marzo 2022 (reg. ord. n. 83 del 2022), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente l'astratta l'ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato in ipotesi di omicidio stradale, allorché non ricorra alcuna aggravante e si ravvisi l'attenuante ad effetto speciale del concorso di cause di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. 2.- In punto di fatto, il rimettente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 8906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8906
Data del deposito : 30 gennaio 2002

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