CASS
Sentenza 13 marzo 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 9812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9812 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da GI De RZ - Presidente - Sent. n. sez. 706/2026 SC Centofanti - Relatore - CC – 20/02/2026 EL GI R.G.N. 35882/2025 SC IF AN SC GE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI NI, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 25/09/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SC Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’indagato, avvocato Arturo Bova, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o, in subordine, la sua rimessione alle Sezioni Unite in rapporto ai motivi primo e secondo e al secondo motivo aggiunto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 7 gennaio 2025 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro applicava a NI RI la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di: Penale Sent. Sez. 1 Num. 9812 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/02/2026 2 a) associazione per delinquere finalizzata, tra l’altro, alla commissione di delitti contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione (capo 1 della provvisoria rubrica); b) falso in attestazioni fidefacienti (capi 17, 20, 25 e 29) e in attività ispettiva (capi 36 e 37); c) corruzione (capo 38). 2. Con ordinanza 11 febbraio 2025 il Tribunale del riesame, adito dall’interessato, annullava il titolo coercitivo in relazione ai reati di cui ai precedenti punti a) e c), confermando la gravità indiziaria in relazione ai reati di cui al precedente punto b). Rispetto a questi ultimi, il Tribunale del riesame riteneva, tuttavia, adeguata alle esigenze cautelari del caso la misura interdittiva della sospensione, per la durata di sei mesi, dall’esercizio di pubblici uffici, a norma dell’art. 289 cod. proc. pen., che applicava in luogo degli arresti domiciliari. 3. Su ricorso del Pubblico ministero, la quinta sezione penale di questa Corte, con sentenza 24 giugno 2025, annullava, con rinvio, la decisione assunta in sede di riesame, limitatamente alla negata configurabilità del reato associativo di cui al capo 1) della provvisoria rubrica e alla scelta della misura cautelare. 4. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, in veste di giudice del rinvio, con l’ordinanza in epigrafe riteneva la gravità indiziaria anche per il reato associativo, reputando comunque idonea a fini cautelari, ora per allora, la misura interdittiva gradata già applicata, medio tempore estinta per decorso del prefissato termine di durata. 5. In ordine a detto reato associativo, basti in questa sede riferire che l’indagato è chiamato a risponderne perché, in qualità di Presidente dell’Organismo preposto al Benessere Animale, e, in passato, di vari Enti aventi la gestione degli Stabulari di Germaneto dell’Università degli Studi di Catanzaro, avrebbe promosso e coordinato un sodalizio criminale includente docenti universitari, i quali si sarebbero spesi in attività di ricerca illegali gravemente lesive della salute animale;
nel programma di detto sodalizio sarebbero inclusi la predisposizione di falsa documentazione funzionale al raggiungimento degli scopi illeciti e il compimento di attività corruttive. 6. Il compendio indiziario, valutato idoneo a sorreggere la contestazione di natura associativa, è basato, essenzialmente, su esiti di intercettazioni ambientali. 3 7. Avverso l’ordinanza adottata in sede di rinvio NI RI ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso, di seguito illustrato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., è articolato in tre motivi. 7.1. Alla loro esposizione il ricorrente premette l’illustrazione delle ragioni dell’asserito suo permanente interesse alla definizione del presente giudizio di legittimità, pur a fronte di misura cautelare solo interdittiva, ormai perenta. Il ricorrente reputa che una pronuncia di definitiva esclusione, in fase cautelare, della gravità indiziaria in ordine al reato associativo di cui al capo 1) – pronuncia cui aspira, coltivando il presente giudizio di legittimità – tornerebbe a lui processualmente utile. Ciò in quanto da tale pronuncia potrebbe a suo avviso sorgere, quanto al reato associativo stesso, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione riferibile al periodo di iniziale sottoposizione agli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. (e, quindi, indipendentemente dall’esito del giudizio sul relativo capo), nell’ipotesi in cui il ricorrente fosse conclusivamente prosciolto dai reati addebitati ai capi 17), 20), 25), 29), 36) e 37) – quelli sopra richiamati al § 1, punto b), e per i quali si è formato il giudicato cautelare – con una delle formule liberatorie previste dall’art. 314, comma 1, del codice di rito. 7.2. