Sentenza 19 aprile 1999
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione, in quanto procedimento in camera di consiglio, non è prevista possibilità di sospensione o di rinvio in caso di legittimo impedimento del difensore; tale istituto si applica, infatti, in via esclusiva, nel procedimento di cognizione. Nè possono ravvisarsi, nella diversità della disciplina, profili di illegittimità costituzionale; invero, in considerazione delle esigenze di semplificazione del rito e di tempestivo esercizio della giurisdizione, tipiche del procedimento di esecuzione, il diverso configurarsi del diritto di difesa è comunque garantito dal contraddittorio, che è regolato, in base alle differenti espressioni della discrezionalità legislativa, secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti. (Vedasi Corte cost. sentenza n. 175 del 1996 ed ordinanza n.7 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1999, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 19/4/1999
1. Dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 1730
3. Dott. Pier Francesco Marini Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Andrea Colonnese Consigliere N. 16039/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TA RO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza 13.12.96-7.1.97 della Corte di Appello di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone;
Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'imputato ricorre avverso l'ordinanza di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e deduce, ex artt.178 lett. c) e 179 c.p.p., la nullità della procedura incidentale, conseguente al mancato rinvio dell'udienza per l'impedimento, tempestivamente comunicato, del difensore, impegnato in Corte di Assise, in altra sede giudiziaria, sostenendo l'applicabilità dell'art. 486, comma 5,c.p.p. anche nel procedimento esecutivo.
Il ricorso non è fondato.
Il disposto dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, si applica, in via del tutto esclusiva, nel procedimento di cognizione e non nel procedimento in camera di consiglio che si svolge con le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., ne', quindi, in quello di esecuzione. Non possono ravvisarsi profili di incostituzionalità nella diversa disciplina per l'esigenza, propria del procedimento di esecuzione, di semplificazione del rito e di tempestivo esercizio della giurisdizione. Il diritto di difesa, garantito dal contraddittorio, è regolato secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, senza che le modalità stesse ne menomino l'esistenza, allorché di esso vengano assicurati lo scopo e la funzione. La sua disciplina, in relazione alle varie fasi processuali e alle caratteristiche dei singoli procedimenti, è, infatti, espressione della discrezionalità legislativa (Cass. sez. U, 27.6.98, Cerroni, mass. 210795; Sez. U, idem, mass 210796; Corte cost., 29 gennaio 1998 n. 7 e 31 maggio 1996 n. 175). Consegue la condanna alle spese, ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 19 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999