Sentenza 7 luglio 2011
Massime • 1
La commissione di un delitto, nel termine di cinque anni dalla sentenza di applicazione della pena, ancorché non accertata con sentenza definitiva, comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento, salva restando la possibilità di riproposizione dell'istanza in caso di successiva, anche oltre il quinquennio, definitiva sentenza di assoluzione dal reato "condizionante".
Commentario • 1
- 1. Pendenza di una notizia di reato non impedisce declaratoria di estinzione di precedente reato (Cass. 3574/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 settembre 2023
L'estinzione del reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna va dichiarata, ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5, se, nel termine di legge (due anni nel caso di specie), non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e sempre che detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè pronunciata oltre il biennio, non essendo sufficiente la mera esistenza di una notitia criminis iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. o risultante dal certificato dei carichi pendenti, anche se, per essa, sia intervenuta condanna non definitiva. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sentenza 1° febbraio 2022, n. 3574 Composta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 36993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36993 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2011 |
Testo completo
369 93 / 1 1 Udienza camerale del 7 luglio del 2011-
$3 Registro Gen. N гегем "1467Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: presidente Dott. Giuliana Ferrua
consigliere Dott Ciro Petti
consigliere Dott. Alfredo Teresi
consigliere Dott Silvio Amoresano
consigliere Dott. Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di Marilli
AN, nato a [...] il 9 settembre del 1947, avverso l'ordinanza del tribunale del Bergamo del 9 ottobre del 2010 udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Procuratore generale nella dott.Carmine Stabile, il quale ha concluso per persona del rigetto del ricorso;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Bergamo,quale giudice dell'esecuzione,con ordinanza del 9 ottobre del 2010, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di AN MA,diretta ad ottenere la declaratoria di estinzione del reato e di ogni altro effetto penale,oggetto della sentenza di applicazione della pena del 17 marzo del 2000
A fondamento del rigetto il tribunale osservava che il
MA aveva riportato condanna in primo grado per il delitto di
JE 1
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo la violazione dell'articolo 27 della
Costituzione e dell'articolo 445 del codice di procedura penale giacché la declaratoria di estinzione del reato è precluso solo dall'accertamento definitivo in merito alla commissione del reato nel termine biennale o quinquennale previsto dalla legge, a seconda che trattasi di contravvenzione o di delitto .Di conseguenza non è sufficiente una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato, essendo necessario un accertamento irrevocabile in ordine alla commissione del reato nel termine previsto dalla norma,come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n 107 del 1998.
Il ricorso va respinto perché infondato A norma dell'articolo 445 del codice di procedura penale il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni,quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole Il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento. Orbene, è ben vero che, secondo l'orientamento della Corte
Costituzionale(n 107 del 1998) l'effetto preclusivo richiede un accertamento del fatto in via definitiva anche se la sentenza irrevocabile sopraggiunga dopo lo scadere del termine, ma è altrettanto certo che occorre tenere distinti i due momenti della commissione del fatto entro il termine previsto dalla legge e dell'accertamento giudiziale della colpevolezza che può intervenire anche dopo la scadenza di tale termine. Da ciò consegue che, per la pendenza di un procedimento penale, già definito con sentenza di condanna ancorché non ancora definitiva, relativamente ad un reato commesso nel periodo previsto dalla legge, non si può ritenere realizzata la previsione della mancata perpetrazione di un reato nel termine previsto, e ciò perché, a differenza di quanto accade per la sospensione condizionale della pena, non è ammissibile, perché non prevista dall'ordinamento, una declaratoria di estinzione del reato subordinata ad un eventuale revoca conseguente all'accertamento definitivo della colpevolezza per il nuovo reato. Pertanto si deve стеді 2 prendere atto che allo stato non può considerarsi realizzata la condizione negativa della mancata perpetrazione di un reato nel termine previsto proprio per la pendenza di un procedimento penale già definito con una prima sentenza di condanna,
L'istanza potrà essere riproposta qualora l'interessato con sentenza definitiva dovesse essere assolto dal reato che secondo l'accusa sarebbe stato commesso nel termine previsto dal comma secondo dell'articolo 445 c.p. In definitiva, se è vero che l'effetto estintivo è precluso solo dalla commissione, nel termine prescritto, di un reato per il quale sia intervenuta sentenza di condanna definitiva, è altrettanto certo che la causa estintiva non può essere applicata quando la condizione alla quale essa è subordinata sia ancora incerta per la pendenza del relativo accertamento. Tale soluzione è imposta dalla circostanza che, mentre è prevista la revoca della sospensione condizionale della pena nell'ipotesi di commissione di un nuovo reato (art 168), non è contemplata la revoca della declaratoria di estinzione del reato pronunciata ex articolo 445 comma secondo c.p.p.allorché,dopo l'adozione dell'ordinanza estintiva, sia pronunciata o comunque diventi irrevocabile la sentenza che accerta la commissione del reato. Un'applicazione analogica dell'articolo 168 è preclusa trattandosi di analogia in malam partem
In termini sostanzialmente analoghi si è gia pronunciata questa Corte con le sentenze n 1281 del 2008 e 4853 del 1999
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p
RIGETTA
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 7 luglio del 2011
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ciro Petti Giuliana Ferrua en
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
CASSAZION H 13 OTT 2011
IL CANCELLIERE О
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