Sentenza 21 marzo 2012
Massime • 1
L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere revocato per la sopravvenienza di un provvedimento applicativo di misura cautelare (nella specie, arresti domiciliari) relativo a fatti antecedenti alla concessione della misura alternativa, spettando al tribunale di sorveglianza verificare, in concreto, l'effettiva compatibilità delle due misure.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2012, n. 14827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14827 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/03/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - N. 852
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 35005/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
RT CR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia, emessa il 23/06/2011 e depositata il 28/06/2011;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Santalucia;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
IL Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rilevato che il RT, appena qualche giorno dopo l'ammissione - con atto del 12 maggio 2011 - alla misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari, è stato raggiunto dall'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, giusta ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 maggio 2011, per fatti di riciclaggio in concorso con soggetti appartenenti alla criminalità di tipo mafioso. Ha quindi evidenziato, dopo aver richiamato il provvedimento di sospensione della misura adottato dal Magistrato di sorveglianza il 26 maggio 2011, di non aver preso in esame tali fatti, allarmanti per il quadro di personalità che lumeggiano e per la rivelazione di contatti con ambienti della criminalità di tipo mafioso, per quanto già noti prima dell'emissione del provvedimento di concessione della misura dell'affidamento in prova.
Ha infine affermato di non poter revocare la misura dell'affidamento in prova, dal momento che i comportamenti descritti nell'ordinanza di custodia cautelare furono commessi prima dell'inizio dell'affidamento in prova, ma ha ritenuto di dover dichiarare l'inefficacia della predetta misura alternativa "in presenza di elementi conoscibili ... all'epoca in cui fu emessa l'ordinanza ma di fatto non valutati ed idonei a modificare sensibilmente il quadro di personalità ... con valutazione di pericolosità ben più grave e tale da rendere necessaria" la prosecuzione in regime intramurario dell'espiazione della pena. In conclusione, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato di non revocare la misura dell'affidamento in prova con contestuale inefficacia dell'ordinanza dispositiva della misura medesima, emessa il 12 maggio 2011.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Archilei, il RT, deducendo:
- erronea applicazione di legge in relazione alla L. n. 354 del 1975, artt. 47 e 51 ter e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 mancanza di motivazione e manifesta illogicità. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto valutare in concreto la compatibilità tra l'affidamento in prova terapeutico e la misura degli arresti domiciliari nel frattempo applicata, in luogo di quella della custodia in carcere, dal Tribunale del riesame di Napoli con provvedimento del 9 giugno 2011 presso la Comunità terapeutica "Ceis" di Spoleto. L'inefficacia di un provvedimento può sopravvenire nei soli casi previsti dalla legge e, per quel che attiene alle misure alternative alla detenzione, la legge prescrive che, ove sopravvenga la notifica di un nuovo titolo detentivo, cautelare o definitivo, si procede a provvisoria sospensione e, eventualmente, alla revoca dell'ammissione al beneficio. Il Tribunale di sorveglianza, chiamato ad esprimersi sulla revoca della misura accordata, ha omesso di verificare in concreto se gli elementi di fatto ascritti al RT siano tali da rivelare il fallimento dell'esperimento rieducativo, con conseguente necessità della revoca, o se siano piuttosto a tal fine irrilevanti, in ragione dei progressi trattamentali dallo stesso compiuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
2. Questa Corte ha da tempo affermato il principio per il quale la revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposta soltanto in riferimento a condotte che l'interessato abbia tenuto successivamente alla concessione del beneficio, sì che non può essere pronunciata in relazione all'emissione di un provvedimento cautelare per fatti commessi in precedenza - così, Sez. 1, n. 4717 del 24/09/1996, dep. 19/11/1996, Russo, Rv. 206000 -. La ragione giustificatrice di una siffatta statuizione si rinviene in una considerazione d'ordine sistematico, oltre che nella lettera della legge e in particolare nel disposto di cui all'art. 47, comma 11, ord. pen., secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova, e nel disposto dell'art. 51 ter ord. pen., per il quale se l'affidato pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura. L'art. 298 c.p.p., comma 2 prevede che l'esecuzione di una misura cautelare personale per altro reato non è sospesa quando lo stesso soggetto stia espiando una pena in regime di misure alternative alla detenzione, e che, invece, detta sospensione si determina in caso di esecuzione di un ordine di carcerazione, "salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con l'espiazione della pena". Da queste previsioni di legge si trae, infatti, che è ben possibile la contestuale esecuzione della misura alternativa alla detenzione e della misura cautelare, restando soltanto da verificare la compatibilità in concreto delle due misure, in considerazione dei limiti che sono ad esse rispettivamente inerenti, "nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, delle misure cautelari" - cfr., Sez. 1, n. 3020 del 28/04/1997, dep. 05/06/1997, Frappampina, Rv. 207682; Sez. 1, n. 877 del 02/03/1993, dep. 14/04/1993, Labertucci, Rv. 193670 -.
3. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, preso atto di non poter disporre la revoca ai sensi delle disposizioni di legge prima richiamate e che fondano il provvedimento sulla base del riscontrato fallimento dell'esperimento rieducativo, ha omesso di accertare la compatibilità in concreto della misura cautelare degli arresti domiciliari con la prosecuzione dell'affidamento in prova, adottando un atipico, e non consentito dalla legge, provvedimento di inefficacia dell'ordinanza dispositiva della misura alternativa alla detenzione. Il provvedimento di inefficacia, peraltro, è stato motivato sulla base dell'apprezzamento di una maggiore pericolosità dell'interessato, il che, in buona sostanza, lo rende equivalente a quel provvedimento di revoca che si assume in premessa non possa essere adottato.
4. Il fatto che la revoca sia prevista in riferimento a comportamenti successivi alla concessione della misura alternativa non esclude che ad essa possa farsi ricorso nel caso in cui la doverosa verifica di compatibilità con la sopravvenuta applicazione di una misura cautelare personale riveli l'impossibilità della contestuale applicazione. Si consideri, infatti, che anche in questa ipotesi si è di fronte ad un fatto sopravvenuto che, come tale, ben può giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca, seppure diverso per fondamento giustificativo e finalità da quello, omologo, previsto espressamente dalla legge.
5. Per le ragioni esposte, deve essere annullato senza rinvio l'atipico provvedimento assunto dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, di non revoca della misura dell'affidamento in prova con contestuale dichiarazione di inefficacia del provvedimento concessivo.
6. Il dispositivo di questa pronuncia deve essere comunicato, a cura della cancelleria, al Tribunale di sorveglianza secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 107.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone darsi immediata comunicazione di questa decisione al Tribunale di sorveglianza di Perugia ai sensi del D.P.R. n. 230 del 2012, art. 107, comma 2. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012