Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2003, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
ÉSENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA ee TRIBUTARIAREPUBBLICA ITALIANAITALIANA 0. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR E S PR M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giovanni PAOLINI R.G.N. 11408/00 Cron.7156 Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. ConsigliereI Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 10/06/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AL PA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 292/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 2002 12/04/99; 2574 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/06/02 Glauco EBNER;
udito il P.M. in pe Generale Dott. Stefano rigetto del ricorso. dal Consigliere Dott. Vittorio rsona del Sostituto Procuratore SCHIRO' che ha concluso per il -2- Svolgimento del processo L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano notificava a LA PA un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1984, recuperando a tassazione il complessivo importo pari a £.7.277.000)dal LA - dipendente della Banca Commerciale Italiana - percepito a titolo di "contributo differenza canone di affitto". Il ricorso proposto dal contribuente avverso tale atto impositivo - sotto il profilo che trattavasi di emolumento di natura risarcitoria erogato ai sensi dell'art.51 del CCNL del 7.7.1983 per il trasferimento ad altra sede disposto dal datore di lavoro veniva rigettato dalla Commissione Tributaria di primo grado di Milano con decisione n.547/28/93,poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n.292/43/98,pronunciata il 15.7.1998 e depositata il 12.4.1999. I Giudici di appello ritenevano l'emolumento de quo costituire reddito tassabile ai fini dell'irpef in quanto erogato in stretta connessione con il rapporto di lavoro in essere, tenendosi anche conto delle mansioni svolte e dell'interesse dell'impresa al trasferimento: laddove la non assoggettabilità ad irpef avrebbe potuto riconoscersi soltanto nel caso l'erogazione fosse avvenuta per una causa del tutto autonoma e non ricollegabile neppure occasionalmente con il rapporto di lavoro. Ricorre per cassazione il LA,con due mezzi di gravame. L'Amministrazione Finanziaria evocata in giudizio non si è costituita. Motivi della decisione L Il ricorrente deduce anzitutto violazione e falsa applicazione degli artt.46 e 48 DPR 597/1973(e degli artt.6,46 e 48 DPR 917/1986) nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. I Giudici di appello non avrebbero considerato che la natura non reddituale delle somme corrisposte dal datore di lavoro in base all'art.51 CCNL in data 7.7.1983) a titolo di contributo differenza canoni di locazione discende dall'essere tali somme soltanto il ristoro di un danno emergente e cioè una mera refusione delle spese sostenute dal dipendente, con il proprio reddito già assoggettato ad irpef),nell'esclusivo interesse del datore di lavoro medesimo. Per la eventualità che l'art.48 comma primo DPR 597/1973 sia invece interpretato nel senso che esso include nel novero dei redditi di lavoro dipendente anche i rimborsi spese del tipo in esame, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della ora menzionata fonte normativa per violazione dell'art.53 comma primo della Costituzione, in quanto in tal modo verrebbe ad assoggettarsi a tassazione un'erogazione che, appunto per la sua natura di mero rimborso di spese,non rappresenta un incremento di ricchezza e quindi un indice di capacità contributiva;
nonchè dell'art.3 comma primo della Costituzione medesima,prospettandosi una disparità di trattamento tra lavoro subordinato e lavoro autonomo nonché una incongruenza ed una irragionevolezza della disposizione in detto art.48. comma prima racchiusa ove la stessa sia interpretata nel senso di includere nel novero del redditi di lavoro dipendente somme quali quelle oggetto del presente giudizio - a contenuto prettamente risarcitorio. 2 Le censure non hanno fondamento. In proposito,questa Corte( Cass.2604/2000) ha avuto modo di affermare- con riferimento alla nozione di reddito di lavoro dipendente recepita dall'art.48 DPR 597/1973(applicabile, ai sensi dell'art. 136 DPR 917/1986, per i redditi di tal categoria conseguiti fino al 31.12.1987) ed il relativo orientamento,che il Collegio condivide, si è poi consolidato( ex plurimis,Cass. 13482/2001; Cass. 12578,10249,2611,del 2000) - che l'ampia nozione di reddito di lavoro dipendente fatta propria dal legislatore tributario include, oltre alla retribuzione in senso stretto,e cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, "ogni altra erogazione che nel rapporto di lavoro trovi la propria ragion d'essere e che sia effettuata in funzione compensativa, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e delle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa". Ivi compresi,quindi, i sussidi e le indennità con cui il datore di lavoro assuma su di sé,in tutto