Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 36993
CASS
Sentenza 7 luglio 2011

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Massime1

La commissione di un delitto, nel termine di cinque anni dalla sentenza di applicazione della pena, ancorché non accertata con sentenza definitiva, comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento, salva restando la possibilità di riproposizione dell'istanza in caso di successiva, anche oltre il quinquennio, definitiva sentenza di assoluzione dal reato "condizionante".

Commentario1

  • 1Pendenza di una notizia di reato non impedisce declaratoria di estinzione di precedente reato (Cass. 3574/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 settembre 2023

    L'estinzione del reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna va dichiarata, ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5, se, nel termine di legge (due anni nel caso di specie), non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e sempre che detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè pronunciata oltre il biennio, non essendo sufficiente la mera esistenza di una notitia criminis iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. o risultante dal certificato dei carichi pendenti, anche se, per essa, sia intervenuta condanna non definitiva. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sentenza 1° febbraio 2022, n. 3574 Composta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 36993
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36993
Data del deposito : 7 luglio 2011

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