Sentenza 24 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11518 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 5 1 8 / 03 Composta dagli Ill.mi sigg Dott. Vincenzo TREZZA Presidente G.N . 20369/00 Cron..25392 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud.31/01/03 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: IA RE NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 2003 633 CERIONI, ANTONINO TODARO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 776/99 del Tribunale di LOCRI, depositata il 23/11/99 R.G.N. 117/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato FABIANI per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Locri, OL ER NN chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento dell'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa, costituitosi l'Inps, che eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa azionata, nonché l'infondatezza della pretesa, il Pretore con sentenza del 16 dicembre 1997 rigettava la domanda, ritenendo maturata la prescrizione. Sull'appello della lavoratrice, che asseriva che la prescrizione di cui all'art. 6 della legge n. 138 del 1943 sarebbe stata implicitamente abrogata dall'art. 4 della legge n. 384 del 1992 che aveva introdotto il regime della decadenza sostanziale, il Tribunale, con sentenza del 23 novembre 1999 confermava la statuizione di primo grado, affermando in primo luogo che il ricorso in sede amministrativa esplica effetti interruttivi solo istantanei ed escludendo ogni incompatibilità tra gli w istituti della decadenza e della prescrizione, sul rilievo che la prima presuppone che il diritto venga esercitato entro un termine perentorio, che opera fin dall'inizio e che, una volta esercitato, non è più soggetto a decadenza ma a prescrizione;
mentre quest'ultimo istituto si basa sulla presunzione che il titolare abbia rinunciato al diritto non esercitato per un certo periodo, la quale può essere contrastata all'infinito con una serie di atti interruttivi, il che non è possibile per la decadenza. Avverso detta sentenza la OL propone ricorso affidato a due motivi. Resiste l'Inps con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge n. 138 del 1943, dell'art. 415 cod. proc. civ. e dell'art. 1219 cod. civ., nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che l'azione giudiziaria era stata proposta alla data in cui era avvenuta la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, e non già alla data del 26 giugno 1996, in cui il ricorso introduttivo era stato depositato in cancelleria;
al riguardo la ricorrente invoca la sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 1986. Si assume inoltre che la prescrizione annuale non sarebbe maturata perché il ricorso amministrativo era stato proposto il 20 dicembre 1995 ed il ricorso giudiziario notificato il 6 febbraio 1997 e la 1 prescrizione non decorrerebbe per i 90 gg. successivi al ricorso amministrativo, ossia dalla formazione del silenzio rigetto ex art. 46, comma sesto, legge 88 del 1989. Con in secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 DL n. 384/92 convertito in legge 438/92, dell'art. 6 della legge n. 138 del 1943, della legge n. 1204 del 1971, dell'art. 6 legge n. 166 del 1991 e dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché difetto di motivazione, per avere i Giudici di merito ritenuto applicabile l'istituto della prescrizione annuale di cui al citato art. 6 della legge n. 138 del 1943 anche dopo le modifiche apportate al regime di decadenza dalla citata legge del 1992, mentre vi sarebbe una oggettiva incompatibilità tra l'istituto della prescrizione ed il nuovo regime della decadenza sostanziale, con conseguente abrogazione implicita della disposizione sulla prescrizione. Infatti l'effetto interruttivo sarebbe assolutamente impedito dalle regole della decadenza sostanziale, essendo la ratio di quest'ultima proprio quella di impedire che l'obbligazione si protragga indefinitamente per effetto di eventuali atti interruttivi. Il tempo di esercizio del diritto soggettivo non potrebbe per ragioni di logica giuridica, essere sottoposto contemporaneamente a due discipline diverse. Per ragioni logiche va preliminarmente esaminato il secondo motivo, essendo previamente necessario accertare se la normativa sulla prescrizione sia stata abrogata dalle norme sopravvenute indicate dalla ricorrente. La censura non merita accoglimento, come già statuito da questa Corte con la sentenza n. 1616 del 5 febbraio 2001. La questione attiene al rapporto tra la prescrizione comminata dall'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 n. 138 e la decadenza cd "sostanziale" sancita dall'art. 6 della legge primo giugno 1991 n. 166 (di conversione del d.l. 29 marzo 1991 n. 103), nonché dall'art. 4 della legge 19 settembre 1992 n. 384. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non può ipotizzarsi una abrogazione implicita delle disposizioni in tema di prescrizione ad opera della nuova disciplina della decadenza, poiché tra i due istituti non vi è alcuna incompatibilità, giacché la 2 decadenza opera nella correlazione tra azione giudiziaria e procedimento amministrativo, che se si è concluso negativamente solo in essa può trovare utile sbocco, delimitando nel tempo la possibilità di trasferire la pretesa nella sede giudiziaria (cfr. in tale senso con riguardo alla disciplina previgente della decadenza Cass. Sez. un.21 giugno 1990 n. 6245). Diversa è la ratio della prescrizione, che opera al di fuori e prima del procedimento amministrativo, per evitare che la pretesa possa essere avanzata ad indefinita distanza dal verificarsi dell'evento che conferisce il diritto, mentre con la tesi propugnata dal ricorrente l'aspirante alle prestazioni di maternità non avrebbe limiti di tempo per presentare la domanda amministrativa, restando soggetta solo al termine di decadenza per l'azione giudiziaria che decorre dalla conclusione del procedimento amministrativo, secondo le prescrizioni dell'art. 4 della legge 384 del 1992. Il primo motivo è, invece, parzialmente fondato. In primo luogo si osserva che non è condivisibile l'assunto della ricorrente per cui l'effetto interruttivo si determinerebbe con il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo, giacché la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che (cfr. Cass. 17 gennaio 1992 n. 543) per l'interruzione della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, restando escluso, ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto. Ed infatti la Corte Costituzionale (sent. 1021-88) ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli articoli 3 e 38 Cost. - dell'articolo 6, ultimo comma, L. 138- 3 43 - nella parte in cui, tra l'altro, subordina, alla notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'effetto interruttivo della prevista prescrizione annuale (del diritto a prestazione di malattia) essenzialmente in base al - rilievo che "il diritto del creditore risulta sufficientemente garantito e protetto, in quanto l'atto introduttivo del giudizio non e' il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione prevista dalla norma denunciata, ma ve ne sono altri, anche di natura extragiudiziale, che il creditore puo' agevolmente utilizzare (articolo 2943, ult. comma, C.C.)". Viceversa la stessa Corte (sent. 123-86) aveva dichiarato la illegittimita' costituzionale W dell'articolo 112, 1 comma, D.P.R. 1124-65 - nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative (per infortunio sul lavoro e malattia professionale) sia interrotto a far tempo dalla data di deposito del ricorso introduttivo della controversia in base al rilievo, conforme alla giurisprudenza dell'epoca, che solo la domanda giudiziale, fosse idonea ad interrompere quella prescrizione. Il motivo merita invece accoglimento in relazione all'assunto, fatto valere nell'atto d'appello, e non considerato dal Tribunale, per cui la prescrizione annuale di cui all'art. 6 della legge n. 138 del 1943 non inizia a decorrere se non dalla scadenza dei 90 giorni previsti dall'art. 46, sesto comma, della legge n. 88 del 9 marzo 1989, come già affermato da questa Corte con le sentenze n. 8042 del 26 agosto 1997 e n. 1396 del 2002. Il fondamento va ravvisato nell'art. 97, ultimo comma, del rdl 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155. I primi quattro commi dell'art. 97 disciplinavano invero il regime dei ricorsi amministrativi, che fu successivamente modificato ad opera degli artt. 44, 45 e 46 del DPR 30 aprile 1970 n. 639 (emanato in forza delle deleghe conferite con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969 n. 153), ed ancora modificato dall'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88. Nessuna modifica né abrogazione è stata invece operata in relazione all'ultimo comma dell'art. 97 il quale prevede che < Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione >>. La ratio della disposizione è quella, da un lato, di esimere l'assicurato ( che non potrebbe adire il giudice, essendo l'azione improcedibile per il mancato completamento del procedimento amministrativo) dall'onere di effettuare