o in parte, gli oneri economici( per alloggio, vitto ed altro) che il lavoratore affronti per essere in grado di svolgere l'attività. In questa logica, si è osservato( sent. 2604/200 cit.)," si inseriscono i successivi commi del citato art.48,recanti specifiche eccezioni alla previsione del primo comma e,in particolare, il terzo comma quando,per l'indennità di trasferta, sottrae all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, sulla scorta di una implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese vive richieste dalla trasferta medesima e così conferma la tassabilità della rimanente 3 parte, anche se riconducibile all'incremento delle menzionate spese generali di mantenimento per il temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale". Tuttavia, trattandosi di eccezione ad un principio di ordine generale,non è consentito all'interprete di estendere il beneficio a situazioni - quale quella ora in esame - diverse da quelle legislativamente previste e comunque non essendo assimilabile l'indennità in esame a quella di trasferta,stante la diversità dei relativi presupposti di fatto l'indennità di trasferta costituendo un'erogazione connessa al temporaneo espletamento della prestazione di lavoro fuori del luogo abituale). Al riguardo,è da rilevare che solo in sede di riformulazione dell'art.48(ex art.3 D.Lgs.vo 314/1997 cit.),e con effetto dall'1.1.1998, il legislatore, ha – - ai commi quinto e settimo ampliato e articolatamente disciplinato le eccezioni alla integrale imponibilità delle erogazione fatte al lavoratore dipendente: prevedendo per quanto qui interessa - la parziale esenzione - per le indennità di trasferimento,di prima sistemazione e quelle equipollenti ( tra le quali,per identità di ratio, deve farsi rientrare il contributo per differenza canoni di locazione al dipendente trasferito in altra sede). D'altro canto,neppure è condivisibile - al fine di ritenere la non imponibilità del contributo per canoni di locazione con riguardo ad epoca -· la configurabilità dello stesso contributo sub antecedente all'1.1.1998 specie dell'indennizzo di un danno emergente, o del recupero di un costo di produzione del reddito. Ciò,anzitutto perchè le disponibilità occorrenti al lavoratore subordinato per la sistemazione abitativa nella ordinaria sede di lavoro costituiscono spesa propedeutica all'offerta della prestazione lavorativa e non certo un effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa o un danno provocato dal datore di lavoro. Inoltre, perché i relativi esborsi non sono qualificabili come costi di produzione del reddito,trattandosi piuttosto di un comune onere di sostentamento,per quanto connesso al tramutamento della sede di lavoro. A questa stregua ritiene la Corte - in conformità all'orientamento espresso anche da Cass.nn. 13482/2001;15048,3330,2604,1842 tutte del 2000 - che sia da escludere il fondamento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal controricorrente sotto il profilo che le somme in questione esprimerebbero una capacità contributiva fittizia o che si determinerebbe una disparità di trattamento tra reddito di lavoro autonomo e reddito di lavoro dipendente, venendosi ad includere in quest'ultimo delle somme -come si è aventi natura risarcitoria. Invero,l'emolumento in questione ha visto carattere reddituale e non risarcitorio;
e,per altro verso,non risulta consentita dall'art.50 DPR 597/1973 per il lavoratore autonomo la deducibilità, dall'imponibile irpef,del canone di locazione corrisposto esclusivamente per la propria abitazione. In definitiva, deve affermarsi l'integrale assoggettamento a tassazione, ai fini dell'irpef,nella normativa anteriore al D.Lgs.vo 314/1997, del contributo per differenza canoni di locazione corrisposto dall'istituto bancario al dipendente trasferito ad altra sede. 5 Con un secondo motivo il ricorrente si duole della omessa motivazione,da parte dei Giudici di appello, in ordine alla eccezione di inapplicabilità delle sanzioni irrogate, ai sensi dell'art.8 D.Lgs.vo 546/1992 e dell'art.6 comma secondo D.Lgs.vo 472/1997. Osserva la Corte che il principio di autosufficienza del ricorso per casssazione imponeva all'interessato di fornire degli elementi indicativi del fatto che la questione era stata ( ed in qual modo) tempestivamente sottoposta all'esame dei Giudici di appello,trattandosi di disposizioni di legge già in vigore dall'1.4.1998,quanto al D.Lgs.vo 472/1997) al momento di pronuncia della impugnata sentenza. Invece,nessun elemento in tal senso è dato ricavare dal ricorso. Pertanto,tale censura,in quanto nuova, è perciò stesso da ritenere inammissibile. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio,in quanto parte risultata vittoriosa non ha svolto attività difensiva.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2002 Il PresidenteLietonis Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE CT Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA -Oggi. 3 MAR 2003 -6- IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio r