Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2010, n. 7114
CASS
Sentenza 27 gennaio 2010

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La mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell'effettivo "inizio dei lavori" entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo (art. 15, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), essendo necessario, al fine di escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva, che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera assentita. (In motivazione la Corte ha precisato che detti indizi consistono nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nell'elevazione di muri e nell'esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio).

Commentario1

  • 1Non iniziano i lavori: scade il permesso di costruire
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 16 gennaio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2010, n. 7114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7114
Data del deposito : 27 gennaio 2010

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