continui atti interruttivi nel corso del procedimento medesimo, e dall'altro lato di non aggravare l'Ente previdenziale con continue sollecitazioni. D'altra parte, dopo la domanda amministrativa, qualora non vi sia alcun provvedimento dell'Ente, l'assicurato non sa se il silenzio valga come rifiuto della prestazione, se non dopo la scadenza dei 120 giorni di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533; parimenti dopo il ricorso amministrativo l'assicurato non sa se il silenzio dell'Ente valga come rigetto del ricorso, se non dopo la scadenza dei 90 giorni di cui all'art. 46, comma 6 della legge n. 88 del 1989. г La norma presenta delle analogie con quella di cui all'art. 111 secondo del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 sull'assicurazione per gli infortuni e malattie professionali, secondo cui < La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità>>. La differenza sta nel fatto che mentre la sospensione prevista da quest'ultima disposizione ha una durata definita, giacché il secondo comma dell'art. 111 prescrive che la liquidazione in sede amministrativa deve essere esaurita nel termine di centocinquanta o di duecentodieci giorni, nel caso di prestazioni Inps invece questa definizione di durata non è prevista. Ed allora il periodo di sospensione della prescrizione per le prestazioni Inps dipende dall'andamento del procedimento amministrativo, secondo la scansione dei tempi previsti dalla legge e cioè dall'art. 98 del citato rdl 1827 del 1935, che sono pari a quelli attualmente vigenti di cui all'art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 88 del 1989. Pertanto il periodo medesimo può andare da un massimo di 300 giorni, giacché, nel caso in cui non vi 5 sia il provvedimento negativo dell'Ente, il silenzio rifiuto si determina dopo 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge 533/73, indi l'assicurato ha il termine massimo di 90 giorni per proporre il ricorso amministrativo ( in tal senso disponeva l'art. 98 del citato rdl 1827 del 1935, e dispone adesso l'art. 46, quinto comma, della legge n. 88 del 1989) e quindi dopo altri 90 giorni senza che l'Ente si sia pronunciato sul ricorso, si determina il silenzio rifiuto (art. 98, terzo comma, del drl 1827/35 e art. 46 comma 6 della legge 88/89). Ma il periodo di sospensione della prescrizione può essere anche più breve, qualora l'Inps risponda prima dei 120 giorni, l'assicurato proponga ricorso ancor prima della scadenza dei 90 giorni che gli sono concessi e l'Ente emetta un provvedimento di rigetto ancor prima della scadenza dei 90 giorni. In tal senso la presente sentenza si conforma alla già citate pronunzie 8042/97 e 13390/2002, le quali però non hanno fatto menzione dell'art. 97 del RDL 1827 del W 1995, e si discosta dalle sentenze n. 2509 del primo marzo 1993 e n. 4348 del 19 aprile 1995, le quali hanno invece affermato l'effetto interruttivo solo istantaneo degli atti posti in essere dall'assicurato nel corso del procedimento amministrativo. Va precisato ulteriormente che l'art. 97 del RDL 1827 del 1935 sulla sospensione della prestazione durante il procedimento in sede amministrativa, vale anche per l'indennità di maternità, perché il testo originario del citato RDL comprendeva, cfr. art. 2, anche l'assicurazione obbligatoria per la maternità, e quindi la medesima regola non può che valere anche per dette prestazioni. de parte di altre findice di merito Ciò detto in via generale, con riguardo al caso di specie appare decisivo accertare . se, tra la data del ricorso amministrativo e la data di notifica del ricorso giudiziario, sia o meno trascorso il termine di un anno (art. 6 legge 138 del 1943) e novanta giorni (art. 46,comma 6,legge 88/89). Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d'appello di Reggio Calabria, il quale si atterrà 6 al principio per cui in forza dell'art. 97 RDL1827 del 1935, convertito nella legge 1155 del 1936, il termine prescrizionale annuale del diritto all' indennita' di maternità, previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 n. 138, resta sospeso durante il procedimento in sede amministrativa;
in particolare, per quanto concerne la fattispecie, la prescrizione resta sospesa per il periodo di 90 giorni successivi alla proposizione del ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 46, sesto comma, della legge n. 88 del 1989. Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vincenzo Cresza Mouse to runo чечка IL CANCELLIERE весе (24/7/203)Jill Depositato in Cancelleria 10 oggi, 24 LUG 2013 IL CANCELLERE ها 7