Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 1
Non integra il delitto di calunnia (art. 368 cod. pen.) la condotta di colui il quale denunci un fatto realmente accaduto, qualificato con un preciso <
Commentario • 1
- 1. Calunnia: sussiste se si accusa falsamente una persona di aver sporto una falsa denunciaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Integra il reato di calunnia la condotta di colui che, pur sapendolo innocente, accusi un altro soggetto di aver reso una falsa denuncia (c.d. denuncia di calunnia), anche nel caso in cui le accuse asseritamente false da quest'ultimo formulate si rivelino, per accertamenti successivi, vere, assumendo esclusivo rilievo l'aver attribuito al calunniato un fatto non corrispondente al vero. (Fattispecie in cui la Corte, sottolineando la natura della calunnia quale reato di pericolo, ha annullato con rinvio l'assoluzione dell'imputato che, sapendoli innocenti, aveva accusato il difensore e il consulente tecnico di averlo indotto ad accusare dell'omicidio della nipote la propria …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2001, n. 33855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33855 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 10/04/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CASO " N. 580
3. Dott. NICOLA MILO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI " N. 36633/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI NE nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 26/11/1996 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del tribunale di Messina in data 26/11/1996, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di NI NE per il reato di cui all'art. 368 C.P., per avere, con atto di opposizione ad un'azione esecutiva e con dichiarazioni rese in udienza, incolpato RO CA, pur sapendola innocente, di avere commesso il reato di tentata estorsione con la notifica di un precetto per lire 757.627 a carico di D'AR AL.
Il giudice d'appello ha ritenuto che l'avv. NI fosse convinto che la richiesta da parte dell'avv. RO di diritti di procuratore non dovuti, accompagnata dalla ingiusta minaccia di pignoramento, integrasse tentativo di estorsione, e che alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento di detto reato rivelasse l'intento calunniatorio. Ricorre per cassazione il NI a mezzo del difensore deducendo:
1^ - Violazione di legge in relazione ai punti a -b- c - d dell'art. 606 cod. proc. pen., per omesso esercizio da parte del giudice d'appello della facoltà di assumere nuove prove (atti del processo civile e decreto di archiviazione nei confronti dell'avv. RO a seguito della denuncia dell'avv. Solonia);
2^ - Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al ritenuto reato di calunnia, per omessa considerazione della insussistenza dell'elemento del dolo.
IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che nella fattispecie difetti l'elemento oggettivo della calunnia.
Invero, è giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità'(Cass. 30/11/1993, Guercia) che la sola denuncia di un fatto veramente accaduto, che non contenga gli estremi di un reato, di per sè non costituisce calunnia, essendo necessario, perché questa possa configurarsi, l'alterazione in tutto o in parte della verità dalla quale possa derivare incolpazione per il denunciato;
e che (Cass. 7/7/1997, Vita;
Cass. 11/2/1988, Piscopo;
Cass. 5/7/1985, Formica) non sussiste delitto di calunnia nell'azione di colui che attribuisca ad una persona, nel denunciarla all'autorità, una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato, a nulla rilevando che il denunciante abbia indicato un preciso "nomen iuris" e si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale in pregiudizio dell'incolpato".
La predetta giurisprudenza si attaglia al caso in esame, poiché l'avv. NI non ha esposto fatti ed elementi diversi dalla realtà (richiesta di diritti di procuratore ritenuti esorbitanti e minaccia di procedere a pignoramento) ma era solo convinto che tali fatti ed elementi integrassero il reato di tentativo di estorsione. Ma, l'incolpazione non può nascere dalla qualificazione giuridica data ai fatti dal denunciante, bensì dai fatti denunciati che devono corrispondere ad una precisa fattispecie di reato;
e, nel caso concreto, i fatti esposti non concretizzavano il reato di estorsione. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2001