Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2013, n. 20082
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Sentenza 21 febbraio 2013

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In materia di stupefacenti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di autorizzazione alla frequentazione di un programma di recupero da parte del detenuto agli arresti domiciliari, l'attualità dello stato di tossicodipendenza va valutata con riferimento al momento della richiesta medesima ed ad esso deve corrispondere un uso abituale di sostanze stupefacenti. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale del riesame reiettiva di un'istanza di autorizzazione alla frequentazione del Sert da parte di detenuto agli arresti domiciliari il cui stato di tossicodipendenza era documentato con certificazione risalente all'epoca del suo arresto, periodo cui aveva fatto seguito una lunga astensione dall'assunzione di sostanze stupefacenti dovuto alla detenzione in carcere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2013, n. 20082
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20082
    Data del deposito : 21 febbraio 2013

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