Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2003, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO AZI0 2 0 5 0 / 0 3 LA CORTE Oggetto SEZIONE LA Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 14353/00 Consigliere Cron. 4626 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 21/10/02 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: ENTE MINERARIO SICILIANO in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MIGIURTINIA 36, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO GALASSO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GARILLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
: DI NC EN, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE 2002 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli 4108 avvocati EN DE MARCO, MARIO MILONE, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 789/00 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 10/04/00 R.G.N. 363/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato GARILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Agrigento - sezione distaccata di Casteltermini -in Di funzione di giudice del lavoro, ES NC, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'Italkali s.p.a., società a partecipazione maggioritaria dell'Ente minerario siciliano, e di aver fruito del prepensionamento previsto dall'art. 28 della legge regionale n.25 del 1993 percependo la relativa indennità, ex art.6 della legge regionale n.42 del 1975, chiedeva la condanna dell'Ente a corrispondergli gli incrementi percentuali Istat, ex art 6 della legge regionale n. 23 del 1991, in relazione al triennio 1991-1993, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva l'Ente minerario siciliano, in persona del commissario ad acta, negando la spettanza degli aumenti richiesti. Con sentenza in data 20 febbraio 1999 il Pretore accoglieva la domanda. La decisione pretorile veniva impugnata dall'EMS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. ES Lala (nonché, distintamente, in persona del commissario liquidatore, costituitosi nel corso del giudizio), dinanzi al Tribunale di Agrigento che, peraltro, dichiarava preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dello stesso Ente, anche nella forma della gestione liquidatoria. Il giudice di appello rilevava che la legge regionale n.5 del 1999, nel disporre la soppressione dell'EMS, aveva anche stabilito - all'art.7, comma 6 – l'affidamento della gestione del personale a carico del fondo previsto dall'art. 13, lett.a) della legge regionale n.42 del 1975 su cui gravavano le indennità dovute al personale in prepensionamento, all'Assessorato regionale dell'industria, determinandone, in parte qua, la successione a titolo universale all'ente soppresso;
con la conseguenza, sul piano processuale, che soltanto tale Assessorato doveva riteners: legittimato a resistere nei giudizi promossi dal personale a carico del fondo ed a proporre appello avverso le relative decisioni (senza che il difetto di legittimazione dell'EMS, anche nella forma 3 della gestione liquidatoria, potesse sanarsi mediante chiamata in causa dell'Assessorato). Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'EMS, in persona del commissario liquidatore, con un unico motivo di impugnazione. Il lavoratore resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 c.p.c. e degli artt. 1 e 7 della legge regionale n.5 del 1999, nonché un punto decisivo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su controversia, si deduce che, alla stregua della disciplina generale prevista per le imprese, applicabile all'EMS quale ente pubblico economico, alla soppressione dell'Ente era conseguita la fase della liquidazione;
pertanto, anche con riferimento alla gestione del personale di cui al fondo sopra indicato, la successione dell'Assessorato regionale non era scaturita quale effetto immediato della soppressione, dato che l'Ente, pur essendo in fase liquidatoria, aveva mantenuto la sua soggettività giuridica, conservando quindi la propria legittimazione nei giudizi promossi dal suddetto personale. Il motivo è fondato. La legge della regione Sicilia 20 gennaio 1999 n.5, disponendo la soppressione dell'Ente Minerario Siciliano, nonché dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale e dell'Azienda Asfalti Siciliani, stabilisce altresì la messa in liquidazione di tali enti, previa nomina di un unico commissario liquidatore da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'Industria e su delibera della Giunta regionale (art.1, commi primo e terzo). La stessa legge dispone, poi, all'art.7, comma sesto, l'affidamento all'Assessorato regionale dell'Industria della gestione del personale a carico del fondo previsto dall'art.13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975 n.42 e successive modifiche e integrazioni. Come chiarito da questa Corte con la sentenza n.1473 del 2002, emessa in analoga fattispecie, l'art. 7, comma sesto, cit. non ha trasferito dall'Ente soppresso all'Assessorato regionale la gestione del personale, ma la gestione del fondo istituito per far fronte agli oneri per indennità di prepensionamento e indennità una tantum nei 이 confronti del personale licenziato e cioè, in sostanza, le obbligazioni nei confronti del medesimo;
conseguendo, da un siffatto trasferimento (da qualificare come successione a titoio particolare nel diritto controverso), la facoltà del precedente titolare di proporre impugnazione, malgrado il trasferimento del diritto, ai sensi dell'art.111, primo comma, c.p.c. Tale conclusione va ribadita nella presente sede, dovendosi quindi riaffermare la permanenza della legitimatio in capo all'Ente in liquidazione, in linea con i criteri generali elaborati dalla giurisprudenza, nel senso che la messa in liquidazione non determina ipso facto l'estinzione dell'ente, che si verifica solo al momento della effettiva cessazione di ogni rapporto attivo e passivo (cfr. Cass. sent. n.4214 del 1994, in fattispecie relativa alla estinzione di società esercente attività mineraria). Ciò posto la Corte non ha ragione di occuparsi della questione, sollevata in controricorso, della regolare costituzione dell'Ente in liquidazione nei pregressi gradi del giudizio e delle conseguenze processuali di una eventuale irregolarità (consistente, secondo il controricorrente, nel difetto di rappresentanza del dr. ES Lala), dal momento che anche l'ipotetico difetto di rappresentanza, essendo stato già prospettato in appello (come riferisce la difesa del resistente) e riverberando i propri effetti sull'atto finale del procedimento, comporterebbe una nullità che, per non essere del tipo insanabile, avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione, in base alla regola - 5 dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (art. 161, primo comma, c.p.c.) applicativa del generale principio del carattere meramente processuale delle nullità formali (le quali non possono essere fatte valere se non all'interno del processo e con i rimedi generali predisposti per l'ingiustizia della sentenza, eccezion fatta per le sentenze prive di sottoscrizione, ex art. 161, secondo comma, c.p.c.). E, d'altra parte, la regola processuale, ricavabile dall'art.346 c.p.c., secondo la quale la mera riproposizione delle eccezioni non accolte è sufficiente ad impedire la decadenza dalle stesse, vale solo per l'appello e non anche per il giudizio di legittimità; ciò comporta q che la parte interessata a riproporre la nullità in tale giudizio non può sottrarsi all'onere di impugnazione (nella forma del ricorso incidentale). Ai fini che precedono, inoltre, risulta anche ininfluente l'accertamento dell'eventuale inammissibilità del controricorso, ai sensi dell'art.370, primo comma, c.p.c., in combinato disposto con l'art.149 c.p.c. (quanto al rilievo della data di ricevimento del plico postale, che nella specie comporterebbe la tardività della notifica, ovvero di quella di spedizione), un siffatto accertamento potendo invece interessare il giudizio di rinvio, ai sensi dell'art.385, comma terzo, c.p.c.. Ne deriva, conclusivamente, che il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Caltanissetta, che procederà all'esame della controversia attenendosi ai principi sopra indicati e provvederà, altresì, al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Caltanissetta anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 21 ottobre 2002 Il Presidents Il Cons. estensore Мини 6 folellolent. % irilena ВИ IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 FEB. 2003 IL CANCELLIERE ША ВИ