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, passibili di illustrazione congiunta, il ricorrente deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali mediante captatore informatico su dispositivo elettronico (poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria), perché i decreti di autorizzazione e di proroga, emessi dal G.i.p., non indicherebbero le circostanze di tempo e di luogo, in relazione alle quali sarebbe stata consentita l’attivazione del microfono, in violazione dell’art. 267, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente precisa che si tratta di eccezione formulata per la prima volta in sede di rinvio, come sarebbe a suo avviso comunque consentito in base ad uno dei contrapposti orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, il cui accoglimento in questa sede propugna (sollecitando, in subordine, la rimessione del caso alle Sezioni Unite). Il ricorrente specifica, quanto al merito della questione, che il reato associativo di cui al capo 1) non è ricompreso tra quelli – appartenenti al catalogo di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., o commessi dai pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni – per i quali il predetto requisito contenutistico dei decreti di autorizzazione e proroga non sia richiesto;
né ricorrerebbero le condizioni, di cui all’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., 4 per l’utilizzabilità in via derivata degli esiti delle intercettazioni disposte sul connesso capo 38), riguardante reato (corruzione) cui il medesimo requisito contenutistico non si applica. Il ricorrente reputa infine che, eliminate idealmente dal quadro decisorio le intercettazioni, il quadro indiziario relativo al capo 1) resti privo di elementi a sostegno. 7.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al rilievo dell’elemento soggettivo del reato associativo, in tesi non desumibile dalla mera perpetrazione dei reati-fine. Non sarebbe, in particolare, dimostrato che il contributo dell’indagato, tradottosi nella compartecipazione criminosa nei falsi, fosse dovuto ad un vincolo preesistente con i correi valorizzabile in dinamica associativa. Si tratterebbe di aspetto lasciato impregiudicato dalla sentenza rescindente di legittimità e che non sarebbe stato sufficientemente investigato dall’ordinanza impugnata, nonostante le sollecitazioni difensive al riguardo. 8. Sono stati presentati, nell’interesse dell’indagato, tre motivi aggiunti. Il primo motivo aggiunto approfondisce il tema dell’interesse a ricorrere. Il secondo motivo aggiunto riprende i primi due motivi del ricorso originario, in tema di inutilizzabilità patologica degli esiti delle intercettazioni e di deducibilità del vizio anche e per la prima volta in sede di rinvio. Il terzo motivo aggiunto riprende il terzo motivo del ricorso originario, in ordine al rilievo dell’elemento soggettivo del reato associativo. 9. Il Procuratore generale requirente ha depositato tempestiva memoria, anticipando le conclusioni della requisitoria orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per difetto di interesse. 2. La difesa, invero, ne sostiene la perduranza, in funzione e in vista di una futura procedura di riparazione per ingiusta detenzione, legata all’accertamento che la custodia cautelare subita per il reato associativo sia conseguenza di un provvedimento emesso in carenza di gravità indiziaria. 3. Questa Corte, tuttavia, ha già ripetutamente affermato (Sez. 6, n. 27212 del 17/09/2020, Frasconi, Rv. 279618-01; Sez. 6, n. 47173 del 05/11/2013, Baris, Rv. 257268-01) che, in caso di provvedimento coercitivo emesso per una pluralità 5 di imputazioni, l’interesse all’impugnazione, dopo la cessazione della misura cautelare, è ravvisabile – ai fini della riparazione per l’ingiusta detenzione – solo se si fa questione dell’accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità per tutti i titoli di reato per i quali la misura è stata disposta. Questo indirizzo ermeneutico, dal quale non c’è ragione per discostarsi, implica, sotto il profilo logico, che detto interesse non persiste, ove le condizioni di applicabilità della misura siano state definitivamente accertate rispetto ad uno o ad alcuni dei reati per i quali la misura è stata disposta. 