Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1999, n. 1730
CASS
Sentenza 19 aprile 1999

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Nel procedimento di esecuzione, in quanto procedimento in camera di consiglio, non è prevista possibilità di sospensione o di rinvio in caso di legittimo impedimento del difensore; tale istituto si applica, infatti, in via esclusiva, nel procedimento di cognizione. Nè possono ravvisarsi, nella diversità della disciplina, profili di illegittimità costituzionale; invero, in considerazione delle esigenze di semplificazione del rito e di tempestivo esercizio della giurisdizione, tipiche del procedimento di esecuzione, il diverso configurarsi del diritto di difesa è comunque garantito dal contraddittorio, che è regolato, in base alle differenti espressioni della discrezionalità legislativa, secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti. (Vedasi Corte cost. sentenza n. 175 del 1996 ed ordinanza n.7 del 1998).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1999, n. 1730
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1730
    Data del deposito : 19 aprile 1999

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