Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
In materia di stupefacenti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di autorizzazione alla frequentazione di un programma di recupero da parte del detenuto agli arresti domiciliari, l'attualità dello stato di tossicodipendenza va valutata con riferimento al momento della richiesta medesima ed ad esso deve corrispondere un uso abituale di sostanze stupefacenti. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale del riesame reiettiva di un'istanza di autorizzazione alla frequentazione del Sert da parte di detenuto agli arresti domiciliari il cui stato di tossicodipendenza era documentato con certificazione risalente all'epoca del suo arresto, periodo cui aveva fatto seguito una lunga astensione dall'assunzione di sostanze stupefacenti dovuto alla detenzione in carcere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2013, n. 20082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20082 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/02/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 390
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 47227/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TITOLA CRISTIAN N. IL 29/12/1990;
avverso l'ordinanza n. 979/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 20/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar:
annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Titola Christian avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 20 settembre 2012, con la quale è stato rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza della Corte d'appello di Catania del 19 giugno 2012, a sua volta reiettiva di una istanza di autorizzazione a frequentare il Sert territorialmente competente, trovandosi, l'imputato, in stato di arresti domiciliari.
La misura cautelare era stata adottata, nella forma della custodia in carcere, il 27 gennaio 2011 e, successivamente, il 13 marzo 2012, era stata sostituita con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio nonché ai reati fine, consistenti in furti aggravati.
La Corte d'appello ha ritenuto mancante la prova della attualità dello stato di tossicodipendenza del richiedente tenuto conto, da un lato, che la certificazione di tossicodipendenza risaliva al 25 maggio 2011 e che il successivo attestato del Sert (del 12 giugno 2012), a proposito della elevata probabilità di recidivanza nella tissicodipendenza per un quinquennio, evidenziava soltanto una situazione potenziale ed ipotetica. Il Tribunale del riesame ha convalidato tale ragionamento.
Deduce il ricorrente il vizio di motivazione in ordine alle menzionate certificazioni mediche.
Il giudice dell'appello cautelare sarebbe incorso nello stesso errore del giudice della cognizione e cioè quello di confondere l'attualità della singola assunzione di sostanza stupefacente - in effetti rimasta preclusa anche dallo stato di detenzione subito dall'imputato - con l'attualità della tossicodipendenza, intesa come patologia.
Come spiegato dal sanitario del Sert, la tossicodipendenza è una patologia che non si estingue per la semplice mancata assunzione della sostanza stupefacente, magari dovuta a condizioni forzatamente restrittive che la impediscono oggettivamente. Infatti il tossicodipendente non appena è in condizione di poterlo fare, reitera l'auto-somministrazione per viverne gli effetti. Secondo il medico, un tossicodipendente resta tale ed a rischio di ricaduta mediamente per cinque anni dall'ultima assunzione. Nel caso di specie, l'osservazione della tossicodipendenza era stata effettuata all'atto della cattura.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, lo stato di tossicodipendenza che giustifica e sostanzia la richiesta di autorizzazione alla frequentazione di un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti - con corrispondente, doverosa limitazione della operatività della misura cautelare in corso - deve intendersi come attuale al momento della richiesta stessa, ovverosia, come si ricava anche dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 (regolante l'ipotesi della sottoposizione al detto programma, da parte della persona tossicodipendente in custodia cautelare in carcere) uno stato di tossicodipendenza che corrisponda all'"uso abituale di sostanze stupefacenti".
Anche la giurisprudenza di questa Corte ha posto in evidenza come, in materia di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiate con il programma di recupero, le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti debbano ritenersi sinonimi e, non solo in quanto la seconda chiarisce concettualmente il significato della prima, ma anche in ragione del dato testuale di cui all'art. 89, comma 2, cit. D.P.R., come sostituito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art.
4-sexies, comma primo, lett. a), la cui formulazione precisa che la relativa istanza deve essere corredata, tra l'altro, da certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza (o di alcooldipendenza) e la procedura con cui è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche (Rv. 243582 ).
Ne consegue che non è manifestamente illogico il ragionamento del Tribunale secondo cui una certificazione di tossicodipendenza risalente ad un anno prima della formulazione della richiesta di affidamento al Sert non può essere rappresentativa, proprio per un soggetto che successivamente ha trascorso un lungo periodo di astensione dall'assunzione, del protrarsi di quella stessa condizione in termini di attualità al momento della richiesta stessa. E plausibilmente, lo stesso Tribunale ha rilevato come il giudizio dei sanitari del Sert, a proposito del protrarsi per un quinquennio del rischio di recidivanza, integri una previsione probabilistica che è diversa dalla registrazione della perduranza di un attuale stato di tossicodipendenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013