4. Non può dunque giudicarsi tuttora presente, in capo al ricorrente, l’interesse -ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen.- all’accertamento di insussistenza dei gravi indizi di reato limitatamente al delitto associativo oggetto del presente ricorso, e ciò in quanto, a seguito della mancata impugnazione della originaria decisione di riesame, non è più contestabile in questa sede – e, infatti, non è contestata - la fondatezza del quadro indiziario genetico per le concorrenti imputazioni di falso, di cui al § 1, punto b), della narrativa;
sicché, a prescindere dall’esito del ricorso stesso e dall’ulteriore seguito dell’incidente cautelare sul primo reato, permarrebbero in via autonoma gli elementi che, in base al menzionato parametro normativo, legittimano la misura rispetto ai reati ulteriori. Si vuol dire, in altre parole, che – ove RI dovesse essere definitivamente prosciolto, con idonea formula liberatoria, dai reati di falso, e non anche dal reato di associazione per delinquere – gli arresti domiciliari da lui patiti non potrebbero in alcun caso dar luogo a riparazione per ingiusta detenzione, perché la loro applicazione resterebbe giustificata, nell’ottica del menzionato art. 314, comma 2, cod. proc. pen., in rapporto ai reati (i falsi, appunto) per i quali le condizioni di applicabilità della misura cautelare sono state giudizialmente accertate con pronuncia ormai consolidata;
mentre, se intervenisse il proscioglimento liberatorio anche sul reato associativo, la riparazione per ingiusta detenzione troverebbe distinto titolo nell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., restando anche in questa eventualità ininfluenti la prosecuzione ulteriore, e l’esito, dell’incidente cautelare qui in corso. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, preclude l’esame di tutti i motivi con esso proposti. Poiché si è di fronte ad un difetto di interesse preesistente alla proposizione del ricorso (in tale data si era già formato il giudicato cautelare interno sui reati di falso e la misura interdittiva era già cessata), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 6 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SC Centofanti GI De RZ
udita la relazione svolta dal consigliere SC Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’indagato, avvocato Arturo Bova, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o, in subordine, la sua rimessione alle Sezioni Unite in rapporto ai motivi primo e secondo e al secondo motivo aggiunto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 7 gennaio 2025 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro applicava a NI RI la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di: Penale Sent. Sez. 1 Num. 9812 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/02/2026 2 a) associazione per delinquere finalizzata, tra l’altro, alla commissione di delitti contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione (capo 1 della provvisoria rubrica); b) falso in attestazioni fidefacienti (capi 17, 20, 25 e 29) e in attività ispettiva (capi 36 e 37); c) corruzione (capo 38). 2. Con ordinanza 11 febbraio 2025 il Tribunale del riesame, adito dall’interessato, annullava il titolo coercitivo in relazione ai reati di cui ai precedenti punti a) e c), confermando la gravità indiziaria in relazione ai reati di cui al precedente punto b). Rispetto a questi ultimi, il Tribunale del riesame riteneva, tuttavia, adeguata alle esigenze cautelari del caso la misura interdittiva della sospensione, per la durata di sei mesi, dall’esercizio di pubblici uffici, a norma dell’art. 289 cod. proc. pen., che applicava in luogo degli arresti domiciliari. 3. Su ricorso del Pubblico ministero, la quinta sezione penale di questa Corte, con sentenza 24 giugno 2025, annullava, con rinvio, la decisione assunta in sede di riesame, limitatamente alla negata configurabilità del reato associativo di cui al capo 1) della provvisoria rubrica e alla scelta della misura cautelare. 4. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, in veste di giudice del rinvio, con l’ordinanza in epigrafe riteneva la gravità indiziaria anche per il reato associativo, reputando comunque idonea a fini cautelari, ora per allora, la misura interdittiva gradata già applicata, medio tempore estinta per decorso del prefissato termine di durata. 5. In ordine a detto reato associativo, basti in questa sede riferire che l’indagato è chiamato a risponderne perché, in qualità di Presidente dell’Organismo preposto al Benessere Animale, e, in passato, di vari Enti aventi la gestione degli Stabulari di Germaneto dell’Università degli Studi di Catanzaro, avrebbe promosso e coordinato un sodalizio criminale includente docenti universitari, i quali si sarebbero spesi in attività di ricerca illegali gravemente lesive della salute animale;
