Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2001, n. 33855
CASS
Sentenza 10 aprile 2001

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Massime1

Non integra il delitto di calunnia (art. 368 cod. pen.) la condotta di colui il quale denunci un fatto realmente accaduto, qualificato con un preciso <>, ma non corrispondente ad alcuna fattispecie astratta di reato, atteso che nell'azione indicata difetta l'alterazione, in tutto o in parte, della verità, dalla quale possa derivare l'incolpazione per il denunciato, non avendo rilievo che il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale,.

Commentario1

  • 1Calunnia: sussiste se si accusa falsamente una persona di aver sporto una falsa denuncia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023

    La massima Integra il reato di calunnia la condotta di colui che, pur sapendolo innocente, accusi un altro soggetto di aver reso una falsa denuncia (c.d. denuncia di calunnia), anche nel caso in cui le accuse asseritamente false da quest'ultimo formulate si rivelino, per accertamenti successivi, vere, assumendo esclusivo rilievo l'aver attribuito al calunniato un fatto non corrispondente al vero. (Fattispecie in cui la Corte, sottolineando la natura della calunnia quale reato di pericolo, ha annullato con rinvio l'assoluzione dell'imputato che, sapendoli innocenti, aveva accusato il difensore e il consulente tecnico di averlo indotto ad accusare dell'omicidio della nipote la propria …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2001, n. 33855
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33855
Data del deposito : 10 aprile 2001

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