nel programma di detto sodalizio sarebbero inclusi la predisposizione di falsa documentazione funzionale al raggiungimento degli scopi illeciti e il compimento di attività corruttive. 6. Il compendio indiziario, valutato idoneo a sorreggere la contestazione di natura associativa, è basato, essenzialmente, su esiti di intercettazioni ambientali. 3 7. Avverso l’ordinanza adottata in sede di rinvio NI RI ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso, di seguito illustrato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., è articolato in tre motivi. 7.1. Alla loro esposizione il ricorrente premette l’illustrazione delle ragioni dell’asserito suo permanente interesse alla definizione del presente giudizio di legittimità, pur a fronte di misura cautelare solo interdittiva, ormai perenta. Il ricorrente reputa che una pronuncia di definitiva esclusione, in fase cautelare, della gravità indiziaria in ordine al reato associativo di cui al capo 1) – pronuncia cui aspira, coltivando il presente giudizio di legittimità – tornerebbe a lui processualmente utile. Ciò in quanto da tale pronuncia potrebbe a suo avviso sorgere, quanto al reato associativo stesso, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione riferibile al periodo di iniziale sottoposizione agli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. (e, quindi, indipendentemente dall’esito del giudizio sul relativo capo), nell’ipotesi in cui il ricorrente fosse conclusivamente prosciolto dai reati addebitati ai capi 17), 20), 25), 29), 36) e 37) – quelli sopra richiamati al § 1, punto b), e per i quali si è formato il giudicato cautelare – con una delle formule liberatorie previste dall’art. 314, comma 1, del codice di rito. 7.2. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, passibili di illustrazione congiunta, il ricorrente deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali mediante captatore informatico su dispositivo elettronico (poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria), perché i decreti di autorizzazione e di proroga, emessi dal G.i.p., non indicherebbero le circostanze di tempo e di luogo, in relazione alle quali sarebbe stata consentita l’attivazione del microfono, in violazione dell’art. 267, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente precisa che si tratta di eccezione formulata per la prima volta in sede di rinvio, come sarebbe a suo avviso comunque consentito in base ad uno dei contrapposti orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, il cui accoglimento in questa sede propugna (sollecitando, in subordine, la rimessione del caso alle Sezioni Unite). Il ricorrente specifica, quanto al merito della questione, che il reato associativo di cui al capo 1) non è ricompreso tra quelli – appartenenti al catalogo di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., o commessi dai pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni – per i quali il predetto requisito contenutistico dei decreti di autorizzazione e proroga non sia richiesto;
né ricorrerebbero le condizioni, di cui all’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., 4 per l’utilizzabilità in via derivata degli esiti delle intercettazioni disposte sul connesso capo 38), riguardante reato (corruzione) cui il medesimo requisito contenutistico non si applica. Il ricorrente reputa infine che, eliminate idealmente dal quadro decisorio le intercettazioni, il quadro indiziario relativo al capo 1) resti privo di elementi a sostegno. 7.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al rilievo dell’elemento soggettivo del reato associativo, in tesi non desumibile dalla mera perpetrazione dei reati-fine. Non sarebbe, in particolare, dimostrato che il contributo dell’indagato, tradottosi nella compartecipazione criminosa nei falsi, fosse dovuto ad un vincolo preesistente con i correi valorizzabile in dinamica associativa. Si tratterebbe di aspetto lasciato impregiudicato dalla sentenza rescindente di legittimità e che non sarebbe stato sufficientemente investigato dall’ordinanza impugnata, nonostante le sollecitazioni difensive al riguardo. 8. Sono stati presentati, nell’interesse dell’indagato, tre motivi aggiunti. Il primo motivo aggiunto approfondisce il tema dell’interesse a ricorrere. Il secondo motivo aggiunto riprende i primi due motivi del ricorso originario, in tema di inutilizzabilità patologica degli esiti delle intercettazioni e di deducibilità del vizio anche e per la prima volta in sede di rinvio. Il terzo motivo aggiunto riprende il terzo motivo del ricorso originario, in ordine al rilievo dell’elemento soggettivo del reato associativo. 9. Il Procuratore generale requirente ha depositato tempestiva memoria, anticipando le conclusioni della requisitoria orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per difetto di interesse. 2. La difesa, invero, ne sostiene la perduranza, in funzione e in vista di una futura procedura di riparazione per ingiusta detenzione, legata all’accertamento che la custodia cautelare subita per il reato associativo sia conseguenza di un provvedimento emesso in carenza di gravità indiziaria. 3. Questa Corte, tuttavia, ha già ripetutamente affermato (Sez. 6, n. 27212 del 17/09/2020, Frasconi, Rv. 279618-01; Sez. 6, n. 47173 del 05/11/2013, Baris, Rv. 257268-01) che, in caso di provvedimento coercitivo emesso per una pluralità 5 di imputazioni, l’interesse all’impugnazione, dopo la cessazione della misura cautelare, è ravvisabile – ai fini della riparazione per l’ingiusta detenzione – solo se si fa questione dell’accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità per tutti i titoli di reato per i quali la misura è stata disposta. Questo indirizzo ermeneutico, dal quale non c’è ragione per discostarsi, implica, sotto il profilo logico, che detto interesse non persiste, ove le condizioni di applicabilità della misura siano state definitivamente accertate rispetto ad uno o ad alcuni dei reati per i quali la misura è stata disposta. 4. Non può dunque giudicarsi tuttora presente, in capo al ricorrente, l’interesse -ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen.- all’accertamento di insussistenza dei gravi indizi di reato limitatamente al delitto associativo oggetto del presente ricorso, e ciò in quanto, a seguito della mancata impugnazione della originaria decisione di riesame, non è più contestabile in questa sede – e, infatti, non è contestata - la fondatezza del quadro indiziario genetico per le concorrenti imputazioni di falso, di cui al § 1, punto b), della narrativa;
sicché, a prescindere dall’esito del ricorso stesso e dall’ulteriore seguito dell’incidente cautelare sul primo reato, permarrebbero in via autonoma gli elementi che, in base al menzionato parametro normativo, legittimano la misura rispetto ai reati ulteriori. Si vuol dire, in altre parole, che – ove RI dovesse essere definitivamente prosciolto, con idonea formula liberatoria, dai reati di falso, e non anche dal reato di associazione per delinquere – gli arresti domiciliari da lui patiti non potrebbero in alcun caso dar luogo a riparazione per ingiusta detenzione, perché la loro applicazione resterebbe giustificata, nell’ottica del menzionato art. 314, comma 2, cod. proc. pen., in rapporto ai reati (i falsi, appunto) per i quali le condizioni di applicabilità della misura cautelare sono state giudizialmente accertate con pronuncia ormai consolidata;
mentre, se intervenisse il proscioglimento liberatorio anche sul reato associativo, la riparazione per ingiusta detenzione troverebbe distinto titolo nell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., restando anche in questa eventualità ininfluenti la prosecuzione ulteriore, e l’esito, dell’incidente cautelare qui in corso. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, preclude l’esame di tutti i motivi con esso proposti. Poiché si è di fronte ad un difetto di interesse preesistente alla proposizione del ricorso (in tale data si era già formato il giudicato cautelare interno sui reati di falso e la misura interdittiva era già cessata), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 6 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SC Centofanti GI De RZ